Convenzione relativa all'estradizione tra gli stati membri dell'Unione europea - Relazione esplicativa (Testo approvato dal Consiglio il 26 maggio 1997)
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 23/06/1997 pag. 0013 - 0026
CONVENZIONE relativa all'estradizione tra gli stati membri dell'Unione europea RELAZIONE ESPLICATIVA (Testo approvato dal Consiglio il 26 maggio 1997) (97/C 191/03) 1. OSSERVAZIONI GENERALI a) Nella riunione ministeriale di Limelette del 28 settembre 1993 i Ministri della giustizia degli Stati membri hanno convenuto una dichiarazione, successivamente adottata dal Consiglio «Giustizia e Affari interni» nella sessione del 29 e 30 novembre 1993, nella quale si incaricavano gli organi competenti dell'Unione europea di esaminare l'opportunità che gli Stati membri concludano tra di loro una convenzione sull'estradizione per completare la convenzione europea sull'estradizione del 1957 del Consiglio d'Europa e modificare alcune disposizioni in essa contenute. A tal fine era stato predisposto un programma di lavoro per l'esame sia delle procedure che delle condizioni sostanziali di estradizione allo scopo di renderle più semplici e più rapide e facilitare così la concessione dell'estradizione. Il 10 giugno 1994 il Consiglio, in base al lavoro svolto fino ad allora, ha deciso di concentrare in primo luogo la propria attenzione sulle questioni specifiche dei procedimenti nei quali le persone interessate acconsentono alla propria estradizione. La convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione, per quanto riguarda l'estradizione di persone consenzienti, è stata pertanto elaborata dal Consiglio e firmata da tutti gli Stati membri il 10 marzo 1995 (1). I lavori si sono successivamente sviluppati sui rimanenti punti del programma originale, in base ad una serie di progetti di articoli che in ultima analisi includevano diverse disposizioni di natura sia procedurale che sostanziale. Queste ultime disposizioni hanno segnatamente richiesto l'intervento politico del Consiglio, che in varie occasioni ha impartito istruzioni precise agli organi coinvolti nella elaborazione del testo. Il 27 settembre 1996, il Consiglio ha ultimato l'elaborazione della convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea che è stata firmata, alla stessa data, da tutti gli Stati membri (2). La convenzione comprende un preambolo, venti articoli e sei dichiarazioni, riportate nell'allegato, che ne costituiscono parte integrante. b) I motivi che hanno indotto alla stesura della presente convenzione sono chiaramente illustrati nel preambolo. Come indicato nella dichiarazione adottata nel 1993, il Consiglio - fin dall'inizio delle attività svolte nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea per migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale - ha ritenuto che l'estradizione svolga un ruolo fondamentale nel facilitare l'esercizio, da parte degli Stati membri, della giurisdizione penale. Nel contempo è stato unanimemente ritenuto che le significative affinità esistenti nel contesto delle politiche degli Stati membri in materia penale - e, principalmente, la reciproca fiducia nel corretto funzionamento dei sistemi giudiziari nazionali e in particolare nella capacità degli Stati membri di garantire che i processi penali siano conformi agli obblighi derivanti dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - giustificassero una revisione anche degli aspetti sostanziali dell'estradizione (condizioni dell'estradizione, motivi del rifiuto, regola della specialità, ecc.). Inoltre, l'attività svolta nell'ambito del titolo VI del trattato, concernente varie forme gravi di criminalità, ha rafforzato la convinzione che, per quanto riguarda l'estradizione, soltanto un intervento decisivo che influisca sulle condizioni sostanziali dell'estradizione sarebbe in grado di determinare un miglioramento significativo della cooperazione nei più importanti procedimenti penali, come quelli relativi ai reati di stampo terroristico o alla criminalità organizzata. Su questa base è stato pertanto possibile mettere a punto quegli articoli della convenzione - relativi alla doppia incriminazione, ai reati politici, all'estradizione di propri cittadini e a materie concernenti la regola della specialità - che (più di altre disposizioni, tuttavia importanti) rendono realmente innovativo per l'estradizione il nuovo strumento, in piena sintonia con il desiderio generale dell'Unione europea di adattare l'intero settore della cooperazione giudiziaria in materia penale alle esigenze presenti e future. L'adattamento auspicato comporta una serie di cambiamenti che richiedono la revisione delle disposizioni contenute nelle legislazioni nazionali e talvolta addirittura della Costituzione degli Stati membri. L'obiettivo da raggiungere è definito nei vari articoli. Alcuni di questi articoli prevedono la possibilità di formulare riserve. Questa possibilità è stata tuttavia contenuta nei limiti più ristretti possibili. Le riserve più importanti o hanno un contenuto limitato (come nel caso della riserva sul reato politico di cui all'articolo 5), o consentono una deroga piena al nuovo principio, ma danno luogo ad un obbligo alternativo per lo Stato membro che le ha formulate (per esempio per il caso dell'articolo 3 sulla doppia incriminazione), ovvero sono soggette ad un regime speciale di validità temporanea per agevolare il riesame della materia da parte dello Stato che ha formulato la riserva (questo è il caso della riserva all'articolo 7 che disciplina l'estradizione dei propri cittadini). Inoltre, nella dichiarazione del Consiglio relativa al seguito della convenzione, a questa allegata, è prevista la possibilità di una revisione periodica di tutte le riserve, incluse quelle che non sono soggette al regime di validità temporanea summenzionato. c) Già nella dichiarazione del 1993, il Consiglio aveva ritenuto che il nuovo strumento non dovesse sostituire le convenzioni esistenti, ma completarle. Questo carattere complementare della nuova convenzione è enunciato nell'articolo 1, e parzialmente anticipato nel preambolo, in cui si specifica che le disposizioni delle convenzioni esistenti restano in vigore per tutte le materie che non sono disciplinate dalla presente convenzione. La presente convenzione non contiene pertanto alcuna disposizione relativa all'obbligo di estradizione, che è invece contemplato nelle precedenti convenzioni da cui essa trae origine. Questa impostazione - che sta a significare che il testo si concentra su aspetti che necessitano realmente di emendamenti - implica che il sistema europeo di estradizione consisterà in futuro in un intreccio di svariate serie complesse di norme di trattati, non tutte valide per ciascuno Stato, nonché nella combinazione di tali serie di norme con le legislazioni nazionali. Per questo motivo, tra l'altro, il Consiglio nella dichiarazione relativa al seguito ha affermato che procederà periodicamente all'esame non soltanto del funzionamento della presente convenzione, ma anche del «funzionamento generale delle procedure di estradizione tra gli Stati membri» incluse le altre convenzioni e le prassi nazionali. 2. COMMENTI SUI SINGOLI ARTICOLI Articolo 1 - Disposizioni generali La presente convenzione è intesa a completare e facilitare l'applicazione - segnatamente a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, della convenzione europea di estradizione - tra gli Stati membri, di taluni strumenti internazionali di cui alcuni, o tutti, gli Stati membri sono diventati parti contraenti nel campo dell'estradizione. Questi strumenti sono elencati nel paragrafo 1 dell'articolo 1 della presente convenzione. Gli strumenti menzionati nel paragrafo 1 di cui sopra sono in parte «convenzioni di origine» (la convenzione europea di estradizione e il trattato Benelux) e in parte strumenti supplementari di tali convenzioni (la convenzione europea per la repressione del terrorismo e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen). La presente convenzione è uno strumento supplementare di tutte queste convenzioni. Non può pertanto essere usata come unica base giuridica per l'estradizione. Come affermato nelle osservazioni generali alla presente relazione esplicativa, un'ulteriore conseguenza del fatto di collocare la presente convenzione nel quadro della convenzione europea di estradizione e degli altri strumenti di cui sopra, è che le disposizioni di queste ultime convenzioni restano in vigore per tutte le questioni non disciplinate dalla presente convenzione. Analogamente, tutte le riserve e le dichiarazioni formulate a tali convenzioni continuano ad applicarsi tra gli Stati membri che sono parti della presente convenzione nella misura in cui queste si riferiscono a materie che non sono regolate da tale convenzione. In questo contesto si richiama l'attenzione alla dichiarazione del Portogallo, allegata alla presente convenzione, relativa alla riserva espressa dal Portogallo sull'articolo 1 della convenzione europea per quanto riguarda l'estradizione richiesta per un reato punibile con l'ergastolo o con una misura di sicurezza detentiva a carattere perpetuo. Nella sua dichiarazione, il Portogallo afferma che concederà l'estradizione per tali reati unicamente se riterrà sufficienti le assicurazioni fornite dallo Stato membro richiedente con le quali questo si impegna a favorire l'applicazione di misure di clemenza di cui potrebbe beneficiare la persona richiesta. Nella dichiarazione si attira l'attenzione sul fatto che il Portogallo concederà l'estradizione a tale condizione nel rispetto delle pertinenti disposizioni della propria Costituzione e dell'interpretazione che di essa ha fatto la propria Corte costituzionale. Nel contempo il Portogallo ha riaffermato nella dichiarazione la validità dell'articolo 5 della convenzione di adesione del Portogallo alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. Il fatto che la presente convenzione abbia carattere complementare significa inoltre che qualora tratti una questione che è trattata altresì dalle convenzioni di cui al paragrafo 1 e vi sia conflitto fra le disposizioni, prevalgono le disposizioni della presente convenzione. Ciò vale anche nel caso in cui siano formulate dichiarazioni o riserve nei confronti delle altre convenzioni a meno che la presente convenzione disponga espressamente altrimenti. Ove necessario, la presente relazione esplicativa indica il nesso tra la presente e le altre convenzioni. Come osservato nel preambolo, esiste inoltre un legame tra la presente convenzione e quella relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, sebbene tale legame non sia specificamente menzionato nell'articolo 1. Dopo l'entrata in vigore di entrambe le convenzioni, potrebbero verificarsi situazioni in cui i due strumenti si applichino simultaneamente giacché talune delle questioni contemplate nella presente convenzione potrebbero presentarsi anche allorché la persona in questione manifesti il proprio consenso all'estradizione. Il presente articolo della convenzione è stato redatto in maniera diversa dal corrispondente articolo 1 della convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione a causa della differenza nel contenuto e nella natura dei due strumenti, ancorché entrambi completino delle convenzioni già esistenti. In particolare, la presente convenzione modifica in una certa misura le condizioni per l'estradizione tra gli Stati membri modificando il regime giuridico esistente in materia di estradizione, quale applicato sulla base delle convenzioni «di origine». La convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione, d'altra parte, disciplina gli aspetti procedurali di alcuni casi di estradizione che non erano contemplati nell'ambito delle convenzioni «di origine». Il secondo paragrafo, che dovrebbe essere letto in relazione con l'articolo 28, paragrafo 3 della Convenzione europea di estradizione, prevede che il paragrafo 1 non pregiudichi l'applicazione di norme di accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri che fossero più favorevoli negli accordi di estradizione convenuti sulla base di una legislazione uniforme (per esempio nelle relazioni tra i paesi nordici), né le intese in materia di estradizione basate su leggi che prevedono reciprocamente l'esecuzione, sul territorio di uno Stato membro, degli ordini di arresto emessi sul territorio di un altro Stato membro (come, per esempio, nelle relazioni tra il Regno Unito e l'Irlanda). Articolo 2 - Fatti che danno luogo all'estradizione Il paragrafo 1 specifica quali siano i fatti che danno luogo all'estradizione. Il numero di fatti che danno luogo all'estradizione aumenterà con ogni probabilità in maniera significativa durante l'applicazione del presente articolo. Questo paragrafo prevede che i fatti che danno luogo all'estradizione debbano essere punibili dalla legge sia dello Stato membro richiedente che in quello richiesto riaffermando in questo modo la regola della doppia incriminazione, già affermata nelle convenzioni «di origine» (un'eccezione speciale a questa regola è trattata nell'articolo 3). Il paragrafo modifica altresì la durata minima della pena necessaria per l'estradizione, pari nel massimo ad un anno di pena privativa della libertà o di misura di sicurezza privativa della libertà, rispetto alla legge dello Stato membro richiedente; tale limite è stato ridotto a sei mesi rispetto alla legge dello Stato membro richiesto. Il limite di un anno costituisce la soglia normale già nell'ambito della convenzione europea di estradizione, ma è soggetto a riserve espresse al riguardo da alcuni Stati all'atto della ratifica. Dall'articolo 17 della presente convenzione risulta che non possono essere formulate riserve a questo riguardo. La soglia di un anno è anche in linea con la soluzione adottata nell'articolo 61 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. L'articolo 2, paragrafo 1 del trattato Benelux prevede una soglia di sei mesi rispetto alla legge dello Stato richiedente, prevalendo pertanto sulla presente convenzione a causa del suo carattere più favorevole dal punto di vista dell'estradizione, sempreché si tratti di intese convenute in materia di estradizione tra Stati parti del trattato. La soglia di sei mesi per quanto riguarda lo Stato richiesto costituisce un'innovazione per la maggior parte degli Stati membri. Per quanto riguarda il paragrafo 2, taluni Stati membri hanno rifiutato di concedere l'estradizione in quanto la loro legislazione non prevede nessuna misura di sicurezza detentiva comparabile, per sua natura, a quella in base alla quale l'estradizione era richiesta, ancorché tali Stati membri non avessero espresso nessuna riserva nei confronti dell'articolo 25 della convenzione europea di estradizione. Il paragrafo 2 è stato redatto per chiarire la situazione giuridica in modo che l'estradizione non possa essere rifiutata tra Stati membri in base a questi motivi. Il paragrafo 3 tratta della cosiddetta estradizione accessoria e contiene una disposizione analoga a quella dell'articolo 1 del secondo protocollo della convenzione europea di estradizione. In base a questo paragrafo lo Stato membro richiesto ha inoltre il diritto di concedere l'estradizione per reati per i quali non ricorrono le condizioni di estradizione di cui al paragrafo 1, ma che sono punibili con sanzioni pecuniarie. È stato ritenuto che le ragioni per la non estradizione vengano meno allorché la persona richiesta dev'essere estradata per un reato grave per il quale ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1. In questo caso, la persona in questione non dovrebbe sottrarsi all'azione penale per i reati minori e i tribunali dello Stato membro richiedente potranno pronunciare una sentenza globale nei suoi confronti. Un altro aspetto della questione, per quanto riguarda i reati che non danno luogo all'estradizione punibili mediante sanzioni pecuniarie, è disciplinato dall'articolo 10, paragrafo 1 che tratta dei casi in cui la richiesta di estradizione non include tali reati, ma lo Stato membro richiedente può agire in relazione ad essi dopo che la persona è stata estradata. Articolo 3 - Cospirazione e associazione per delinquere Fin dal 1993, l'Unione europea, nel quadro dell'azione contro le forme più gravi di criminalità, ha ritenuto segnatamente che occorra conferire un alto grado di priorità alle forme più gravi della criminalità organizzata e del terrorismo. In tale contesto si è spesso riscontrato che, nelle legislazioni degli Stati membri, fanno difetto disposizioni omogenee incriminatrici dell'aggregazione di due o più persone al fine di commettere dei reati. Ciò è da attribuire alle diverse tradizioni giuridiche, ma non corrisponde a politiche differenti in materia penale. Tali differenze possono rendere più difficile la cooperazione giudiziaria. In particolare, le differenze tra le varie forme di associazione per delinquere contemplate dalla legislazione penale degli Stati membri e quelle tra le varie forme di cospirazione - e in misura maggiore le differenze tra i reati di associazione per delinquere, da un lato, e i reati di cospirazione, dall'altro - sono risultate particolarmente sensibili in materia di estradizione in quantos, non ricorrendo il presupposto della doppia incriminazione, possono impedire l'estradizione per reati relativi alla lotta contro la criminalità organizzata in tutte le sue forme. L'articolo 3 è inteso a porre rimedio a questa difficoltà mediante un'eccezione alla regola della doppia incriminazione, derogando in tal modo all'articolo 2, paragrafo 1 della presente convenzione e al corrispondente articolo 2 della convenzione europea di estradizione, nonché all'articolo 2 del trattato Benelux. A tal fine, secondo il paragrafo 1, quando, in base alla legge dello Stato membro richiedente, il reato su cui si base la domanda di estradizione è configurato quale associazione per delinquere o una cospirazione, l'estradizione non può essere rifiutata unicamente per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non prevede che la medesima condotta costituisca reato. È ovvio che restano in vigore gli altri motivi di rifiuto sia nella presente convenzione che in altre convenzioni di applicazione. Questa importante disposizione è tuttavia soggetta a due condizioni, entrambe indicate nel paragrafo 1. La prima condizione è che, in base alla legge dello Stato membro richiedente, il reato deve essere punibile con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a 12 mesi. Per maggiore chiarezza è esplicitamente riaffermata la soglia già indicata all'articolo 2. La seconda condizione è che l'associazione per delinquere o la cospirazione debbano avere come fine la commissione di: a) «uno o più dei reati di cui agli articoli 1 o 2 della convenzione europea sulla repressione del terrorismo»; ovvero b) «qualsiasi altro reato punibile con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a 12 mesi, concernente il traffico di stupefacenti e altre forme di criminalità organizzata o altri atti di violenza contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona o che comporti un pericolo collettivo per le persone». Il paragrafo 2 indica la documentazione in base alla quale lo Stato richiesto decide se ricorra la seconda condizione. Le condizioni chiariscono che la deroga di carattere eccezionale al presupposto della doppia incriminazione è giustificata e si applica soltanto rispetto ad associazioni per delinquere o cospirazioni particolarmente gravi e che la valutazione della gravità deve necessariamente essere basata sulla natura dei reati per cui le persone cospirano, costituiscono o partecipano ad una associazione per delinquere. I reati considerati gravi dalla presente convenzione sotto questo profilo appartengono a tre categorie: reati di stampo terroristico, reati connessi con la criminalità organizzata, inclusi i reati per traffico di droga, e atti di violenza criminale. Di converso, il paragrafo 1 non contiene nessuna definizione dell'associazione per delinquere o della cospirazione, essendo sufficiente che i reati per i quali esiste una richiesta di estradizione siano considerati tali dalla legge dello Stato membro richiedente. Tuttavia, dato che, per molti Stati membri, la doppia incriminazione è un principio consolidato del diritto di estradizione, è stato ritenuto opportuno fornire una soluzione alternativa al paragrafo 1. A questo scopo, i paragrafi 3 e 4 provvedono a combinare una riserva al paragrafo 1 con un obbligo a considerare le condotte di cui al paragrafo 4 estradabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1. Ai sensi del paragrafo 3, uno Stato membro può riservarsi il diritto di non applicare il paragrafo 1 o di applicarlo a talune condizioni da specificare nella riserva. Lo Stato membro che formula una riserva è libero di decidere il contenuto di tali condizioni. Qualora sia stata formulata una riserva - con o senza condizioni - si applica il paragrafo 4. Questo paragrafo specifica i comportamenti che gli Stati membri renderanno sucettibili di estradizione. Per questo scopo, senza ricorrere all'uso di concetti quali l'associazione per delinquere o la cospirazione, ci si avvale di una serie di elementi obiettivi: - deve trattarsi di un comportamento che contribuisce alla commissione, da parte di un gruppo di persone che agiscono con un intento comune, di uno o più reati dei tipi menzionati al paragrafo 4. - Il contributo può essere di qualsiasi natura e costituirà oggetto di una valutazione obiettiva in casi determinati per stabilire se il comportamento contribuisca alla commissione di uno o più reati. Come specificato nel presente paragrafo, il comportamento non deve necessariamente consistere nella partecipazione all'esecuzione effettiva del o dei reati in questione. Il contributo può infatti avere carattere puramente accessorio (preparazione puramente materiale, supporto logistico o favoreggiamento personale e comportamenti analoghi). Il paragrafo in questione non prevede che la persona che contribuisce alla commissione del reato debba essere un «membro» del gruppo. Pertanto, se una persona che non partecipa come membro di un gruppo criminale strettamente organizzato contribuisce all'attività criminale del gruppo - sia occasionalmente che su base permanente - anche questo tipo di contributo è contemplato dalla disposizione in questione, sempreché esistano gli altri elementi costitutivi del contributo, come previsto al paragrafo 4. - Come stabilito nel paragrafo «il contributo deve essere intenzionale e basato sulla conoscenza della finalità e delle attività criminali generali del gruppo o dell'intenzione dello stesso di commettere il reato o i reati in questione». Questo testo qualifica il contributo in due modi: in primo luogo questo dev'essere intenzionale; sono così esclusi i contributi non intenzionali. In secondo luogo, la natura dei gruppi criminali e le circostanze in cui è dato il contributo variano con la conseguente necessità di specificare un elemento di conoscenza. Al riguardo, il testo prevede che l'elemento della conoscenza sia basato sulla conoscenza delle finalità e delle attività criminali generali del gruppo o dell'intenzione di quest'ultimo di commettere uno o più reati in questione. - I reati del gruppo, alla cui commissione taluno contribuisce, sono gli stessi che quelli menzionati nel paragrafo 1 lettere a) e b). In tal caso, l'obbligo particolare della disposizione in questione è giustificato alla luce della gravità dei reati commessi o programmati dal gruppo. Articolo 4 - Provvedimento di privazione della libertà in luogo diverso da uno stabilimento penitenziario L'articolo 12 della convenzione europea di estradizione stabilisce che la domanda di estradizione è basata su una sentenza di condanna che comporti la privazione di libertà, o su una misura di sicurezza detentiva, o - in caso di estradizione a fini di procedimento penale - su un ordine di arresto o qualsiasi altro atto avente la stessa efficacia. In virtù di questi atti una persona è di norma privata della libertà in uno stabilimento penitenziario. Tuttavia, si sono sviluppati o si svilupperanno probabilmente in avvenire nuovi tipi di provvedimenti restrittivi della libertà personale ai fini di procedimenti penali o anche sostitutivi di altre pene. In taluni Stati membri la legge permette alle autorità giudiziarie di ricorrere all'arresto domiciliare o, comunque prevede, qualunque sia la denominazione della misura, che una persona sia privata di libertà in luogo diverso da uno stabilimento penitenziario. Poiché, secondo tali legislazioni, la privazione di libertà in un luogo diverso da uno stabilimento penitenziario equivale, quanto al fine e al regime giuridico, a una privazione di libertà in un tale stabilimento, con la sola differenza del luogo in cui la persona è custodita, si è pensato che questa diversa procedura non debba avere effetti negativi sull'estradizione. Per evitare che un'interpretazione restrittiva dell'articolo precitato della convenzione europea di estradizione o del corrispondente articolo 11 del trattato Benelux costituisca un ostacolo all'estradizione, l'articolo 4 stabilisce che questa non possa essere rifiutata solo perché la sentenza sulla quale è basata la domanda prevede una privazione di libertà in luogo diverso da uno stabilimento penitenziario. Queste disposizione non richiede che le regole nazionali in materia di arresto e privazione di libertà personale siano modificate, neppure in ordine all'estradizione, e non modifica le altre condizioni previste per la concessione dell'estradizione o il suo rifiuto. Nel presentare domanda d'estradizione può essere utile, nell'interesse dello Stato membro richiedente, descrivere il campo d'applicazione e la natura giuridica dell'arresto domiciliare o di analoga misura sul quale si basa la domanda, specialmente quando la privazione di libertà in un luogo diverso da uno stabilimento penitenziario non è prevista nello Stato membro richiesto. Articolo 5 - Reati politici Il comune impegno degli Stati membri a prevenire e combattere il terrorismo, sovente sottolineato dal Consiglio europeo, e la conseguente necessità di migliorare la cooperazione giudiziaria per precludere eventuali rischi d'impunità hanno indotto a riesaminare la questione dei reati politici in ordine all'estradizione. In considerazione della somiglianza tra le concezioni politiche dei vari Stati membri e della fondamentale fiducia nel funzionamento dei rispettivi sistemi giudiziari in materia penale, era logico esaminare nuovamente se l'eccezione di reato politico dovesse continuare a essere invocata come motivo di rifiuto dell'estradizione tra Stati membri dell'Unione europea. L'articolo 5 è il risultato di tale esame. Le significative modifiche apportate dalle nuove disposizioni devono essere considerate insieme alla dichiarazione comune degli Stati membri allegata alla convenzione sul diritto di asilo (Convenzione relativa allo status dei rifugiati, come modificata dal Protocollo di New York del 1967) in cui si stabilisce il nesso tra la presente convenzione e le disposizioni in materia di asilo contenute nelle costituzioni di taluni Stati membri e nei pertinenti strumenti internazionali. L'articolo 5 riflette un duplice approccio: da un lato, il paragrafo 1 stabilisce che, ai fini dell'estradizione, nessun reato può essere considerato come reato politico; dall'altro, il paragrafo 2, pur ammettendo che si deroghi a questo principio mediante la formulazione d'una riserva, precisa che non si può formulare alcuna riserva concernente reati terroristici. In questo campo, quindi, il principio anzidetto rimane impregiudicato. L'articolo 3 della convenzione europea di estradizione e l'articolo 3 del trattato Benelux escludono l'estradizione per reati politici. L'articolo 1 della convenzione europea per la repressione del terrorismo contiene un'eccezione a tali regole stabilendo che nessun reato in esso indicato può essere considerato come reato politico o come reato connesso con reato politico ovvero come reato ispirato da ragioni politiche. Inoltre, quest'ultima convenzione, all'articolo 2, permette a uno Stato contraente di decidere di non considerare tale tipo di reato né i reati gravi che comportino un atto di violenza - diversi da quelli contemplati dall'articolo 1 - contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona, né i reati gravi che comportino un atto contro il patrimonio qualora questo abbia provocato un pericolo collettivo per le persone, come pure qualora si tratti di un tentativo di commettere uno qualsiasi dei reati di cui sopra o la partecipazione in qualità di complice di una persona che commetta o tenti di commettere tale reato. Il paragrafo 1 del presente articolo esclude completamente la possibilità di invocare l'eccezione di reato politico. Il paragrafo 1 riprende la formulazione dell'articolo 1 della convenzione europea per la repressione del terrorismo, ma la disposizione non è più limitata a un elenco di reati. Il paragrafo 1 della presente convenzione prevale quindi sull'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione europea di estradizione, e sull'articolo 3, paragrafo 1, del trattato Benelux nonché sugli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo. Com'è dichiarato nel paragrafo 3, il paragrafo 1 del presente articolo non modifica in alcun modo le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione europea di estradizione e dell'articolo 5 della convenzione europea per la represssione del terrorismo. Secondo tali disposizioni, che possono quindi essere pienamente applicate, lo Stato membro richiesto può continuare a rifiutare l'estradizione se lo scopo della domanda è quello di sottoporre una persona a procedimento penale o a pena per ragioni di razza, confessione religiosa, nazionalità o opinione politica, o se la posizione di tale persona rischia di subire pregiudizio per una di tali ragioni. L'eventualità che tali circostanze si verifichino tra Stati membri dell'Unione europea nel corso di una procedura d'estradizione è probabilmente teorica. Tuttavia, poiché il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali è un principio assoluto dell'Unione europea e, come già si è detto, è alla base del progresso che l'Unione intende conseguire mediante la presente convenzione, si è ritenuto che il testo non dovesse scostarsi dall'anzidetta regola tradizionale della tutela delle persone contro procedimenti penali viziati da discriminazione politica e che la validità di questa regola dovesse essere espressamente sottolineata. Il paragrafo 3 è altresì menzionato nella dichiarazione, allegata alla convenzione, in cui la Grecia precisa che l'intero articolo, dal punto di vista di questo paragrafo, può essere interpretato come rispettoso delle condizioni della sua Costituzione. Il paragrafo 2 - come si è detto - stabilisce che ciascuno Stato membro può formulare una riserva che limiti l'applicazione del paragrafo 1 a due categorie di reati: a) i reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo (che contempla i reati più gravi, quali la cattura di ostaggi, l'uso d'armi da fuoco e esplosivi, atti di violenza contro la vita o la libertà delle persone o atti che rappresentano un pericolo per le persone); b) i reati di cospirazione o associazione per delinquere per commettere uno o più reati di cui alla precedente lettera a). Per quanto concerne queste ultime categorie, la presente convenzione va al di là del campo d'applicazione dell'articolo 1, lettera f) della convenzione europea per la repressione del terrorismo, che riguarda il tentativo di commettere uno qualsiasi dei reati di cui all'articolo 1 o la partecipazione in veste di complice di una persona che commette o tenta di commettere un tale reato. Contrariamente a quanto stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, della presente convenzione, i reati di cospirazione e associazione per delinquere di cui al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo sono presi in considerazione solo in quanto si tratta di comportamenti rispondenti alla descrizione contenuta nell'articolo 3, paragrafo 4. Da ultimo, il paragrafo 4 completa le disposizioni dell'articolo stabilendo che non si applicano più le riserve formulate ai sensi dell'articolo 13 della convenzione europea per la repressione del terrorismo. Il paragrafo 4 vale sia per gli Stati membri che applicano pienamente il principio indicato nel paragrafo 1 che per quelli che formulano la dichiarazione di cui al paragrafo 2. Articolo 6 - Reati fiscali L'articolo 5 della convenzione europea di estradizione e l'articolo 4 del trattato Benelux stabiliscono che l'estradizione per reati fiscali è concessa solo se gli Stati contraenti hanno deciso in tal senso per ogni singolo reato o categoria di reati. L'articolo 2 del secondo protocollo addizionale della convenzione europea sopprime la restrizione stabilita all'articolo 5 di tale convenzione, ma non è stato ratificato da tutti gli Stati membri e non si applica tra Stati membri per i quali, in materia di estradizione, vigono intese diverse dalla convenzione europea. L'articolo 63 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen sopprime in parte la restrizione per reati fiscali. I paragrafi 1 e 2 stabiliscono per tutti gli Stati membri lo stesso regime giuridico di quello del secondo protocollo della convenzione europea, prevalendo così sugli articoli sopra citati della convenzione europea, del trattato Benelux e della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. Il paragrafo 1 stabilisce il principio che l'estradizione sia parimenti concessa per reati fiscali che, secondo la legge dello Stato membro richiesto, corrispondono ad un reato della stessa natura. Poiché le leggi degli Stati membri possono differire quanto agli elementi costitutivi dei vari reati connessi con imposte, oneri, dazi doganali e disciplina dei cambi, si è ritenuto opportuno lasciare allo Stato membro richiesto un ampio margine di apprezzamento per stabilire se nell'ambito della sua legislazione esista un reato corrispondente a quello per il quale è chiesta l'estradizione. Pertanto, perché ricorra il presupposto della doppia incriminazione è sufficiente che un reato sia considerato «della stessa natura» (3*). Il paragrafo 2 stabilisce una regola simile a quella prevista nel secondo protocollo (4**), in cui si stabilisce che l'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non impone lo stesso tipo di prelievo fiscale che lo Stato richiedente. Anche qui l'idea soggiacente è che gli elementi costitutivi essenziali del reato sono determinanti per stabilire se si applichi il principio della doppia incriminazione. Il paragrafo 3 permette di formulare una riserva per reati non connessi con accise, imposta sul valore aggiunto o dazi doganali, che possono essere esclusi dal campo d'applicazione della convenzione. Per reati connessi con accise, imposta sul valore aggiunto e dazi doganali non si può invece derogare, formulando una riserva, al paragrafo 1 dell'articolo. Qualora sia formulata una riserva, questa vale anche per l'articolo 10, secondo quanto è disposto nel paragrafo 4 di tale articolo. In materia di reati fiscali, gli Stati membri che sono parti del secondo protocollo non possono introdurre un sistema più restrittivo per le estradizioni di quello già concordato con tale protocollo. Da questo principio risulta che gli Stati membri che sono parti del secondo protocollo e che non hanno formulato una riserva di cui all'articolo 2 di tale protocollo non possono formulare la dichiarazione prevista dal paragrafo 3. Articolo 7 - Estradizione dei nazionali Questo articolo dovrebbe esser letto insieme alla dichiarazione del Consiglio sulla nozione di «nazionali» e alla dichiarazione di Danimarca, Finlandia e Svezia sull'articolo 7 della presente convenzione. Pochi Stati membri estradano propri cittadini. L'articolo 6 della convenzione europea prevede la facoltà di rifiutare l'estradizione per motivi connessi alla nazionalità, e l'articolo 5 del trattato Benelux esclude espressamente l'estradizione di propri cittadini. In alcuni Stati membri esistono ostacoli costituzionali all'estradizione di propri cittadini, mentre in altri questa è vietata dalla legge. Il paragrafo 1 stabilisce il principio che l'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la persona oggetto della domanda di estradizione è cittadino dello Stato membro richiesto ai sensi dell'articolo 6 della convenzione europea di estradizione. Ciò rappresenta un importante passo verso l'eliminazione di un ostacolo tradizionale all'estradizione tra gli Stati membri. I motivi di tale modifica, come già si è sottolineato nella parte generale della relazione esplicativa, sono da ricercare nei valori condivisi, nelle tradizioni giuridiche comuni e nella reciproca fiducia nel corretto funzionamento, in campo penale, dei sistemi giudiziari degli Stati membri dell'Unione europea. L'articolo non definisce il termine «cittadino» di uno Stato membro ma fa riferimento all'articolo 6 della convenzione europea di estradizione. Tale articolo stabilisce che ciascuna Parte può definire il termine tramite un'apposita dichiarazione. Dichiarazioni in merito sono state fatte da vari Stati membri, in particolare da Danimarca, Finlandia e Svezia. Questi tre Stati membri hanno definito «cittadini» i cittadini degli Stati nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) e gli stranieri domiciliati nel territorio di uno di questi Stati. Si è ritenuto che tali dichiarazioni fossero di troppo ampia portata. Di conseguenza, nel contesto della presente convenzione, la Danimarca, la Finlandia e la Svezia confermano, tramite la dichiarazione allegata alla convenzione, che, nelle loro relazioni con gli altri Stati membri che riservano pari trattamento, essi non invocheranno la definizione di «cittadini» presentata nel quadro della convenzione europea per rifiutare l'estradizione di residenti di Stati non nordici. Il paragrafo 2 stabilisce che si può derogare al principio generale sancito nel paragrafo 1. Una facoltà di riserva al riguardo è stata considerata opportuna perché il divieto di estradare «cittadini» è sancito nella costituzione o in leggi nazionali basate su antiche tradizioni giuridiche la cui modifica appare una questione complessa. Tuttavia, il paragrafo 3 prevede un sistema che incoraggerà a riconsiderare le riserve formulate. A norma del paragrafo 2, la riserva è formulata dichiarando che l'estradizione dei propri «cittadini» non sarà concessa o che lo sarebbe soltanto a determinate condizioni specificate il cui contenuto è lasciato alla discrezione dello Stato membro che formula la dichiarazione. Per esempio, lo Stato membro può dire che non estraderà propri «cittadini» per l'esecuzione di sentenze e che li estraderà a fini dell'esercizio dell'azione penale solo a condizione che la persona estradata, se condannata, sia ritrasferita nel proprio paese per l'esecuzione della sentenza. Inoltre, uno Stato membro può precisare che nel contesto dell'estradizione di propri «cittadini» applicherà sempre il principio della doppia incriminazione, la regola della specialità e il divieto di riestradizione verso un altro Stato membro. In questo contesto, si dovrebbe richiamare la dichiarazione del Consiglio relativa al concetto di «nazonali». Secondo questa dichiarazione, la nozione di «cittadini» usata nel quadro della presente convenzione non pregiudicherà alcuna delle varie definizioni utilizzate o fornite nel contesto della convenzione del Consiglio d'Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate. La dichiarazione non pregiudica alcuna delle riserve formulate nel contesto della presente convenzione. Il paragrafo 3 stabilisce che la riserva è valida per cinque anni e può essere rinnovata per periodi successivi della stessa durata. Durante tale periodo ciascuno Stato membro può, in qualsiasi momento, sciogliere in tutto o in parte una riserva da esso formulata. Il paragrafo istituisce procedure per evitare che le riserve decadano automaticamente senza che lo Stato membro interessato ne sia debitamente avvisato, due volte, dal depositario della convenzione. Questa procedura sarà così configurata. Dodici mesi prima della data di scadenza di ciascun periodo di cinque anni, il depositario segnala allo Stato membro interessato che la sua riserva scadrà a una data determinata. Al più tardi tre mesi prima di tale data si chiede allo Stato membro di notificare le proprie intenzioni al depositario a norma del terzo comma del paragrafo 3. Se lo Stato membro ha notificato al depositario che rinnova la propria riserva, questa è rinnovata per un periodo di cinque anni a decorrere dal primo giorno successivo alla data di scadenza. Se lo Stato membro non comunica le proprie intenzioni secondo la procedura stabilita, la riserva è considerata automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi a decorrere dal primo giorno successivo al periodo di cinque anni. Il depositario informerà lo Stato membro di questa proroga automatica e della data ultima alla quale la riserva decadrebbe definitivamente. Nella sua notifica, il depositario ricorderà allo Stato membro le disposizioni del quarto comma del paragrafo 3 dell'articolo. Se lo Stato membro notifica che rinnova la sua riserva ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo, il nuovo periodo decorre in ogni caso dal primo giorno successivo alla data di scadenza del primo periodo di cinque anni di validità della riserva. Nel rinnovare la riserva, lo Stato membro può modificarla per rendere meno rigorose le condizioni di estradizione. In ogni caso, uno Stato membro non può modificare la riserva in modo da rendere più rigorose le condizioni di estradizione, aggiungendo per esempio nuove condizioni. Articolo 8 - Prescrizione A norma dell'articolo 10 della convenzione europea di estradizione e dell'articolo 9 del trattato Benelux, l'estradizione non è accordata se, in ragione del decorso del tempo la persona è divenuta non perseguibile o non punibile secondo la legislazione dello Stato richiedente o dello Stato richiesto. Il paragrafo 1 del presente articolo stabilisce che l'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che secondo la legge dello Stato membro richiesto l'azione penale o la pena sono prescritte. Questo approccio faciliterà l'estradizione tra gli Stati membri. Il paragrafo 2 rende l'applicazione dell'articolo facoltativa in quanto permette di tener conto della legge dello Stato membro richiesto quando si tratti di un reato per il quale questo Stato ha la competenza di sottoporre a procedimento o di eseguire sentenze. L'articolo 9 contiene una disposizione basata su analoghe considerazioni. Articolo 9 - Amnistia L'articolo è nuovo rispetto alla convenzione europea di estradizione e al trattato Benelux ma riprende la regola già stabilita nell'articolo 4 del secondo protocollo addizionale della convenzione europea. Esso è in linea con l'articolo 62, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. Il presente articolo stabilisce che è motivo inderogabile per non concedere l'estradizione, l'amnistia dichiarata nello Stato membro richiesto qualora tale Stato sia competente per perseguire il reato secondo la propria legge penale. Dovrebbe essere osservato che il fatto che l'amnistia impedisca l'estradizione solo nel caso in cui lo Stato membro richiesto sia competente per il reato rientra nello stesso ordine di idee esposto in merito all'articolo 8, paragrafo 2. Articolo 10 - Fatti diversi da quelli che hanno dato luogo alla domanda di estradizione L'articolo 10 va esaminato in relazione con l'articolo 14 della convenzione europea di estradizione e al corrispondente articolo 13 del trattato Benelux. L'articolo 10 contiene nuove disposizioni in virtù delle quali uno Stato membro che abbia ottenuto un'estradizione può esercitare più facilmente la propria giurisdizione penale (quanto a procedimenti penali, giudizi, esecuzione delle pene) per reati commessi prima della consegna della persona, diversi da quelli per la quale è stata chiesta l'estradizione. In virtù dell'articolo 10, uno Stato membro richiedente può agire per gli scopi di cui sopra senza dover preventivamente chiedere e ottenere il consenso dello Stato membro che ha concesso l'estradizione. Questo sistema facilitato si applica nei quattro casi indicati nel paragrafo 1. Le lettere a), b) e c) riguardano casi in cui l'estradizione avrebbe potuto non essere necessariamente richiesta; il caso di cui alla lettera d), invece, concerne reati per i quali l'estradizione avrebbe potuto essere richiesta e ottenuta. In virtù dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) lo Stato membro richiedente può avviare o continuare ad esercitare l'azione penale, o giudicare, una persona per un reato che non sia punibile con una pena restrittiva della libertà personale. In virtù dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) lo Stato membro richiedente può avviare o continuare ad esercitare l'azione penale o giudicare una persona, anche per reati punibili con pena restrittiva della libertà personale, nella misura in cui la libertà della persona non sia ristretta né durante i procedimenti né in esito a questi. Ciò significa che, se la persona è condannata a una pena o una misura privativa della libertà, la condanna non può essere eseguita a meno che lo Stato membro richiedente non ottenga il consenso di tale persona ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d) ovvero quello dello Stato richiesto ai sensi dell'articolo 14 della convenzione europea. L'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) comprende anche i casi in cui il reato è punibile con reclusione o pena pecuniaria. Tuttavia, quando la persona è stata condannata a pena pecuniaria, non è richiesto alcun consenso per l'esecuzione della condanna. In virtù dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera c) lo Stato membro richiedente può eseguire una sentenza definitiva che infligge una pena o misura non restrittiva della libertà. Si sottolinea che il presente paragrafo consente a uno Stato di eseguire non solo pene pecuniarie ma anche qualsiasi sanzione ad esse sostitutiva, anche quando questa comporti una restrizione della libertà personale. Se si considera la formulazione di questa disposizione, per sanzione sostitutiva di pena pecuniaria si deve intendere, in questo caso, solo una sanzione che, secondo la legge interna, può essere applicata quando non si ottenga il pagamento della somma. Pertanto, la disposizione non comprende le restrizioni di libertà ordinate a seguito della revoca d'una misura di libertà condizionata o di altra misura analoga. Nel caso dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), lo Stato membro richiedente può perseguire o giudicare una persona estradata, o eseguire una pena a questa inflitta, senza che sia chiesto il consenso dell'altro Stato qualora la persona, successivamente alla sua consegna, abbia espressamente rinunciato al beneficio della regola della specialità per reati specifici. Il paragrafo può anche applicarsi a situazioni in cui - in base al reato, alla pena e alle misure all'uopo previste - si sarebbe potuto presentare una domanda di estradizione e, qualora fosse stato chiesto il consenso dello Stato richiesto, quest'ultimo sarebbe stato tenuto a prestarlo a norma della seconda frase del paragrafo 1, lettera a) dell'articolo 14 della convenzione europea di estradizione. Il motivo dell'inserimento dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d) va ricercato nel fatto che, nei rapporti tra Stati membri in materia di estradizione, gli interessi delle persone estradate sono considerati sufficientemente tutelati dalla procedura del consenso. La disposizione è simile alle considerazioni che stanno alla base dell'articolo 9 della convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione e permette di prendere in considerazione i casi in cui la persona, successivamente alla sua consegna, rinunci alla regola della specialità. Parimenti, i paragrafi 2 e 3 riprendono disposizioni analoghe di tale convenzione e sono intesi a stabilire una procedura appropriata per l'espressione della rinuncia alla regola della specialità, per far sì che questa sia volontaria e che i suoi effetti siano pienamente noti. Il paragrafo 2 specifica che la rinuncia alla regola della specialità deve essere espressa «per fatti precisi». Ciò significa che una rinuncia generale per tutti i fatti anteriori alla consegna, o una rinuncia per categorie di atti, non sarà valida. Questa disposizione - che, su questo punto, differisce dall'articolo 9 della convenzione relativa alla procedura semplificata - costituisce un'ulteriore garanzia che la persona sia consapevole degli effetti che la rinuncia produrrà. Il paragrafo 4 è connesso con l'articolo 6 e stabilisce che - in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) e c) - si deve domandare e ottenere il consenso dello Stato membro richiesto quando i nuovi fatti consistono in reati fiscali per i quali quest'ultimo Stato ha escluso la possibilità d'estradizione mediante una dichiarazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3. Articolo 11 - Presunzione di consenso dello Stato membro richiesto Ai sensi dell'articolo 11, gli Stati membri che lo desiderano, possono introdurre, mediante dichiarazione e su base di reciprocità, un meccanismo supplementare, diverso da quello istituito dall'articolo 10, per agevolare l'esercizio dell'azione penale nello Stato membro richiedente per i reati diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione. Tale meccanismo consiste in una deroga alle disposizioni della regola della specialità contenuta nelle convenzioni «di origine». Con tale meccanismo si presume che sia stato prestato il consenso dello Stato richiesto previsto all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) della convenzione europea di estradizione e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) del trattato Benelux. Tale presunzione permetterà allo Stato membro richiedente di perseguire e giudicare la persona estradata o eseguire la sentenza o l'ordine di detenzione, per reati diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione, commessi prima della consegna. Tuttavia è sembrato opportuno accordare, allo Stato membro che ha fatto la dichiarazione, la facoltà di sospendere la «presunzione di consenso» in caso di richiesta speciale di estradizione, in base a decisione motivata da aspetti specifici del caso. A tal fine lo Stato membro richiesto manifesta allo Stato membro richiedente, all'atto della concessione dell'estradizione, la propria volontà in tal senso. Nel fare la dichiarazione, gli Stati membri che lo desiderano possono specificare i casi in cui sospenderanno la «presunzione di consenso». L'articolo 10 non si applica quando è in atto il meccanismo di presunzione di consenso. Come affermato sopra, la presunzione di consenso si applica pienamente a tutte le situazioni contemplate dall'articolo 10. Qualora tuttavia, in un caso particolare, uno Stato membro richiesto abbia dichiarato l'intenzione di non applicare la presunzione del consenso, l'articolo 10 allora si applica nuovamente. L'interazione fra i due articoli è prevista nel secondo paragrafo dell'articolo 11. Articolo 12 - Riestradizione verso un altro Stato membro L'articolo 15 della convenzione europea di estradizione e l'articolo 14, paragrafo 1 del trattato Benelux stabiliscono che uno Stato richiedente non può consegnare una persona ad uno Stato terzo senza il consenso dello Stato che gli ha concesso l'estradizione. In base al paragrafo 1 del presente articolo tale regola non si applica più e lo Stato membro che ha ricevuto una richiesta di riestradizione non deve chiedere il consenso dello Stato membro che ha concesso l'estradizione. Come affermato esplicitamente, la nuova disposizione riguarda unicamente la riestradizione da uno Stato membro verso un altro Stato membro. Essa si applica, inoltre, solo nel caso in cui lo Stato, che ai sensi dell'articolo 15 della convenzione europea di estradizione dovrebbe dare il proprio consenso, sia uno Stato membro. Ciascuno Stato membro può derogare dalla norma di cui al paragrafo 1 con una dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 2. A seguito di tale dichiarazione l'articolo 15 della convenzione europea di estradizione e l'articolo 14 del trattato Benelux continuano ad essere applicabili, con la conseguenza che per la riestradizione è necessario il consenso di tale Stato. Tuttavia, sulla base delle stesse considerazioni che hanno ispirato l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), si è ritenuto che la deroga alla regola generale stabilita al paragrafo 1 dell'articolo non sia opportuna se una persona acconsente alla riestradizione. Si postula che in questo contesto saranno applicate le stesse procedure per la manifestazione del consenso definite nell'articolo 10, paragrafi 2 e 3. Analogamente, si è ritenuto che la deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applichi quando l'articolo 13 della convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione disponga diversamente. Si tratta del caso in cui la persona abbia consentito all'estradizione e qualora la regola della specialità non si applichi a seguito di una dichiarazione dello Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 9 di tale convenzione. Pertanto, il paragrafo 2 stabilisce espressamente che la dichiarazione fatta ai sensi di tale paragrafo non produrrà alcun effetto in tali due casi. Articolo 13 - Autorità centrale e trasmissione di documenti via telefax Questo articolo ricalca in larga misura l'accordo del 26 maggio 1989 tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e modernizzazione dei metodi di trasmissione delle richieste di estradizione (Accordo di San Sebastiano, elaborato nel quadro della cooperazione politica europea). Il paragrafo 1 stabilisce che ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale. Quando, come in Germania, il sistema costituzionale prevede che talune funzioni che in altri Stati sono svolte da un'autorità centrale sono svolte da autoirità competenti a livello regionale, è possibile designare più di una autorità centrale. L'autorità centrale sarà il punto focale per la trasmissione e la ricezione delle domande di estradizione e dei necessari documenti giustificativi. In vari Stati membri tale autorità sarà di norma il Ministero della giustizia. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica quando la convenzione, come nell'articolo 14, autorizza espressamente un canale di trasmissione diverso per la trasmissione e la ricezione di documenti. Il paragrafo 3 conferisce all'autorità centrale la possibilità di trasmettere le domande di estradizione e i documenti via telefax. Il paragrafo 4 concerne le condizioni in cui la trasmissione via telefax può aver luogo. Esse garantiscono l'origine e la riservatezza della trasmissione e consistono nell'uso dei dispositivi di codificazione menzionati nell'articolo. Lo Stato membro richiedente deve avere la certezza che i documenti di estradizione siano autentici, che cioè siano stati rilasciati da una autorità autorizzata a tal fine dalla legislazione nazionale e che non siano falsificati. Ciò è in particolare necessario quando si tratta di mandati di cattura o di documenti analoghi sulla base dei quali lo Stato richiedente può far ricorso a misure che incidono sui diritti individuali. Qualora le autorità dello Stato membro richiesto abbiano dubbi circa l'autenticità del documento di estradizione, l'autorità centrale di tale Stato può chiedere all'autorità centrale dello Stato membro richiedente di produrre i documenti originali o una copia autentica di essi come stabilito al paragrafo 5. L'articolo non prevede per la persona interessata il diritto di chiedere la trasmissione dei documenti con il sistema tradizionale. Si considera che per garantire il corretto funzionamento del presente articolo potrebbe rivelarsi necessaria una consultazione fra Stati membri sulle modalità pratiche della sua applicazione. L'articolo non esclude future intese tra Stati membri, al di fuori del quadro della convenzione, circa la trasmissione di documenti con mezzi di telecomunicazione diversi dal telefax. Articolo 14 - Informazioni complementari Questo articolo sancisce il diritto di dichiarare, su base di reciprocità, di istituire un sistema di richieste dirette di informazioni complementari. Le richieste di informazioni complementari possono spesso riguardare materie su cui solo l'autorità giudiziaria o altra autorità competente può rispondere. La richiesta di informazioni complementari può quindi essere fatta direttamente al fine di accelerare la procedura. Dal secondo comma dell'articolo risulta implicitamente che l'autorità che ha ricevuto la richiesta di informazioni complementari può anch'essa rispondere direttamente all'autorità richiedente. L'articolo precisa che la procedura relativa alle informazioni complementari sarà conforme all'articolo 13 della convenzione europea di estradizione o all'articolo 12 del trattato Benelux. Pertanto, le autorità dello Stato membro che chiede le informazioni complementari possono, anche nel caso di richiesta diretta ai sensi del presente articolo, fissare un termine per ottenere tali informazioni. Articolo 15 - Autenticazione L'articolo mira a semplificare i requisiti formali per i documenti di estradizione. A tal fine esso stabilisce il principio generale che i documenti, o copie di essi, trasmessi ai fini dell'estradizione sono esenti dall'autenticazione o da qualsiasi altra formalità. Questo principio non si applica quando ai sensi della convenzione europea sull'estradizione [articolo 12, paragrafo 2, lettera a)] del trattato Benelux [articolo 11, paragrafo 2, lettera a)] o della presente convenzione (articolo 13, paragrafo 5) sono richieste l'autenticazione o altra formalità. Tuttavia, anche in questi casi, l'articolo dispone un notevole snellimento delle esigenze formali che sono talvolta sorte, in particolare rispetto alle speciali formalità che sono state richieste da taluni Stati membri mediante dichiarazioni formulate rispetto alla convenzione europea di estradizione. In virtù di questo articolo sarà sempre sufficiente che le copie del documento siano state autenticate dalle autorità giudiziarie che hanno rilasciato l'originale secondo le norme dello Stato membro in cui il documento è stato emesso o dall'autorità centrale di cui all'articolo 13. Il presente articolo è inteso a garantire l'autenticità del documento in caso di contestazione da parte dello Stato membro richiesto o della persona interessata. Articolo 16 - Transito L'articolo mira a semplificare le procedure di transito da seguire ai sensi dell'articolo 21 della convenzione europea sull'estradizione e dell'articolo 21 del trattato Benelux. Come risulta dalla lettera a), le informazioni da fornire allo Stato membro richiesto sono ridotte. In deroga all'articolo 21, paragrafo 3 della convenzione europea di estradizione e all'articolo 21, paragrafo 2 del trattato Benelux, non è più necessario produrre documenti quale una copia dell'ordine di arresto. Le informazioni di cui alla lettera a) sono le stesse che occorre fornire quando si richiede l'arresto provvisorio di una persona. Alcune di tali informazioni sono inoltre identiche ai dati richiesti ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 4 della convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione e dovrebbero essere interpretate in modo uniforme secondo le due convenzioni dell'Unione europea. Alla luce dell'articolo 7, si è qui tenuto a sottolineare che le informazioni sull'identià della persona includono sempre la nazionalità della persona ricercata. Poiché si è ritenuto importante prevedere comunicazioni rapide, la lettera b) consente di scegliere il mezzo di comunicazione. La sola restrizione è che la domanda deve lasciare una prova scritta. Pertanto, tutti i moderni mezzi di comunicazione che sono conformi a questo requisito rientrano nell'ambito di applicazione della presente disposizione. Risulta dalla lettera c) che, in deroga all'articolo 21, paragrafo 4 della convenzione europea sull'estradizione e all'articolo 21, paragrafo 3 del trattato Benelux, in caso di trasporto diretto - per via aerea - dallo Stato membro richiesto a quello richiedente non è necessario presentare domanda di transito ad alcuno degli Stati membri di cui si sorvola il territorio. Tuttavia, se nel corso di tale trasporto si verifichi un atterraggio imprevisto, sono comunicate al più presto allo Stato membro di transito le informazioni di cui alla lettera a). In tali casi si può ricorrere alla lettera b). La lettera d) concerne l'articolo 21, paragrafi 1, 2, 5 e 6 della convenzione europea di estradizione. Essa prevede la possibilità di rifiutare il transito in alcuni casi ivi specificati. Continueranno ad applicarsi il paragrafo 1 di tale articolo, relativo ai reati di carattere politico o puramente militare, nonché il paragrafo 6, concernente la cosiddetta azione penale discriminatoria, salvo che gli articoli 3 o 5 della presente convenzione non ne limitino l'applicazione. Parimenti, continuerà ad applicarsi il paragrafo 2, riguardante i cittadini, tenendo conto delle limitazioni dell'articolo 7 della presente convenzione. Il paragrafo 5 ha lo stesso rapporto con l'articolo 6 della presente convenzione. Il paragrafo 5 contempla, inoltre, altri casi di rifiuto di transito che rimangono possibili in virtù di una dichiarazione, fatta da uno Stato membro ai sensi di tale paragrafo, in base alla quale la concessione del transito è sottoposta ad alcune o a tutte le condizioni alle quali lo stesso Stato membro concede l'estradizione. Articolo 17 - Riserve L'articolo stabilisce che la convenzione non può essere oggetto di alcuna riserva, ad eccezione di quelle che essa prevede espressamente. Tali riserve sono previste nell'articolo 3, paragrafo 3, nell'articolo 5, paragrafo 2, nell'articolo 6, paragrafo 3, nell'articolo 7, paragrafo 2 e nell'articolo 12, paragrafo 2. Le riserve di cui sopra sono formulate, con una dichiarazione, al momento della notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Esse non possono essere formulate in alcun altro momento. Articolo 18 - Entrata in vigore L'articolo disciplina l'entrata in vigore della convenzione, secondo le norme stabilite in materia dal Consiglio dell'Unione europea. La convenzione entra in vigore novanta giorni dopo il deposito dello strumento di adozione da parte dell'ultimo dei 15 Stati che erano membri dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce la convenzione. Il Consiglio ha adottato tale atto il 27 settembre 1996. Tuttavia, come nelle convenzioni di cooperazione giudiziaria precedentemente concluse tra gli Stati membri, al fine di consentire che la convenzione sia applicata quanto prima tra gli Stati membri più interessati, il paragrafo 3 offre a ciascuno Stato membro la possibilità di dichiarare, all'atto dell'adozione o in qualsiasi momento successivo, che la convenzione si applica in anticipo nei confronti degli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione. La dichiarazione produrrà i propri effetti 90 giorni dopo il suo deposito. Articolo 19 - Adesione di nuovi Stati membri L'articolo stabilisce che la convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea e disciplina le modalità di tale adesione. Uno Stato che non sia membro dell'Unione europea non può aderire alla convenzione.Se la convenzione è già in vigore al momento dell'adesione di un nuovo Stato membro, essa entrerà in vigore nei confronti di tale Stato 90 giorni dopo il deposito del suo strumento di adesione. Però, se non è ancora in vigore 90 giorni dopo l'adesione dello Stato in questione, la convenzione entrerà in vigore per tale Stato al momento dell'entrata in vigore prevista dall'articolo 18, paragrafo 3. In questo caso lo Stato aderente potrà altresì formulare la dichiarazione di applicazione anticipata di cui all'articolo 18, paragrafo 4. Va rilevato che, come risulta dall'articolo 18, paragrafo 3, se uno Stato diviene membro dell'Unione europea prima dell'entrata in vigore della convenzione e non vi aderisce, la convenzione entrerà comunque in vigore e non appena tutti gli Stati che erano membri al momento della firma avranno depositato i loro strumenti di adozione. In considerazione del carattere complementare della presente convenzione, enunciato nell'articolo 1 della stessa, è condizione necessaria per l'adesione aver ratificato la convenzione europea di estradizione del Consiglio d'Europa del 1957. Articolo 20 - Depositario L'articolo stabilisce che il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della convenzione. Egli informa senza indugio gli Stati membri di ogni notificazione ricevuta dagli Stati membri riguardo alla convenzione. Tali notificazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie «C», insieme allo stato delle adozioni e delle adesione, alle dichiarazioni e alle riserve. (1) GU n. C 78 del 30. 3. 1995, pag. 1. (2) GU n. C 313 del 23. 10. 1996, pag. 11. (3*) Il fatto che il secondo protocollo usi, nella versione inglese, i termini «an offence of the same nature» e non «similar offence» come nella presente convenzione non è inteso a stabilire una qualsivoglia differenza tra i sistemi basati sui due strumenti ma è dovuto a motivi meramente tecnici. (4**) Il fatto che il testo inglese della convenzione non sia esattamente identico a quello del testo autentico del secondo protocollo è dovuto a motivi meramente tecnici.