Comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione
Gazzetta ufficiale n. C 273 del 09/09/1997 pag. 0003 - 0003
Comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (97/C 273/03) (Testo rilevante ai fini del SEE) [La presente comunicazione annulla e sostituisce i testi precedenti relativi a metodo di fissazione del tasso di riferimento e di attualizzazione, in particolare la comunicazione della Commissione del 10 agosto 1996 (1)] Nell'ambito del controllo comunitario degli aiuti di Stato disposto dal trattato CE, la Commissione si avvale di vari parametri, tra cui i tassi di riferimento e di attualizzazione. Tali tassi sono utilizzati per misurare l'equivalente sovvenzione di un aiuto erogato in varie quote nonché per calcolare gli elementi di aiuto risultanti da regimi di prestiti agevolati. Essi sono impiegati anche per l'applicazione della regola «de minimis» (2) e per la restituzione degli aiuti illegali (3). I tassi di riferimento devono rispecchiare il livello medio dei tassi di interesse in vigore, nei vari Stati membri, per i prestiti a medio e lungo termine (5-10 anni) corredati delle normali garanzie. La Commissione ha deciso di sostituire al sistema attuale di fissazione dei tassi di riferimento un calcolo basato sui tassi interbancari cosiddetti «swap» a 5 anni, maggiorati di un premio. Con decorrenza 1° agosto 1997 i tassi di riferimento saranno determinati come segue: - per tutti gli Stati membri ad eccezione dell'Italia, del Portogallo e della Grecia il tasso indicativo è definito come il tasso «swap» interbancario a 5 anni, nella valuta interessata, maggiorato di un premio di 0,75 punti (75 punti base). Per l'Italia e il Portogallo il tasso indicativo è definito come il tasso «swap» interbancario a 5 anni, nella valuta interessata, maggiorato di un premio di 200 punti base. Per la Grecia il tasso indicativo è definito come il tasso interbancario a 1 anno (Athibor), in dracme, maggiorato di un premio di 300 punti base; - il tasso di riferimento è considerato pari alla media dei tassi indicativi rilevati nel corso dei mesi di settembre, ottobre e novembre precedenti; - in corso d'anno, il tasso di riferimento viene sottoposto a revisione qualora si discosti di oltre il 15 % dalla media dei tassi indicativi registrati nell'ultimo trimestre noto. Va peraltro specificato: - che il tasso di riferimento così determinato è un tasso minimo che può essere aumentato in situazioni di rischio particolare (per esempio imprese in difficoltà, mancanza delle garanzie normalmente richieste dalle banche, ecc.). In tali casi il premio potrà raggiungere i 400 punti base ed essere anche superiore, nell'ipotesi in cui nessuna banca privata avrebbe accettato di concedere il prestito; - che la Commissione, qualora lo ritenga necessario dopo l'esame di alcuni casi, si riserva la possibilità di utilizzare un tasso di base a termine più breve (per es. Libor a 1 anno) o più lungo (per es. tasso di rendimento dei titoli di Stato a 10 anni) del tasso «swap» interbancario a 5 anni; - che nel caso in cui il tasso «swap» interbancario a 5 anni non fosse disponibile, il tasso di base sarà fissato al livello del tasso di rendimento dei titoli di Stato a 5 anni, maggiorato di un premio di 25 punti base. La Commissione renderà pubblico il tasso di riferimento su Internet all'indirizzo seguente. http://europa.eu.int/en/ comm/dg04/aid/tauxref.htm (1) GU C 232 del 10. 8. 1996, pag. 10. (2) GU C 68 del 6. 3. 1996, pag. 9. (3) GU C 156 del 22. 6. 1995, pag. 5.