51997PC0725(03)

Proposta di regolamento (CE, Euratom, CECA) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee /* COM/97/0725 def. - CNS 98/0058 */

Gazzetta ufficiale n. C 118 del 17/04/1998 pag. 0014


Proposta di regolamento (CE, Euratom, CECA) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (98/C 118/09) COM(97) 725 def. - 98/0058(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 20 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare gli articoli 13 e 23,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo,

(1) considerando che la Banca centrale europea, in appresso denominata «BCE», sarà istituita immediatamente dopo la nomina del suo comitato esecutivo;

(2) considerando che occorre estendere l'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee, alle condizioni e secondo la procedura previste dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (1), agli stipendi, salari ed emolumenti dei membri del consiglio direttivo e del consiglio generale della Banca centrale europea e del personale della banca stessa; che le disposizioni relative all'applicazione dell'imposta ai membri degli organi e al personale dell'Istituto monetario europeo diverranno prive di oggetto al momento della liquidazione di detto Istituto.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12 bis

Il presente regolamento è applicabile anche ai membri del consiglio direttivo e del consiglio generale della Banca centrale europea, ai membri del personale della Banca e ai beneficiari di pensioni versate dalla Banca compresi nelle categorie determinate dal Consiglio in applicazione dell'articolo 16, primo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità per quanto riguarda gli stipendi, salari ed emolumenti nonché le pensioni di invalidità, anzianità versati dalla Banca.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data nella quale diverrà effettiva l'istituzione della Banca centrale europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8.