51997PC0694

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto /* COM/97/0694 def. - CNS 97/0353 */

Gazzetta ufficiale n. C 025 del 24/01/1998 pag. 0019


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto (98/C 25/08) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 694 def. - 97/0353(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 12 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2115/77 del Consiglio, che vieta la pesca diretta e lo sbarco delle aringhe destinate a fini industriali, diversi dal consumo umano (1), era motivato da una situazione di eccessivo sfruttamento che non è più riscontrabile in molte zone geografiche;

considerando che gli stock di aringhe del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund non sono attualmente minacciati; che una migliore utilizzazione economica di tali stock ne consente la pesca per fini diversi dal consumo umano diretto; che non occorre imporre restrizioni all'uso industriale cui sono destinati gli sbarchi di catture effettuate negli stock di cui trattasi;

considerando che la pesca delle aringhe nel mar Baltico può comportare significative catture accessorie di giovani merluzzi bianchi; che detta pesca non deve quindi essere autorizzata nelle zone in cui abbondano i giovani merluzzi bianchi;

considerando che la situazione dello stock di aringhe del mare del Nord, dello Skagerrak e del Kattegat è motivo di grave preoccupazione;

considerando che per altri stock di aringhe nell'Atlantico nordorientale l'attuale pesca per il consumo umano determina già un livello si sfruttamento sufficientemente elevato; che non appare quindi opportuno modificare le modalità di pesca di tali stock;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), prevede il controllo via satellite, dal 1° luglio 1998, dei pescherecci impegnati nella pesca per fini industriali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1866/86 del Consiglio, del 12 giugno 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund (3), definisce le condizioni per la pesca delle aringhe nel mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund;

considerando che il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (4), stabilisce le condizioni per poter tenere a bordo e sbarcare aringhe catturate nelle regioni 1 e 2 con gli attrezzi normalmente utilizzati per la pesca per fini industriali diversi dal consumo umano diretto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le aringhe catturate nelle regioni 1 e 2 con reti aventi dimensione minima delle maglie inferiore a 32 mm o nella regione 3 con reti aventi dimensione minima delle maglie inferiore a 40 mm non possono essere tenute a bordo salvo se:

i) sono state catturate al di fuori dello Skagerrak, del Kattegat e delle divisioni CIEM IIIb, c, d; sono presenti esclusivamente mescolate a spratti; non sono state sottoposte a cernita e non rappresentano più del 10 % in peso del peso complessivo delle aringhe e degli spratti tenuti a bordo, oppure

ii) sono state catturate al di fuori delle divisioni CIEM IIIb, c, d; sono presenti mescolate ad altre specie, compresi eventualmente spratti; non sono state sottoposte a cernita e non rappresentano più del 5 % in peso del peso complessivo delle aringhe e delle altre specie tenute a bordo.

Articolo 2

1. È vietato sbarcare, per fini diversi dal consumo umano diretto, catture di aringhe pescate fuori dalle divisioni CIEM IIIb, c, d se tali catture sono state effettuate nelle regioni 1 e 2 con reti trainate aventi dimensione minima delle maglie pari o superiore a 32 mm, oppure nella regione 3 con reti trainate aventi dimensione minima delle maglie pari o superiore a 40 mm oppure in qualsiasi altra regione con qualsivoglia attrezzo da pesca diverso dalle reti trainate.

2. È tuttavia permesso lo sbarco per fini diversi dal consumo umano diretto:

i) di aringhe catturate nella divisione CIEM IIId, esclusa la sottodivisione 24, o

ii) di aringhe catturate nelle divisioni CIEM IIIb, c o nella sottodivisione 24 della divisione IIId, purché siano sbarcate, senza preventiva cernita, assieme a spratti e/o altre specie, o

iii) di aringhe catturate fuori dalle divisioni CIEM IIIb, c, d, purché le catture di cui trattasi soddisfino le condizioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2115/77 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU L 247 del 28.9.1977, pag. 2.

(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1, modificato dal ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/97 del Consiglio del 30.10.1997, GU L 304 del 7.11.1997, pag. 1.

(3) GU L 162 del 18.6.1986, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1821/96 del Consiglio del 16.9.1996, GU L 241 del 21.9.1996, pag. 8.

(4) GU L 132 del 23.5.1997, pag. 1.