51997PC0561

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 per quanto riguarda la sua estensione ai cittadini di paesi terzi /* COM/97/0561 def. - CNS 97/0320 */

Gazzetta ufficiale n. C 006 del 10/01/1998 pag. 0015


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 per quanto riguarda la sua estensione ai cittadini di paesi terzi (98/C 6/06) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 561 def. - 97/0320(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 10 dicembre 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione delle parti sociali e della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che nel giugno del 1994 il Consiglio europeo di Corfù ha deciso di intensificare l'impegno per definire a livello dell'Unione europea una strategia globale di lotta contro il razzismo e la xenofobia;

considerando che il Consiglio e gli Stati membri hanno riconosciuto, nella loro risoluzione del 5 ottobre 1995 relativa alla lotta contro il razzismo e la xenofobia nel campo dell'occupazione e degli affari sociali (1) «la grande importanza di attuare, nel campo della politica sociale, politiche basate sui principi di non-discriminazione e di parità di opportunità a livello dell'Unione europea e degli Stati membri, nel quadro delle loro rispettive competenze, come contributo alla lotta comune contro il razzismo e la xenofobia»;

considerando che il Parlamento europeo ha invitato più volte a realizzare la parità di trattamento nel campo sociale tra i cittadini comunitari e i cittadini di paesi terzi, segnatamente nella sua risoluzione del 30 gennaio 1997 sul razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo e sull'anno europeo contro il razzismo (1997) (2);

considerando che il Comitato economico e sociale ha rivolto anch'esso questo appello, segnatamente nel suo parere del 26 settembre 1991 sullo statuto dei lavoratori migranti provenienti da paesi terzi (3);

considerando che nel preambolo dell'Atto unico europeo gli Stati membri sottolineano la necessità di «promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri, dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, in particolare la libertà, l'uguaglianza e la giustizia sociale»;

considerando che l'articolo F paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea dispone che «l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri in quanto principi generali del diritto comunitario»;

considerando che la promozione di un elevato livello di protezione sociale e il miglioramento del livello e della qualità della vita negli Stati membri costituiscono obiettivi della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (4) si applica già a lavoratori che si spostano nell'Unione, anche quando essi non abbiano esercitato il loro diritto alla libera circolazione in qualità di lavoratori migranti;

considerando che, tenuto conto del fatto che talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono già applicabili a persone che non sono lavoratori migranti ai sensi dell'articolo 48 del trattato CE, l'articolo 51 del trattato CE consente alla Comunità di coordinare i regimi nazionali di sicurezza sociale per tutti i lavoratori assicurati presso uno di questi regimi, anche qualora non siano lavoratori migranti ai sensi dell'articolo 48 del trattato CE;

considerando che il numero rilevante di testi giuridici che sono oggi applicabili per disciplinare, per i cittadini di paesi terzi, i problemi di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri, si traduce in una complessità giuridica e amministrativa rilevante;

considerando che la mancanza di un insieme chiaro e coerente di regole di coordinamento in materia di sicurezza sociale potrebbe portare a difficoltà specifiche, quali un doppio prelievo di contributi, per i prestatori di servizi che occupano lavoratori provenienti da paesi terzi;

considerando che è dunque opportuno estendere l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai cittadini dei paesi terzi; che il predetto regolamento deve dunque essere modificato in conformità;

considerando che occorre adottare disposizioni transitorie destinate a tutelare le persone contemplate dal presente regolamento e ad evitare che esse perdano i loro diritti a causa della sua entrata in vigore;

considerando che l'estensione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai cittadini di paesi terzi risponde all'obiettivo della parità di trattamento nel campo sociale e in particolare del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri, di queste persone e dei cittadini comunitari, nonché della semplificazione e della chiarezza delle norme giuridiche applicabili nella Comunità;

considerando che l'estensione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai cittadini di paesi terzi non deve conferire agli interessati alcun diritto all'ingresso, al soggiorno o alla residenza, né all'accesso al mercato del lavoro in uno Stato membro;

considerando che per conseguire questi obiettivi è necessario e appropriato che venga effettuata una modifica delle regole di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale tramite un testo giuridico comunitario vincolante e direttamente applicabile in ogni Stato membro;

considerando che le disposizioni introdotte dal presente regolamento sono conformi al disposto del terzo comma dell'articolo 3 B del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 sono soppresse le lettere d) ed e).

2) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».

b) Il paragrafo 2 è soppresso.

3) Il testo dell'articolo 22bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 22bis

Regole particolari applicabili a talune categorie di persone

Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, l'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e c) si applica altresì alle persone assicurate in base alla legislazione di uno Stato membro e ai loro familiari con esse residenti».

4) È inserito un nuovo articolo 95 quater che recita:

«Articolo 95 quater

Disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. . . . (*)

1. Il regolamento (CE) n. . . . non conferisce alcun diritto relativamente a periodi antecedenti a . . . (**)

2. Ogni periodo assicurativo nonché, se del caso, ogni periodo di lavoro, di attività subordinata o di residenza maturato sotto la legislazione di uno Stato membro prima del . . . è preso in considerazione per la determinazione dei diritti conferiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, un diritto è conferito in base al presente regolamento anche quando la data della realizzazione del rischio è anteriore a . . .

4. Ogni prestazione non liquidata o sospesa a motivo della nazionalità o della residenza dell'interessato è, su domanda di quest'ultimo, liquidata o ristabilita a partire da . . ., purché i diritti precedentemente liquidati non abbiano dato luogo a un pagamento in capitale.

5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto, anteriormente al . . ., la liquidazione di una pensione o di una rendita possono essere riveduti su loro richiesta, tenuto conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. . . .

6. Quando la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro un termine di due anni a partire da . . ., i diritti conferiti in base al presente regolamento sono acquisiti a partire da detta data, senza che agli interessati possano essere opposte le disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti.

7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 6, i diritti che non sono stati colpiti da decadenza o che non sono prescritti vengono acquisiti a partire dalla data della domanda, fatta salva l'applicazione delle disposizioni più favorevoli vigenti in uno Stato membro.

(*) Numero del regolamento originato dalla presente proposta.

(**) Data di entrata in vigore del regolamento originato dalla presente proposta.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

(1) GU C 296 del 10. 11. 1995, pag. 13.

(2) GU C 55 del 24. 2. 1997, pag. 17.

(3) GU C 339 del 31. 12. 1991, pag. 82.

(4) GU L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30. 1. 1997, pag. 1) e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1290/97 (GU L 176 del 4. 7. 1997, pag. 1).