51997PC0515

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva /* COM/97/0515 def. - CNS 97/0267 */

Gazzetta ufficiale n. C 343 del 13/11/1997 pag. 0016


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva (97/C 343/08) COM(97) 515 def. - 97/0267(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 17 ottobre 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43 paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2262/84 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 533/97 (2), il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, stabilisce, anteriormente al 1° gennaio 1998, il metodo di finanziamento delle spese effettive delle agenzie a partire dalla campagna 1998/1999;

considerando che i lavori di solito affidati alle agenzie devono essere compiuti nel corso della campagna 1998/1999; che, di conseguenza, è opportuno stabilire una partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie per tale periodo, per permettere il funzionamento efficace e regolare di queste ultime nel quadro dell'autonomia amministrativa prevista dal regolamento (CEE) n. 2262/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2262/84, il testo del penultimo e dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Le spese effettive delle agenzie per la campagna 1998/1999 sono coperte dal bilancio generale delle Comunità nella misura del 50 %.

Anteriormente al 1° ottobre 1998, la Commissione esamina la necessità di continuare la partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie e, eventualmente, presenta una proposta al Consiglio. Il Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato decide, anteriormente al 1° gennaio 1999, l'eventuale finanziamento di tali spese.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU L 208 del 3. 8. 1984, pag. 12.

(2) GU L 83 del 25. 3. 1997, pag. 1.