Proposta di decisione del Consiglio recante conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica dello Yemen /* COM/97/0435 def. - CNS 97/0229 */
Gazzetta ufficiale n. C 317 del 18/10/1997 pag. 0005
Proposta di decisione del Consiglio recante conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica dello Yemen (97/C 317/05) COM(97) 435 def. - 97/0229(CNS) (Presentata dalla Commissione l'8 settembre 1997) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 130y, in combinato disposto con la prima frase dell'articolo 228, paragrafo 2 e il primo comma dell'articolo 228, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che, a norma dell'articolo 130 U del trattato, la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo favorisce lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, il loro inserimento armonioso e progressivo nell'economia mondiale e la lotta contro la povertà in tali paesi; considerando che è opportuno che la Comunità approvi, nel perseguimento dei propri obiettivi in materia di relazioni esterne, l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica dello Yemen, DECIDE: Articolo 1 L'accordo di cooperazione (1) tra la Comunità europea e la Repubblica dello Yemen è approvato a nome della Comunità. Il testo di tale accordo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica prevista nell'articolo 21 dell'accordo. Articolo 3 La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità in seno al comitato misto di cooperazione di cui all'articolo 15 dell'accordo. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (1) La data dell'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretario generale del Consiglio. ACCORDO DI COOPERAZIONE tra la Comunità europea e la Repubblica dello Yemen IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, da una parte, e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO YEMEN dall'altra, in appresso denominati «le parti», RICONOSCENDO gli ottimi rapporti e vincoli di amicizia e di cooperazione tra la Comunità e la Repubblica dello Yemen; RIBADENDO quanto sia importante rafforzare i legami tra la Comunità e la Repubblica dello Yemen; SOTTOLINEANDO l'importanza che le parti attribuiscono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, alla Dichiarazione di Vienna e al programma d'azione della Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo del 1993, alla Dichiarazione di Copenaghen del 1995 sul progresso e sullo sviluppo nel settore sociale e al relativo programma d'azione, alla Dichiarazione di Pechino del 1995 e al programma d'azione della quarta conferenza mondiale sulle donne, nonché al dialogo costante in materia; RITENENDO opportuno ampliare il contesto delle relazione tra la Comunità europea e il Medio Oriente e della cooperazione regionale tra i paesi del Medio Oriente e riconoscendo che la cooperazione con la Repubblica dello Yemen è parte integrante della politica della Comunità europea volta a consolidare le relazioni euroarabe nel bacino mediterraneo e in Medio Oriente; RIBADENDO la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare le loro relazioni nei settori di comune interesse su basi di parità non discriminazione, mutuo vantaggio e reciprocità; CONSIDERANDO il desiderio delle parti di creare, nei limiti delle rispettive competenze, condizioni favorevoli allo sviluppo degli scambi e degli investimenti tra la Comunità e la Repubblica dello Yemen e riconoscendo la necessità di rispettare i principi adottati dall'OMC, il cui scopo è promuovere la liberalizzazione degli scambi in condizioni di stabilità, trasparenza e non discriminazione tenendo conto delle diverse condizioni economiche delle parti; RICONOSCENDO la necessità di sostenere lo sviluppo economico e sociale della Repubblica dello Yemen, in particolare le iniziative del governo yemenita volte a migliorare le condizioni di vita delle fasce più povere e più svantaggiate della popolazione, rivolgendo particolare attenzione alla condizione della donna; SOTTOLINEANDO l'importanza attribuita dalle parti alla promozione di una crescita demografica equilibrata, all'eliminazione della povertà e alla tutela dell'ambiente a livello mondiale, nazionale e locale e riconoscendo il nesso esistente tra demografia, sviluppo economico e ambiente naturale, HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA: Presidente Manuel MARÍN Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO YEMEN: Ministro della pianificazione e dello sviluppo I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Fondamenti Le relazioni tra le parti e le disposizioni dell'accordo stesso si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che è alla base delle politiche interna ed estera delle parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. Articolo 2 Obiettivi Il principale obiettivo dell'accordo è rafforzare e sviluppare, attraverso il dialogo, i vari aspetti della cooperazione tra le parti nei settori che rientrano nelle rispettive competenze, tra cui lo sviluppo, il commercio, la cooperazione economica e culturale, la tutela dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali e lo sviluppo delle risorse umane. Le parti cercheranno quindi di: a) promuovere e intensificare gli scambi tra di esse e favorire il regolare sviluppo di una cooperazione economica duratura conformemente ai principi della parità e del mutuo vantaggio; b) intensificare la cooperazione nei settori strettamente connessi al progresso economico che comportano vantaggi per entrambe; c) sostenere le iniziative dello Yemen volte a migliorare le condizioni di vita delle fasce più povere e svantaggiate della popolazione, parallelamente a misure di lotta contro la povertà nelle campagne mediante lo sviluppo rurale e di sviluppo delle risorse umane in vari settori dell'economia; d) prendere le misure necessarie per la tutela dell'ambiente a livello mondiale, regionale, nazionale e locale e la gestione sostenibile delle risorse naturali, tenendo conto dei vincoli esistenti tra ambiente e sviluppo; e) ampliare la cooperazione nei settori della cultura, della comunicazione e dell'informazione per migliorare l'intesa e rafforzare i legami tra di esse. Articolo 3 Cooperazione commerciale a) Nei limiti delle rispettive competenze, la Comunità e la Repubblica dello Yemen cercheranno di attenersi, per quanto riguarda la gestione dei loro scambi commerciali, all'accordo che istituisce l'OMC. b) In conformità delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994), le parti si concederanno reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per i beni importati o esportati. Tali disposizioni non si applicano alle preferenze riconosciute dall'una o dall'altra parte a norma di un'intesa recante creazione di un'unione doganale, di una zona di libero scambio o di una zona di trattamento preferenziale. c) La cooperazione cercherà di sviluppare e diversificare gli scambi bilaterali fra le CE e lo Yemen e di migliorare l'accesso al mercato conformemente alla situazione economica delle parti. d) Il capitolo comprenderà in particolare disposizioni con le quali: - le parti si impegnano a sviluppare e diversificare i loro scambi commerciali reciproci e a migliorare l'accesso al mercato compatibilmente con le rispettive situazioni economiche e con i rispettivi livelli di sviluppo; - le parti si impegnano a migliorare le condizioni di accesso ai rispettivi mercati per i loro prodotti. In tale contesto, esse si concedono le condizioni più favorevoli per le importazioni e le esportazioni e decidono di riflettere su come eliminare gli ostacoli agli scambi fra di esse, segnatamente quelli non tariffari, tenendo conto del lavoro già svolto al riguardo nei consessi internazionali; - le parti si impegnano a favorire gli scambi di informazioni sulle opportunità commerciali vantaggiose per entrambe; - nei limiti delle rispettive competenze, le parti si impegnano a migliorare la cooperazione tra le rispettive autorità nel settore doganale, segnatamente per quanto riguarda le possibilità di formazione professionale, la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure doganali e la prevenzione, le indagini e la repressione nel campo delle infrazioni doganali; - le parti si impegnano inoltre a prendere in considerazione la possibilità di esentare, in conformità delle rispettive leggi, dai dazi, dalle imposte e da altri oneri le merci ammesse temporaneamente nei loro territori per essere poi riesportate tali quali o le merci che rientrano nei loro territori dopo essere state trasformate nell'altra parte, ove tale trasformazione non sia ritenuta sufficiente per considerare le merci in questione originarie del territorio di quella parte; - nei limiti delle rispettive competenze, le parti decidono di consultarsi su tutti gli eventuali contenziosi di natura commerciale, compresi i diritti di proprietà e le commesse pubbliche. Esse si consulteranno inoltre, con spirito costruttivo, sulle questioni tariffarie e non tariffarie, sui servizi, sulla sanità, sulle misure di sicurezza o ambientali e sulle norme tecniche; - le parti si sforzano, compatibilmente con le rispettive competenze, normative e politiche, di migliorare gli scambi di informazioni sulle commesse pubbliche; - il governo dello Yemen prende tutte le misure necessarie per agevolare una tutela e un'applicazione adeguate ed effettive dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale; - a tal fine, il governo dello Yemen aderisce, in particolare, alle pertinenti convenzioni internazionali sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale delle quali non è ancora firmatario tra cui, ma si tratta di un elenco non limitativo, la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e l'accordo sui diritti di proprietà intellettuale connessi al commercio (TRIPS); - la Comunità europea, nei limiti delle sue competenze, e la Repubblica dello Yemen, per quanto riguarda i servizi marittimi internazionali, si adopereranno per garantire un'effettiva applicazione del principio dell'accesso illimitato al traffico marittimo su basi commerciali e non discriminatorie; - si potrà eventualmente fornire alla Repubblica dello Yemen l'assistenza tecnica necessaria per soddisfare i suddetti impegni e obblighi. Articolo 4 Cooperazione allo sviluppo La Comunità riconosce che è necessario contribuire allo sviluppo dello Yemen e che, se non si continuerà a lottare rapidamente e in modo sostenibile contro la povertà e la crescita demografica nella Repubblica dello Yemen, aumenteranno i rischi di condizionamenti e di conflitti tali da ostacolare il progresso economico del paese e lo sviluppo economico e sociale della popolazione (segnatamente le fasce più vulnerabili). La Comunità ammette inoltre di poter aumentare considerevolmente, in termini di entità e di impatto, il suo contributo allo sviluppo della Repubblica dello Yemen, segnatamente nei seguenti settori strategici: lotta contro la povertà attraverso l'insegnamento elementare, formazione e miglioramento delle condizioni di lavoro, risorse idriche, sviluppo rurale e sanità, segnatamente l'assistenza medica di base, comprese la promozione della pianificazione familiare e le azioni demografiche. Gli interventi in questi settori dovrebbero promuovere, se del caso, le pari opportunità e concentrarsi concretamente sulle ragazze e sulle donne. A tale riguardo, la Commissione ha la ferma intenzione di collaborare con le ONG locali. In considerazione di quanto precede, e in conformità del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio sulla cooperazione con i paesi ALA, si continuerà a sviluppare la cooperazione nell'ambito di una strategia ben definita e di un dialogo volto a concordare le priorità, ricercando efficacia e sostenibilità. Compatibilmente con le loro disponibilità finanziarie, con le rispettive procedure e con i rispettivi strumenti, le parti forniranno i fondi necessari per agevolare il conseguimento degli obiettivi enunciati nell'accordo. Nell'ambito della sua pianificazione finanziaria per le attività di cooperazione, la Comunità terrà conto della necessità di garantire un'equa distribuzione geografica dei suoi impegni. Le parti si accerteranno che le azioni avviate nell'ambito della cooperazione allo sviluppo siano in linea con le strategie di sviluppo concordate con le istituzioni di Bretton Woods. Articolo 5 Cooperazione economica Le parti si impegneranno, compatibilmente con le rispettive politiche e finalità e con le risorse disponibili, a favorire una cooperazione economica reciprocamente vantaggiosa. Esse stabiliranno di comune accordo, nell'interesse di entrambe e nei limiti delle rispettive competenze, i settori e le priorità dei programmi, e delle attività di cooperazione economica nell'ambito di una strategia di cooperazione ben definita. Inoltre, per rafforzare le relazioni economiche tra la Comunità e la Repubblica dello Yemen, le parti avvieranno un regolare dialogo economico su tutti gli aspetti della politica macroeconomica tra cui nei limiti delle loro competenze, la politica di bilancio, la bilancia dei pagamenti e la politica monetaria, onde intensificare la cooperazione tra le autorità responsabili dell'attuazione delle politiche economiche nei settori di loro competenza. La cooperazione in questo settore avrà i seguenti vasti obiettivi: a) creare nella Repubblica dello Yemen un contesto economico sostenibile e favorevole alla concorrenza agevolando l'accesso al know-how e alla tecnologia comunitari, comprese le norme, il controllo di qualità e le telecomunicazioni; b) facilitare i contatti tra gli operatori economici, gli scambi di informazioni e le altre misure atte a promuovere e a tutelare gli scambi commerciali, compreso lo sviluppo delle esportazioni yemenite; c) creare condizioni favorevoli allo sviluppo delle PMI yemenite e agevolare gli scambi di informazioni sulle politiche in materia di società e di PMI, segnatamente al fine di migliorare l'ambiente commerciale e di incoraggiare i contatti non solo tra le PMI, onde aumentarne le possibilità di commercio e di cooperazione industriale, ma anche tra le competenti autorità della Comunità e le autorità dello Yemen incaricate di attuare l'adeguamento macroeconomico; d) avviare un dialogo sulla politica di cooperazione economica tra la Repubblica dello Yemen e la Comunità, scambiando informazioni sulla situazione e sulle prospettive macroeconomiche, nonché sulle strategie di sviluppo; e) migliorare la reciproca comprensione dei rispettivi contesti economici e commerciali come base per una cooperazione proficua; f) migliorare, nei limiti delle rispettive competenze, la cooperazione in materia di norme e questioni normative fra le rispettive autorità specialmente per quanto riguarda la formazione professionale, la semplificazione delle norme e la loro armonizzazione; g) migliorare la formazione alla gestione nella Repubblica dello Yemen affinché il paese possa disporre di operatori commerciali in grado di collaborare in modo proficuo con gli ambienti commerciali europei; h) promuovere il dialogo tra la Repubblica dello Yemen e la Comunità in materia di politica energetica, di trasferimento tecnologico e di cooperazione tecnologica; i) aiutare lo Yemen a modernizzare e a ristrutturare l'industria promuovendo la diversificazione della produzione industriale e migliorando il pertinente contesto giuridico e amministrativo; j) favorire la partecipazione del settore privato ai programmi di cooperazione onde rafforzare la cooperazione economica e industriale tra le parti. A tale fine, le parti prenderanno misure volte a: - incitare i rispettivi settori privati a sviluppare la cooperazione commerciale, e - coinvolgere il settore privato nelle attività previste dall'accordo; k) nei limiti delle rispettive competenze, promuovere la cooperazione tra i servizi finanziari scambiando informazioni sulle normative e le prassi finanziarie e sui programmi di formazione e promuovendo la riforma dei settori bancario e finanziario e la liberalizzazione dei servizi finanziari; l) avviare una cooperazione nel settore delle infrastrutture di trasporto e della gestione, compresi l'aviazione civile e la gestione dei porti, e promuovere l'ulteriore uso delle norme comunitarie; m) riconoscere l'importanza delle cooperazione nei settori della società dell'informazione, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, che contribuiscono ad accelerare lo sviluppo economico e gli scambi. Prevedere un dialogo e un'eventuale assistenza per la regolamentazione e la normazione delle telecomunicazioni nonché per lo sviluppo di progetti, segnatamente delle applicazioni telematiche nei settori prioritari (istruzione, sanità, ambiente, trasporti, commercio elettronico). Nei limiti delle rispettive competenze, le parti si impegneranno a incentivare l'incremento degli investimenti reciprocamente vantaggiosi creando un clima più propizio agli investimenti privati. A tal fine, esse instaureranno condizioni più favorevoli ai trasferimenti di capitale e promuoveranno, se del caso, la conclusione di convenzioni per la promozione e la tutela degli investimenti tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica dello Yemen in base a principi di non discriminazione e reciprocità. Articolo 6 Agricoltura e pesca Le parti, animate da uno spirito di comprensione, si impegneranno a cooperare per modernizzare e ristrutturare i settori dell'agricoltura e delle pesca. La cooperazione mirerà in particolare a: - aiutare la Repubblica dello Yemen a definire e mettere in pratica una strategia nazionale di sicurezza alimentare; - sviluppare mercati stabili; - arrivare ad uno sviluppo rurale integrato, anche potenziando i servizi di base e moltiplicando le attività economiche connesse; - sviluppare e migliorare i canali di distribuzione privati, le tecniche di imballaggio e di magazzinaggio e la commercializzazione; - sostenere la privatizzazione e lo sviluppo del settore privato; - favorire la conservazione e la gestione razionale delle scorte ittiche; - promuovere la diversificazione della produzione e la riduzione della dipendenza alimentare; - diffondere tecniche ecologiche per l'agricoltura e la pesca; - modernizzare le infrastrutture nelle zone rurali e promuovere lo sviluppo rurale; - promuovere la cooperazione per le questioni sanitarie, veterinarie e fitozoosanitarie onde eliminare gli ostacoli tariffari in conformità delle legislazioni delle parti; - fornire assistenza tecnica e formazione. Sono previsti, fra l'altro, trasferimenti di know-how, la promozione della ricerca agricola, la creazione di joint venture e programmi di formazione. Articolo 7 Cooperazione nel settore dell'ambiente Le parti riconoscono che la povertà è strettamente legata al degrado ambientale. L'obiettivo principale della cooperazione ambientale sarà quindi quello di favorire, secondo le rispettive competenze delle parti, una crescita economica sostenibile e uno sviluppo sociale, privilegiando la tutela dell'ambiente naturale, compreso quello marino, e la lotta contro il degrado ambientale, in particolare la desertificazione. La cooperazione in materia mirerà principalmente a: - creare le strutture amministrative, normative e informative necessarie per una gestione razionale dell'ambiente; - cooperare per lo sviluppo delle fonti energetiche sostenibili e non inquinanti, nonché per risolvere i problemi di inquinamento urbano e industriale; - favorire la cooperazione e il coordinamento a livello regionale; - scambiare informazioni e consulenze, in parte nell'ambito dei trasferimenti di tecnologie ambientali appropriate; - organizzare programmi di formazione e di consulenza e sviluppare le reti. Articolo 8 Turismo Compatibilmente con le rispettive competenze delle parti, la cooperazione in questo settore mirerà principalmente a: - intensificare i programmi di formazione per la gestione alberghiera e la altre professioni connesse; - attirare gli investimenti locali e stranieri nel settore del turismo; - favorire la commercializzazione e la cooperazione fra imprese nel settore del turismo; - scambiarsi i metodi più efficaci per garantire lo sviluppo sostenibile del turismo. Articolo 9 Cooperazione regionale La cooperazione tra le parti, sia essa economica o di altro genere, potrà estendersi ad azioni avviate nell'ambito degli accordi di cooperazione o d'integrazione conclusi con altri paesi della stessa regione, purché dette azioni siano compatibili con i summenzionati accordi. Le parti promuoveranno i vari interventi e forniranno assistenza tecnica per le attività volte a sviluppare la cooperazione tra la Repubblica dello Yemen e i paesi limitrofi. In tale contesto, si potrebbe prendere in considerazione un coordinamento fra i programmi di cooperazione decentrata della Comunità con i paesi del Mediterraneo e del CCG. Articolo 10 Cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia Le parti promuoveranno la cooperazione per lo sviluppo scientifico e tecnologico. La cooperazione in questo campo prevede: - scambi di informazioni scientifiche e tecnologiche; - scambi di scienziati e l'avvio di relazioni interistituzionali nel settore; - attività di formazione; - il miglioramento delle strutture di ricerca yemenite; - l'accesso alle reti di cooperazione scientifica e tecnologica a livello regionale. Le parti definiranno insieme i settori di comune interesse, privilegiando i programmi volti a creare sinergie con un impatto regionale come quelli relativi all'ambiente, alla gestione del suolo e delle acque e alla sanità. Articolo 11 Cooperazione per la lotta contro l'abuso di stupefacenti, il controllo dei precursori chimici e la lotta contro il riciclaggio del denaro sporco Compatibilmente con le rispettive competenze e disposizioni giuridiche, le parti decideranno di: - prendere in considerazione la possibilità di ricorrere a misure speciali volte a combattere la coltivazione, la produzione e il commercio illecito di droga, stupefacenti e sostanze psicotrope, nonché a misure di prevenzione e di riduzione della tossicomania; - collaborare per impedire lo sviamento dei precursori chimici della droga; - adoperarsi per combattere il riciclaggio del denaro sporco. La cooperazione nel settore cercherà di definire, nei limiti delle rispettive competenze delle parti, norme adeguate contro il riciclaggio del denaro sporco equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dai consessi internazionali, segnatamente la Task Force Azione finanziaria (FATF). Articolo 12 Cooperazione sociale Le parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che dovrebbe andare di pari passo con lo sviluppo economico, e considereranno altamente prioritario il rispetto dei diritti sociali fondamentali. Nei limiti delle rispettive competenze, la cooperazione potrà riguardare tutti i settori che interessino le parti. Tenendo conto dei rispettivi settori di competenza, le parti privilegeranno le misure volte a: - promuovere la parità uomo-donna nel processo di sviluppo economico e sociale e la partecipazione equilibrata di uomini e donne ai processi decisionali connessi, segnatamente attraverso l'istruzione e i media; - migliorare le condizioni di lavoro e la protezione sociale delle madri e dei bambini; - migliorare il sistema di protezione sociale; - rispondere in modo più adeguato alla esigenze di tipo sanitario. Articolo 13 Sviluppo delle risorse umane Le parti convengono che lo sviluppo delle risorse umane è parte integrante del loro sviluppo economico e sociale e si impegnano a migliorare l'istruzione e la formazione professionale. A tal fine, si favorirà in modo particolare l'accesso delle donne all'istruzione, compresi i corsi tecnici, l'insegnamento superiore e la formazione professionale. Per migliorare le competenze del personale dirigente dei settori pubblico e privato, le parti intensificheranno la cooperazione a livello di istruzione e di formazione professionale e incoraggeranno la cooperazione interuniversitaria e interaziendale. Articolo 14 Informazione, comunicazione e cultura Le parti collaboreranno, conformemente alle rispettive competenze e politiche e secondo i reciproci interessi, nei settori dell'informazione, della comunicazione, della cultura, del patrimonio culturale e delle comunicazioni per instaurare un clima di maggiore comprensione e consolidare i legami esistenti tra di esse mediante studi e assistenza tecnica per la salvaguardia del patrimonio culturale. Nell'ambito delle rispettive competenze delle parti, la cooperazione potrà comprendere i seguenti aspetti: - programmi di informazione reciproca, compresi la stampa e i mezzi di comunicazione audiovisivi; - conservazione e restauro di monumenti ed edifici di interesse architettonico; - istruzione e formazione; - manifestazioni culturali. Articolo 15 Aspetti istituzionali Sarà istituito, a livello ufficiale, un comitato misto di cooperazione incaricato di sorvegliare l'applicazione globale dell'accordo. Il comitato si riunirà a turno nella Comunità e nella Repubblica dello Yemen, di norma a scadenze annuali. Esso avrà il compito di: a) garantire il buon funzionamento dell'accordo; b) stabilire le priorità relativamente agli obiettivi dell'accordo; c) formulare adeguate raccomandazioni per promuovere gli obiettivi dell'accordo. Entrambe le parti ribadiscono il desiderio di avviare regolari contatti tra i Parlamenti europeo e yemenita. Articolo 16 Clausola evolutiva Le parti possono migliorare il presente accordo, di concerto e nei limiti delle rispettive competenze, al fine di sviluppare la cooperazione e di completarla mediante accordi su settori o attività specifici. Le parti possono formulare, nell'ambito del presente accordo, suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicare l'accordo stesso. Articolo 17 Altri accordi Fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, né il presente accordo né qualsivoglia azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano in alcun modo la possibilità per gli Stati membri dell'Unione europea di avviare attività bilaterali con la Repubblica dello Yemen nell'ambito della cooperazione economica o di concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione economica con questo paese. Fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente, le disposizioni del presente accordo sostituiscono, se incompatibili o identiche, quelle degli accordi conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica dello Yemen. Articolo 18 Mancata esecuzione dell'accordo Qualora una parte ritenga che l'altra sia venuta meno agli obblighi assunti nel quadro del presente accordo, essa può prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce all'altra parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Nella scelta delle misure, si dovranno privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo. Le misure decise verranno comunicate senza indugio all'altra parte e, se questa lo richiede, saranno oggetto di consultazioni. Articolo 19 Concessione di un trattamento adeguato per gli esperti CE che partecipano ad attività di cooperazione finanziate dalla CE nella Repubblica dello Yemen Per favorire la cooperazione nel quadro del presente accordo, il governo yemenita concede ai funzionari e agli esperti della CE che partecipano alla cooperazione le garanzie, le agevolazioni e i privilegi giuridici previsti dalle norme internazionali necessari per lo svolgimento delle loro funzioni. Ciò comprende l'esenzione da qualsiasi tipo di imposte, prelievi e altri oneri per le forniture e le merci importate nella Repubblica dello Yemen nell'ambito delle attività di cooperazione. Articolo 20 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica dello Yemen. Articolo 21 Entrata in vigore Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della notifica, ad opera delle parti, dell'espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato, sempreché una delle parti non lo denunci. Articolo 22 Testi facenti fede Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede. Articolo 23 Allegati Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante. Fatto a Bruxelles, addì . . . Il Consiglio dell'Unione europea La Repubblica dello Yemen La Commissione delle Comunità europee ALLEGATO I Dichiarazione relativa all'articolo 18 - Mancata esecuzione dell'accordo a) Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che per «casi particolarmente urgenti» ai sensi dell'articolo 18 s'intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una delle parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste: - in una denuncia dell'accordo non autorizzata dalle norme generali del diritto internazionale, o - nell'inosservanza degli elementi fondamentali dell'accordo di cui all'articolo 1. b) Le parti convengono che per «misure del caso» ai sensi dell'articolo 18 s'intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Qualora una parte prenda una misura in uno dei casi particolarmente urgenti ai sensi dell'articolo 18, l'altra parte può invocare la procedura di composizione delle controversie. ALLEGATO II Dichiarazione congiunta sulla proprietà intellettuale, industriale e commerciale Le parti convengono che, nel quadro dell'accordo, la «proprietà intellettuale, industriale e commerciale» include in particolare la protezione del diritto d'autore e dei diritti ad esso collegati, i brevetti, i disegni industriali, i marchi di fabbrica e di servizi, i programmi informatici, le topografie dei circuiti integrati, le indicazioni geografiche, la protezione contro la concorrenza sleale e la tutela delle informazioni riservate. Dichiarazione congiunta sulla riammissione dei cittadini La Comunità europea ricorda l'importanza che i suoi Stati membri attribuiscono ad una cooperazione efficace con i paesi terzi per agevolare la riammissione dei cittadini di questi ultimi che si trovano in situazione irregolare sul territorio di uno Stato membro. La Repubblica dello Yemen accetta di impegnarsi a concludere accordi di riammissione con gli Stati membri dell'Unione europea che ne facciano richiesta.