Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1323/90 che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità /* COM/97/0407 def. - CNS 97/0210 */
Gazzetta ufficiale n. C 264 del 30/08/1997 pag. 0032
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1323/90 che istituisce un aiuto specifico per l'allevamento ovino e caprino in alcune zone svantaggiate della Comunità (97/C 264/05) COM(97) 407 def. - 97/0210(CNS) (Presentata dalla Commissione il 25 luglio 1997) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che il mercato comunitario dei prodotti lattieri ottenuti da pecore a orientamento lattiero nonché dalle capre sta attualmente subendo forti pressioni al ribasso sui prezzi e che tale situazione rischia di perdurare a medio termine; considerando che questa situazione ha ripercussioni negative sui redditi dei produttori interessati; che la riduzione dei redditi rischia di avere conseguenze estremamente svantaggiose per i produttori di pecore da latte e di capre nelle zone svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole (1), dove non esistono praticamente alternative alla produzione ovina e caprina ottenuta dalle razze da latte esistenti; che occorre quindi prevedere per queste regioni una compensazione a favore dei suddetti produttori aumentando dal 70 % al 90 % la percentuale loro concessa dell'aiuto specifico all'allevamento ovino e caprino previsto per le pecore non da latte in alcune zone svantaggiate della Comunità, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1323/90 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 40/96 (3). HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1323/90 è modificato come segue: - all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, l'importo di «4,589 ECU» è sostituito da «5,977 ECU», - all'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino, l'importo di «4,589 ECU» è sostituito da «5,977 ECU». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. L 142 del 2. 6. 1997, pag. 1. (2) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 17. (3) GU n. L 10 del 13. 1. 1996, pag. 6.