51997PC0393

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 92/481/CEE, del 22 settembre 1992, per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (Programma Karolus) /* COM/97/0393 def. - COD 97/0214 */

Gazzetta ufficiale n. C 274 del 10/09/1997 pag. 0009


Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 92/481/CEE, del 22 settembre 1992, per l'adozione di un piano d'azione per lo scambio, tra amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno (Programma Karolus) (97/C 274/11) COM(97) 393 def. - 97/0214(COD)

(Presentata dalla Commissione il 24 luglio 1997)

IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

considerando che il programma Karolus, istituito con decisione 92/481/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992, giunge a scadenza il 31 dicembre 1997;

considerando che la validità del programma è stata dimostrata in termini di rafforzamento della cooperazione fra gli Stati membri grazie allo scambio di esperienze nel settore dell'applicazione del diritto comunitario necessaria per il completamento del mercato interno;

considerando che è opportuno disporre la proroga del programma per una durata di due anni, in attesa della proposta di un nuovo programma che faccia seguito ad approfondite consultazioni;

considerando che è bene aprire il programma alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale (PECOS), conformemente alle condizioni fissate negli accordi europei e nei protocolli aggiuntivi agli accordi di associazione, relativi alla partecipazione a programmi comunitari;

considerando che è opportuno aprire il programma alla partecipazione dei paesi dell'EFTA, membri dell'accordo SEE, come pure alla partecipazione di Cipro, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le stesse regole applicate ai paesi dell'EFTA, membri del SEE, e conformemente alle procedure da convenire con detto paese, fermo restando che le modalità della partecipazione debbono essere fissate al momento opportuno tra le parti interessate;

considerando che tale proroga si potrà effettuare nei limiti dei mezzi finanziari comunitari stimati originariamente necessari, previsti all'articolo 11 della decisione 92/481/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 92/481/CEE è modificata come segue:

1) il paragrafo 1 dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«1. Il programma ha una durata di sette anni e la sua esecuzione inizia con l'esercizio finanziario 1993.»;

2) viene inserito l'articolo 11 bis seguente:

«Articolo 11 bis

Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale (PECOS), conformemente alle condizioni fissate negli accordi europei o nei protocolli aggiuntivi degli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari.

Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi dell'EFTA, membri dell'accordo SEE, e alla partecipazione di Cipro sulla base di stanziamenti supplementari, secondo le stesse regole applicate ai paesi dell'EFTA, membri del SEE, conformemente alle procedure da convenire con detto paese.

Le modalità di tale partecipazione saranno fissate al momento opportuno fra le parti interessate.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.