51997PC0382

Proposta di direttiva del Consiglio sui requisiti in materia di sicurezza e sull'attestazione di competenza professionale per il personale di bordo nel settore dell'aviazione civile /* COM/97/0382 def. - SYN 97/0212 */

Gazzetta ufficiale n. C 263 del 29/08/1997 pag. 0005


Proposta di direttiva del Consiglio sui requisiti in materia di sicurezza e sull'attestazione di competenza professionale per il personale di bordo nel settore dell'aviazione civile (97/C 263/04) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 382 def. - 97/0212(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 23 luglio 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la realizzazione del mercato unico richiede l'esistenza di un sistema di trasporti aerei efficiente basato su una concorrenza libera ed equa;

considerando che il mantenimento di un elevato livello di sicurezza costituisce un obiettivo primario della politica comunitaria nel settore dell'aviazione;

considerando che, per garantire un elevato livello di sicurezza, devono essere previsti livelli di formazione e requisiti di carattere medico minimi per tutto il personale di bordo che svolge funzioni inerenti alla sicurezza;

considerando che i requisiti di formazione per il personale di bordo variano da uno Stato membro all'altro; che, al fine di stabilire norme comuni, garantire un livello uniforme di sicurezza ed un'equa concorrenza nel mercato unico, nonché promuovere la mobilità di questa categoria all'interno della Comunità, è opportuno agire a livello comunitario, tenuto conto del principio di sussidiarietà;

considerando che è necessario controllare e registrare tutti i corsi di formazione frequentati ed attestare che tali corsi sono stati seguiti con profitto;

considerando che le attestazioni di competenza professionale rilasciate conformemente alla presente direttiva devono essere accettate dagli altri Stati membri;

considerando che la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (1), dispone che i datori di lavoro devono garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro, compresa la formazione, e devono sostenerne i relativi oneri finanziari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutto il personale di bordo che svolge funzioni inerenti alla sicurezza sugli aeromobili utilizzati dei vettori aerei comunitari, indipendentemente dal fatto che siano registrati in un paese terzo.

2. La presente direttiva non pregiudica l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 89/391/CEE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «vettore aereo comunitario», un'impresa di trasporti aerei ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio;

b) «personale di bordo» qualsiasi membro dell'equipaggio non appartenente al personale tecnico di bordo al quale l'operatore aereo attribuisca funzioni da svolgere nel compartimento passeggeri di un aeromobile, ad eccezione dei membri dell'equipaggio supplementari destinati esclusivamente a funzioni non inerenti alla sicurezza;

c) «funzioni inerenti alla sicurezza», tutti i compiti connessi alla gestione, in condizioni di sicurezza, di un aeromobile e alla sicurezza dei passeggeri;

d) «attestazione di competenza professionale», un riconoscimento formale della formazione svolta da parte di un'autorità nazionale competente per l'aviazione civile di uno Stato membro o di qualsiasi altro organismo designato ed approvato da tale autorità;

e) «organismo ufficialmente approvato», l'autorità nazionale competente per l'aviazione civile o qualsiasi altro organismo autorizzato da tale autorità a dispensare corsi di formazione conformemente alle disposizioni degli allegati I, II e III e a rilasciare la relativa attestazione di competenza professionale.

Articolo 3

Un operatore non può attribuire ad un membro del personale di bordo funzioni inerenti alla sicurezza, ed un membro del personale di bordo non deve accettare tali funzioni, se non sono stati rispettati i requisiti previsti articoli 4, 5, 6 e 7.

Articolo 4

Requisiti relativi all'età e allo stato di salute

1. Un membro del personale di bordo deve avere almeno 18 anni di età.

2. Un membro del personale di bordo al quale vengano assegnate funzioni inerenti alla sicurezza deve superare un controllo medico o una valutazione medica ad intervalli regolari al fine di verificare l'idoneità, sotto il profilo medico, a svolgere i propri compiti.

Articolo 5

Formazione iniziale, di conversione e periodica

1. Un membro del personale di bordo al quale vengano assegnate funzioni inerenti alla sicurezza deve avere seguito con profitto un corso iniziale completo di formazione in materia di sicurezza che tratti almeno gli argomenti elencati nell'allegato I.

2. Un membro del personale di bordo al quale vengano assegnate funzioni inerenti alla sicurezza su uno specifico aeromobile deve aver seguito un corso completo di formazione di conversione o di formazione relativa alle differenze con altri tipi di aereomobile o di equipaggiamento, che tratti almeno gli argomenti elencati nell'allegato II.

3. Un membro del personale di bordo al quale vengano assegnate funzioni inerenti alla sicurezza deve seguire una formazione periodica conformemente alle disposizioni dell'allegato III.

Articolo 6

Approvazione dei corsi e degli organismi di formazione

Il programma dei corsi di formazione e gli organismi indicati all'articolo 5 devono essere approvati dall'autorità nazionale competente per l'aviazione civile. La formazione deve essere dispensata da un organismo ufficialmente approvato.

Articolo 7

Controlli, registrazione ed attestazione della competenza professionale

1. Durante il periodo di formazione prescritto o successivamente, ciascun membro del personale di bordo deve essere sottoposto ad un controllo riguardante la formazione ricevuta, al fine di verificare la sua capacità di svolgere i compiti relativi alla sicurezza e alle situazioni di emergenza. Tali controlli devono essere effettuati da personale qualificato.

I controlli sono effettuati successivamente:

a) alla formazione iniziale;

b) alla formazione di conversione e alla formazione relativa alle differenze con altri tipi di aeromobile o di equipaggiamento;

c) alla formazione periodica.

2. Gli organismi di formazione e ogni singolo membro del personale di bordo devono tenere registri relativi a tutta la formazione impartita o seguita e ai controlli effettuati.

3. Un organismo ufficialmente approvato deve rilasciare un'attestazione di competenza professionale che descriva la formazione seguita con profitto dal membro del personale di bordo.

Articolo 8

Le attestazioni di competenza professionale rilasciate conformemente alla presente direttiva sono accettate da tutti gli Stati membri per l'esercizio delle corrispondenti funzioni inerenti alla sicurezza a bordo di aeromobili gestiti da vettori aerei comunitari.

Articolo 9

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 10

Gli Stati membri stabiliscono il regime delle sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie a garantire che tali sanzioni vengano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari delle presente direttiva.

(1) GU n. L 183 del 29. 6. 1989.

ALLEGATO I

FORMAZIONE INIZIALE

Un membro del personale di bordo deve seguire positivamente una formazione iniziale che sia conforme alle seguenti disposizioni.

a) Formazione relativa all'incendio e al fumo:

1. deve essere posto l'accento sul dovere del personale di bordo di far fronte con prontezza alle emergenze relative agli incendi e al fumo, in particolare va sottolineata l'importanza di individuare la fonte effettiva dell'incendio;

2. quando viene rilevato un incendio o viene accertata la presenza di fumo, è essenziale informare immediatamente il personale tecnico di bordo e intraprendere le azioni specifiche necessarie per il coordinamento e l'assistenza;

3. sono necessari controlli frequenti delle zone potenzialmente a rischio di incendio, in particolare i servizi, e dei rivelatori di fumo associati;

4. classificazione degli incendi e dei corrispondenti agenti estintori; procedure da seguire per situazioni particolari in caso di incendio; tecniche di applicazione degli agenti estintori; conseguenze della loro applicazione errata e della loro utilizzazione in uno spazio limitato;

5. procedure generali relative ai servizi di emergenza a terra negli aerodromi.

b) Formazione relativa alla sopravvivenza in acqua: come indossare ed utilizzare l'equipaggiamento personale di galleggiamento in acqua. Prima di lavorare per la prima volta su un aeromobile equipaggiato di zattere di salvataggio o di altro equipaggiamento analogo, occorre seguire un corso di formazione sull'utilizzazione di tale equipaggiamento e sul suo uso effettivo in acqua.

c) Formazione relativa alla sopravvivenza: tale formazione deve essere adeguata alle zone operative (ad esempio regione polare, deserto, giungla o mare).

d) Aspetti medici e pronto soccorso:

1. istruzioni sul pronto soccorso e sull'uso delle cassette di pronto soccorso;

2. pronto soccorso associato con la formazione relativa alla sopravvivenza e all'igiene;

3. effetti fisiologici del volo, con particolare riguardo all'ipossia.

e) Gestione dei passeggeri:

1. consigli relativi all'individuazione e alla gestione dei passeggeri che si trovano sotto l'effetto dell'alcol o sotto l'influsso di stupefacenti, o che diventano aggressivi;

2. metodi utilizzati per la motivazione dei passeggeri e il controllo degli stessi, necessario per accelerare l'evacuazione di un aeromobile;

3. disposizioni relative allo stivaggio in condizioni di sicurezza dei bagagli in cabina (comprese le attrezzature necessarie per il servizio in cabina) e al rischio che essi possano divenire pericolosi per gli occupanti della cabina o che possano ostruire l'accesso alle apparecchiature di emergenza o alle uscite dell'aeromobile ovvero danneggiarle;

4. importanza di una corretta assegnazione dei posti, tenuto conto della massa e dell'equilibrio dell'aeromobile. Deve essere sottolineato in particolare anche il posizionamento dei passeggeri disabili e la necessità di far sedere passeggeri non disabili vicino alle uscite non sorvegliate;

5. funzioni da svolgere in caso di turbolenza, in particolare per rendere sicura la cabina;

6. precauzioni da prendere qualora vengano trasportati animali vivi in cabina;

7. formazione relativa ai prodotti pericolosi;

8. procedure di sicurezza.

f) Comunicazione: durante la formazione deve essere sottolineata l'importanza di una comunicazione efficace tra il personale di bordo e il personale tecnico di bordo, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e alla necessità di usare un linguaggio e una terminologia comuni.

g) Disciplina e responsabilità:

1. l'importanza che il personale di bordo svolga le proprie funzioni conformemente al manuale operativo;

2. il mantenimento della competenza e dell'idoneità necessarie per operare come membri del personale di bordo, con particolare attenzione alle limitazioni della durata del volo e del servizio ed alle disposizioni in materia di tempi di riposo;

3. la conoscenza delle disposizioni in vigore nel settore dell'aviazione e relative al personale di bordo ed al ruolo dell'autorità competente per l'aviazione civile;

4. la conoscenza generale della terminologia relativa al settore dell'aviazione, della teoria del volo, della ripartizione dei passeggeri, della meteorologia e delle zone di operazione;

5. la necessità di tenere una riunione informativa dei membri del personale di bordo prima del volo e di comunicare le informazioni necessarie in materia di sicurezza, tenuto conto dei compiti specifici di ciascuno;

6. l'importanza di garantire che i documenti e i manuali siano tenuti aggiornati e contengano le modifiche fornite dall'operatore aereo;

7. l'importanza di stabilire i casi in cui i membri del personale di bordo hanno l'autorità e la responsabilità di avviare le procedure di evacuazione dell'aeromobile e le altre procedure di emergenza;

8. l'importanza dei compiti e delle responsabilità in materia di sicurezza e necessità di reagire prontamente ed efficacemente in situazioni di emergenza.

h) Gestione del personale di bordo.

ALLEGATO II

FORMAZIONE DI CONVERSIONE E FORMAZIONE RELATIVA ALLE DIFFERENZE CON ALTRI TIPI DI AEROMOBILE O DI EQUIPAGGIAMENTO

a) La formazione deve riguardare gli elementi riportati di seguito.

1. Formazione di conversione

Gli interessati devono seguire un corso completo di conversione prima di:

i) essere assegnati per la prima volta dall'operatore aereo alle mansioni di membri del personale di bordo oppure

ii) essere assegnati alle medesime mansioni su un altro tipo di aeromobile.

2. Formazione relativa alle differenze con altri tipi di aeromobile o di equipaggiamento

I membri del personale di bordo devono seguire un corso completo di formazione relativa alle differenze con altri tipi di aeromobile o di equipaggiamento prima di lavorare:

i) su una variante di un tipo di aeromobile diversa da quella su cui essi normalmente lavorano; oppure

ii) con equipaggiamento diverso, con equipaggiamento disposto in maniera diversa o con procedure di sicurezza diverse da quelle in uso sui tipi di aeromobile o sulle varianti dei tipi di aeromobile sui quali essi normalmente lavorano.

b) Il contenuto della formazione di conversione o di quella relativa alle differenze con altri tipi di aeromobile o di equipaggiamento deve tener conto della formazione precedentemente seguita dai membri del personale di bordo.

c) Per garantire livelli di sicurezza adeguati:

1. la formazione di conversione deve essere svolta in maniera strutturata e realistica;

2. la formazione relativa alle differenze con altri tipi di aeromobile o di equipaggiamento deve essere svolta in maniera strutturata;

3. la formazione di conversione e, se necessario, la formazione relativa alle suddette differenze, deve comprendere l'uso di tutto l'equipaggiamento di emergenza e di sopravvivenza, nonché l'impiego di tutte le procedure di emergenza applicabili al tipo di aeromobile o alla variante del tipo di aeromobile, e deve comportare la formazione e l'esercitazione pratica su un impianto di formazione rappresentativo, ovvero sull'aeromobile effettivamente utilizzato;

4. durante la formazione di conversione e la formazione relativa alle differenze con altri tipi di aeromobile o di equipaggiamento, deve essere dispensata una formazione sulla locializzazione e l'uso di tutto l'equipaggiamento di emergenza e di sopravvivenza trasportato a bordo dell'aeromobile, su tutte le procedure di emergenza, nonché sulla formazione in caso di emergenza, relative al tipo di aeromobile utilizzato, alle varianti ed alla particolare configurazione.

d) Formazione relativa al verificarsi di incendi e alla presenza di fumo

Formazione realistica e pratica sull'uso dell'equipaggiamento antincendio, in particolare utilizzando un abbigliamento protettivo rappresentativo di quello trasportato a bordo dell'aeromobile. Tale formazione deve comprendere:

i) l'estinzione di un incendio simile a quello che potrebbe svilupparsi a bordo di un aeromobile, eccettuato il fatto che può essere utilizzato un agente estintore alternativo rispetto agli estintori ad halon;

ii) l'applicazione e l'uso dell'equipaggiamento di protezione della respirazione in un ambiente simulato chiuso e riempito di fumo.

e) Controllo del funzionamento delle porte e delle uscite:

1. controllo del funzionamento ed effettiva apertura di tutte le uscite ordinarie e di emergenza per l'evacuazione dei passeggeri in un aeromobile o esercitazione con un impianto di formazione rappresentativo;

2. deve essere dimostrato il funzionamento di tutte le altre uscite.

f) Formazione relativa allo scivolo di evacuazione:

1. discesa di uno scivolo di evacuazione da un'altezza rappresentativa di quella della soglia del ponte principale dell'aeromobile.

2. lo scivolo deve essere installato su un aeromobile o uno strumento di formazione rappresentativa.

3. deve essere effettuata una discesa supplementare quando il membro del personale di bordo chiede la qualificazione per un tipo di aeromobile in cui l'altezza della soglia dell'uscita del ponte principale è notevolmente diversa da quella di qualsiasi tipo di aeromobile sul quale abbia precedentemente lavorato.

g) Procedure di evacuazione e situazioni di emergenza:

1. la formazione relativa all'evacuazione di emergenza di un aeromobile deve comprendere il riconoscimento delle situazioni di evacuazione, previste o meno, a terra o in mare. Tale formazione deve comprendere il riconoscimento delle situazioni in cui le uscite o l'equipaggiamento di evacuazione sono inutilizzabili.

2. formazioni per far fronte alle seguenti situazioni:

i) un incendio in volo, con particolare accento sull'individuazione della fonte effettiva dell'incendio;

ii) gravi turbolenze;

iii) improvvisa decompressione, compresa l'applicazione delle apparecchiature di ossigeno portatili da parte di ciascun membro del personale di bordo;

iv) altre emergenze che si verificano durante il volo.

h) Controllo dei passeggeri: deve essere impartito un corso di formazione sugli aspetti pratici del controllo dei passeggeri in diverse situazioni di emergenza, in base al tipo di aeromobile.

i) Sopravvenuta incapacità del pilota: formazione per garantire l'assistenza in caso di sopravvenuta incapacità del pilota. Tale formazione deve comprendere una dimostrazione:

1. del meccanismo del sedile del pilota;

2. dell'allacciamento e dello slacciamento dell'imbracatura del sedile del pilota;

3. dell'uso delle apparecchiature di ossigeno del pilota;

4. dell'uso dell'elenco di controllo del pilota.

j) Equipaggiamento di sicurezza: formazione realistica e dimostrazione della localizzazione e dell'uso dell'equipaggiamento di sicurezza, in particolare dei seguenti elementi:

1. scivoli e, qualora essi non siano autoportanti, uso delle corde ad essi connesse;

2. zattere di salvataggio e zattere-scivolo, compreso l'equipaggiamento contenuto e/o trasportato nella zattera;

3. giubbotti di salvataggio, giubbotti di salvataggio per bambini e culle galleggianti;

4. sistema di distribuzione di ossigeno ad uscita rapida;

5. ossigeno per il primo soccorso;

6. estintori;

7. ascia o leva antincendio;

8. illuminazione di emergenza, comprese le torce elettriche;

9. apparecchiature di comunicazione, compresi i megafoni;

10. sacchi di sopravvivenza, compreso il contenuto;

11. dispositivi di segnalazione (effettivi o strumenti rappresentativi);

12. cassette di pronto soccorso, loro contenuto e apparecchiature mediche di emergenza;

13. altre apparecchiature o sistemi di sicurezza della cabina, se del caso.

k) Presentazione ai passeggeri dei dispositivi di sicurezza e dimostrazione del loro funzionamento: deve essere impartito un corso di formazione relativo alla preparazione dei passeggeri per le situazioni ordinarie e di emergenza.

ALLEGATO III

FORMAZIONE PERIODICA

a) Ogni anno, il programma di formazione pratica deve comprendere i seguenti elementi:

1. procedure di emergenza, compresi i casi di sopravvenuta incapacità del pilota;

2. procedure di evacuazione, comprese le tecniche per il controllo dei passeggeri;

3. esercizi manuali di apertura, da parte di ciascun membro del personale di bordo, delle uscite ordinarie e di emergenza per l'evacuazione dei passeggeri;

4. localizzazione e uso dell'equipaggiamento di emergenza, compresi i sistemi di distribuzione di ossigeno, e dell'applicazione di giubbotti salvagente, delle apparecchiature di ossigeno portatili e dell'equipaggiamento protettivo di respirazione;

5. pronto soccorso e contenuto delle cassette di pronto soccorso;

6. stivaggio degli effetti personali nella cabina;

7. procedure relative ai prodotti pericolosi;

8. procedure di sicurezza;

9. revisione dei casi fortuiti e dei casi di incidente;

10. gestione del personale di bordo.

b) Ogni tre anni, la formazione periodica deve comprendere anche:

1. il controllo del funzionamento e l'effettiva apertura di tutte le uscite ordinarie e di emergenza per l'evacuazione dei passeggeri in un aeromobile o in un impianto di formazione rappresentativo;

2. la dimostrazione del funzionamento di tutte le altre uscite;

3. una formazione realistica e pratica nell'uso di equipaggiamento antincendio, compreso l'abbigliamento protettivo, rappresentativo di quello trasportato a bordo dell'aeromobile.

Tale formazione deve comprendere:

i) l'estinzione di un incendio simile a quello che potrebbe svilupparsi a bordo dell'aeromobile, eccettuato il fatto che può essere utilizzato un agente estintore alternativo agli estintori a halon;

ii) l'applicazione e l'uso di equipaggiamento protettivo di respirazione da parte di ciascun membro del personale di bordo in un ambiente simulato chiuso e riempito di fumo;

4. l'uso dei dispositivi di segnalazione (effettivi o con strumenti rappresentativi);

5. la dimostrazione dell'uso delle zattere di salvataggio o delle zattere-scivolo, se l'aeromobile ne è equipaggiato.