51997PC0326

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa /* COM/97/0326 def. - CNS 97/0181 */

Gazzetta ufficiale n. C 267 del 03/09/1997 pag. 0058


Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (97/C 267/06) COM(97) 326 def. - 97/0181 (CNS)

(Presentata dalla Commissione il 27 giugno 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, attribuisce alla Commissione una competenza di regolamentazione nei limiti dell'applicazione degli articoli 5, 7, 15 ter, 18, 19 e 23 della stessa direttiva;

considerando che la Commissione ha già adottato dei regolamenti di applicazione delle suddette disposizioni;

considerando che l'esperienza nel settore dell'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di accise, in particolare delle disposizioni relative al sistema di circolazione intra-comunitaria e la struttura delle accise, ha rivelato la necessità di una interpretazione e applicazione più uniformi della legislazione comunitaria;

considerando che, per le ragioni suddette, è opportuno modificare lo statuto del «comitato delle accise»;

considerando che il Consiglio, con la sua decisione del 13 luglio 1987, ha stabilito le procedure per l'esercizio dei poteri di regolamentazione conferiti alla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 24

1. Le misure necessarie ai fini della corretta e uniforme applicazione delle disposizioni contenute nella presente direttiva, nonché nelle direttive seguenti:

- direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (*);

- direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (**);

- direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume di affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (***),

sono decise dalla Commissione secondo la procedura prevista ai paragrafi seguenti.

2. La Commissione è assistita da un "comitato delle accise", in appresso chiamato "comitato". Esso è composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Esso si pronuncia alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere su proposta della Commissione. Ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione stabilita dal suddetto articolo. Il presidente non partecipa alla votazione.

4. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se allo scadere di un termine di tre mesi dalla data in cui gli è stata presentata la proposta, il Consiglio non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte.

5. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1, il comitato esamina su iniziativa del presidente o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro le questioni sollevate dal presidente stesso, concernenti l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di accise.

(*) GU L 316 del 31. 12. 1992, pag. 12.

(**) GU L 316 del 31. 12. 1992, pag. 21.

(***) GU L 291 del 6. 12. 1995, pag. 40.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore il . . . 199 . . . le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.