51997PC0218(02)

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi /* COM/97/0218 DEF - CNS 97/0138 */

Gazzetta ufficiale n. C 165 del 31/05/1997 pag. 0014


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi (97/C 165/08) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 218 def. - 97/0138(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 20 maggio 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 87,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2410/92 (2), stabilisce le modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei;

considerando che i trasporti aerei internazionali tra la Comunità e i paesi terzi attualmente sono disciplinati da una rete di accordi internazionali e bilaterali fra Stati membri e paesi terzi; che molti di questi accordi incentivano o autorizzano i vettori aerei a collaborare in materie di rilevanza commerciale; che nel rispettare tali accordi i vettori non devono violare le regole di concorrenza del trattato, le quali si applicano integralmente a tutte le attività di trasporto aereo comprese nel campo di applicazione del diritto comunitario; che l'applicazione delle regole di concorrenza deve ciò nondimeno tener conto dell'opportunità di trattare gli eventuali conflitti di normative nel rispetto del diritto comunitario; che i vettori aerei devono poter esercitare la propria attività in un contesto di congrua certezza riguardo alle norme di concorrenza;

considerando che la Commissione deve pertanto essere autorizzata a dichiarare mediante regolamento che l'articolo 85, paragrafo 1 non si applica a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni tra imprese e pratiche concordate;

considerando che è opportuno, in particolare, prevedere esenzioni per categoria in ordine a determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate; che la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, deve poter definire con precisione la portata di tali esenzioni e le relative condizioni;

considerando che l'esenzione non può essere concessa se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3; che, pertanto, la Commissione deve poter adottare gli opportuni provvedimenti qualora risulti che un'intesa ha effetti incompatibili con le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3; che la Commissione di conseguenza deve poter formulare dapprima raccomandazioni alle parti e poi adottare decisioni;

considerando che il presente regolamento non osta all'applicazione degli articoli 86 e 90 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai trasporti aerei internazionali fra la Comunità e i paesi terzi.

Articolo 2

1. Fatta salva l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3975/87, e conformemente all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che l'articolo 85, paragrafo 1 non si applica a talune categorie di accordi fra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate relative alle rotte aeree internazionali fra la Comunità e uno o più paesi terzi.

2. La Commissione può, in particolare, adottare regolamenti riguardo ad accordi, decisioni o pratiche concordate che abbiano per oggetto:

a) la programmazione in comune, il coordinamento delle capacità e degli orari di un servizio aereo di linea;

b) la ripartizione degli introiti derivanti da servizi aerei di linea;

c) l'organizzazione di consultazioni sui prezzi del trasporto dei passeggeri con i bagagli;

d) la gestione in comune di un servizio aereo di linea su un collegamento nuovo o a bassa densità;

e) l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti e la programmazione degli orari; la Commissione provvederà a garantire la concordanza di queste norme con il codice di condotta dal Consiglio.

3. Salvo il paragrafo 2, i regolamenti delle Commissione definiscono le categorie di accordi, decisioni o pratiche concordate alle quali essi si applicano, ed indicano in particolare:

a) le restrizioni o clausole che possono o non possono figurare negli accordi, nelle decisioni o nelle pratiche concordate;

b) le clausole che devono essere comprese negli accordi, nelle decisioni o nelle pratiche concordate, e qualsiasi altra condizione che deve essere adempiuta;

c) le rotte alle quali essi si applicano.

Articolo 3

I regolamenti di cui all'articolo 2 sono adottati per un periodo determinato.

Essi possono essere abrogati o modificati quando si siano modificate le circostanze relative ad un elemento determinante per la loro adozione; in tal caso viene stabilito un termine per l'adattamento degli accordi e delle pratiche concordate contemplate dal regolamento anteriore.

Articolo 4

I regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 2 possono contenere una disposizione la quale stabilisca che essi si applicano con effetto retroattivo ad accordi, decisioni e pratiche concordate già in essere alla data della loro entrata in vigore.

Articolo 5

Prima di adottare il regolamento la Commissione pubblica il relativo progetto invitando tutte le persone ed organizzazioni interessate a presentare osservazioni in merito entro un congruo termine da essa stabilito, il quale non può essere inferiore a un mese.

Articolo 6

Prima di pubblicare il progetto di regolamento e di adottare il regolamento stesso, la Commissione consulta il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti aerei, istituito dall'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3975/87.

Articolo 7

1. Salvo il paragrafo 4, qualora le persone fisiche o giuridiche interessate non rispettino le condizioni o gli obblighi inerenti all'esenzione disposta da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, la Commissione, per porre termine alla violazione, può:

a) rivolgere raccomandazioni agli interessati, e

b) adottare, in caso di inosservanza da parte degli interessati di tali raccomandazioni e in funzione della gravità delle violazioni constatate, una decisione che vieti o imponga loro il compimento di atti determinati, o che conceda loro, revocando nel contempo l'esenzione per categoria di cui fruivano, un'esenzione individuale a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3975/87, oppure che revochi l'esenzione per categoria di cui fruivano.

2. Salvo il paragrafo 4, qualora la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o di persone fisiche o giuridiche che facciano valere un interesse legittimo, constati che in un caso determinato un accordo, una decisione o una pratica concordata cui si applica un'esenzione per categoria stabilita da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 ha effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3 o effetti vietati dall'articolo 86, essa può revocare l'esenzione per categoria per tale accordo, decisione o pratica concordata e adottare, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3975/87, tutti provvedimenti adeguati per porre fine a siffatta violazione.

3. Prima di adottare una decisione ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può rivolgere agli interessati raccomandazioni per porre fine alla violazione.

4. Se ed in quanto la situazione di cui ai paragrafi 1 o 2 derivi da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di paesi terzi o da disposizioni contenute in un accordo in materia di servizi aerei vigenti tra uno Stato membro e un paese terzo, la Commissione, prima di revocare l'esenzione per categoria, applica le disposizioni dell'articolo 18 bis del regolamento (CEE) n. 3975/87.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti in suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 18.