Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 93/383/CEE del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine /* COM/97/0210 def. - COD 96/0234 */
Gazzetta ufficiale n. C 189 del 20/06/1997 pag. 0009
Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 93/383/CEE, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine (1) (97/C 189/06) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 210 def. - 96/0234(COD) (Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 12 maggio 1997) Il 25 settembre 1996 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta intesa a modificare la decisione 93/383/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine. Tale proposta era fondata sull'articolo 43 del trattato. A seguito di un riesame da parte della Commissione, la proposta originaria è modificata come segue: All'articolo 1 sono aggiunti i punti seguenti: (3) Il titolo della decisione è sostituito dal testo seguente: «Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 93/383/CEE del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine». (4) I visti della decisione sono sostituiti dal testo seguente: «IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100A, vista la proposta della Commissione (1) visto il parere del Comitato economico e sociale, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189B del trattato (1) GU n. C 331 del 6. 11. 1996, pag. 12.». (5) Un nuovo considerando è aggiunto prima degli altri considerandi: «considerando che l'attuazione del mercato unico esige, per quanto riguarda la protezione della salute nei settori veterinario e fitosanitario, un controllo armonizzato sulla salubrità dei prodotti; che tale esigenza si applica in particolare alle biotossine marine;». (6) Dopo i considerandi, i termini «HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE» sono sostituiti dal testo seguente: «HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE». (1) GU n. C 331 del 6. 11. 1996, pag. 12.