51997PC0067

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'adesione della Comunità europea al Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo /* COM/97/0067 DEF - AVC 97/0059 */

Gazzetta ufficiale n. C 124 del 21/04/1997 pag. 0061


Proposta di Decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea al Consiglio generale per la pesca nel Mediteranno (97/C 124/08) COM(97) 67 def. - 97/0059 (AVC)

(Presentata dalla Commissione il 27 febbraio 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando che la Comunità è firmataria della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che obbliga tutti i membri della comunità internazionale a cooperare per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare;

considerando che, in materia di pesca marittima, la Comunità dispone della competenza per adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche e per negoziare accordi a tale riguardo con paesi terzi od organizzazioni internazionali;

considerando che la gestione e la conservazione delle risorse marine vive del Mediterraneo necessita di una regolamentazione a livello internazionale;

considerando che, a tale riguardo, il 24 settembre 1949 è stato concluso a Roma un accordo internazionale per la gestione e la conservazione delle risorse marine vive del Mediterraneo, che ha istituito il Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM);considerando che, per contribuire alla conservazione delle risorse marine vive nella zona contemplata nell'accordo del Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo, in cui i pescatori della Comunità svolgono la loro attività, è necessario che la Comunità aderisca al Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo;

considerando che la Comunità è diventata membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) il 26 novembre 1991;

considerando che l'adesione della Comunità europea al CGPM è possibile in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2 dell'accordo del CGPM, letto in rapporto all'articolo XIV dell'atto costitutivo della FAO;

considerando che l'accordo e il regolamento interno del CGPM sono stati modificati ai fini dell'adesione della Comunità europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

1. La Comunità aderisce al Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo con la dichiarazione di accettazione dell'accordo e del regolamento interno di tale organizzazione, conformemente allo strumento che figura nell'allegato I.

La Comunità europea deposita inoltre una dichiarazione unica sull'esercizio delle competenze e del diritto di voto concordata tra il Consiglio e la Commissione.

2. I testi dell'accordo e del regolamento interno figurano nell'allegato II.

ALLEGATO I

Strumento di adesione al Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo

Signor Direttore generale,

Ho l'onore di informarLa che la Comunità europea ha deciso di aderire al Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo. La prego pertanto di ricevere il presente strumento con il quale la Comunità accetta l'accordo e il regolamento interno del Consiglio generale della pesca nel Mediterraneo, conformemente agli articoli 1/11H, nonché la dichiarazione unica di competenze e di diritto di voto conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, secondo comma del suddetto accordo.

La Comunità europea accetta formalmente e senza riserve gli obblighi derivanti dalla sua qualità di membro del Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo enunciati nell'accordo e nel regolamento interno e si impegna solennemente a soddisfare gli obblighi in vigore all'atto della sua adesione.

Voglia gradire, Signor Direttore generale, i sensi della mia più alta stima.

Il Presidente del Consiglio dell'Unione europea

Signor Diouf

Direttore generale

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

Via delle Terme di Caracalla

I-00100 Roma

ALLEGATO II

ACCORDO E REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO GENERALE PER LA PESCA NEL MEDITERRANEO

modificati dal Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo il 22 maggio 1963 durante la prima sessione straordinaria, a Roma, e il 1° luglio 1976 durante la tredicesima sessione, a Roma

(Nel testo seguente figurano le modifiche da apportare all'accordo e al regolamento interno del Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo, proposte dalla FAO per consentire l'adesione della Comunità europea e che saranno adottate nel corso della prossima sessione ordinaria del Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo, prevista per il mese di ottobre 1997)

ACCORDO

PREAMBOLO

Le parti contraenti, mosse dall'interesse comune di promuovere lo sviluppo e un'utilizzazione adeguata delle risorse marine vive del Mediterraneo e del Mar Nero e delle acque intermedie e desiderose di agevolare il conseguimento dei loro obiettivi mediante la cooperazione internazionale, favorita dalla creazione di un Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo, concordano quanto segue:

Articolo 1

Il Consiglio

1. Le parti contraenti istituiscono, nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (in appresso denominata «l'organizzazione»), il Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo (in appresso denominato «il Consiglio»), chiamato ad esercitare le funzioni e a svolgere i compiti specificati all'articolo 3.

2. Membri del Consiglio sono i membri associati dell'Organizzazione, nonché gli Stati che non appartengono all'Organizzazione ma che sono membri delle Nazioni Unite, oppure di una delle sue organizzazioni specializzate o ancora dell'agenzia internazionale per l'energia atomica e che accettano il presente accordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 11. Le suddette disposizioni non pregiudicano però lo status di membro del Consiglio degli Stati che, pur non appartenendo alle Nazioni Unite, né alle sue organizzazioni specializzate, né all'Agenzia internazionale per l'energia atomica, siano divenuti parti del presente accordo anteriormente al 22 maggio 1963. Per quanto concerne i membri associati il presente accordo dev'essere presentato dall'Organizzazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo XIV, paragrafo 5, dell'atto costitutivo e dell'articolo XXI, paragrafo 3 del regolamento generale dell'organizzazione, alle autorità responsabili per le relazioni esterni dei membri associati.

Articolo 2

Organizzazione

1. Ogni Stato membro è rappresentato alle sessioni del Consiglio da un unico delegato, eventualmente accompagnato da un sostituto, da esperti e consulenti. La partecipazione alle riunioni del Consiglio di sostituti, esperti e consulenti non conferisce loro il diritto di voto, tranne qualora il sostituto rappresenti il delegato in sua assenza.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, ogni membro dispone di un voto. Le decisioni del Consiglio vengono adottate alla maggioranza dei voti espressi, tranne qualora il presente accordo preveda altrimenti. La maggioranza dei membri del Consiglio costituisce il quorum.

3. Se un'organizzazione d'integrazione economica regionale è membro del Consiglio essa dispone, alle riunioni del Consiglio o di suoi organi sussidiari, di un numero di voti pari al numero dei propri Stati membri che hanno diritto a votare durante tali riunioni.

4. L'organizzazione d'integrazione economica regionale membro del Consiglio esercita, nei settori di sua competenza, i diritti di membro avvicendandosi con i propri Stati membri che fanno parte del Consiglio. Ogniqualvolta l'organizzazione d'integrazione economica regionale esercita il diritto di voto, tale diritto non è esercitato dai suoi Stati membri, e viceversa.

5. Qualsiasi membro del Consiglio può chiedere all'organizzazione d'integrazione economica regionale membro del Consiglio o ai suoi Stati membri che ne fanno parte di indicare se spetti all'organizzazione o ai suoi Stati membri esaminare una data questione. L'informazione richiesta è fornita dall'organizzazione d'integrazione economica regionale o dagli Stati membri interessati.

6. Prima di ogni riunione del Consiglio o di suoi organi sussidiari, l'organizzazione d'integrazione economica regionale membro del Consiglio o i suoi Stati membri che ne fanno parte indicano se spetti all'organizzazione d'integrazione economica regionale o ai suoi Stati membri discutere delle questioni specifiche all'esame nel corso delle riunione e votare su ciascun punto dell'ordine del giorno. Le disposizioni del presente paragrafo non impediscono all'organizzazione d'integrazione economica regionale membro del Consiglio o ai suoi Stati membri che ne fanno parte di fare una dichiarazione unica ai fini del presente paragrafo, dichiarazione che resterà in vigore per le questioni e i punti dell'ordine del giorno esaminati a tutte le riunioni successive, fatte salve eccezioni o modifiche eventualmente indicati prima di ogni riunione.

7. Se un punto dell'ordine del giorno riguarda, al tempo stesso, questioni per le quali la competenza è stata trasferita all'organizzazione economica regionale e questioni di competenza dei suoi Stati membri, sia l'organizzazione d'integrazione economica regionale che i suoi Stati membri partecipare ai dibattiti. In tal caso nell'adottare le decisioni si terrà conto solamente dell'intervento della parte avente diritto al voto.

8. Nel determinare il quorum per una riunione del Consiglio, la delegazione dell'organizzazione d'integrazione economica regionale membro del Consiglio viene considerata solamente se ha diritto di voto alla riunione per la quale è richiesto il quorum.

9. Il Consiglio elegge un presidente e due vicepresidenti.

10. Il presidente del Consiglio convoca normalmente il Consiglio in sessione ordinaria almeno una volta ogni due anni, tranne qualora la maggioranza dei membri decida altrimenti. Il luogo e la data di ogni sessione sono fissate dal Consiglio di concerto con il direttore generale dell'Organizzazione.

11. La sede del Consiglio è presso la sede dell'Organizzazione a Roma.

12. L'Organizzazione assicura il segretariato del Consiglio e il direttore generale ne nomina il segretario, che dipende amministrativamente da lui.

13. Il Consiglio può, deliberando alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri, adottare e modificare il proprio regolamento interno, che dev'essere conforme al regolamento generale dell'Organizzazione. Il regolamento interno del Consiglio ed eventuali modifiche entrano in vigore alla data in cui sono approvate dal direttore generale dell'Organizzazione.

Articolo 3

Attribuzioni

Compito del Consiglio è quello di promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e lo sfruttamento ottimale delle risorse marine vive. Per la realizzazione di tali obiettivi esso esercita le seguenti attribuzioni e competenze:

a) seguire costantemente la situazione di queste risorse, la loro abbondanza e il livello di sfruttamento, nonché la situazione delle relative attività di pesca;

b) elaborare e raccomandare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, le misure necessarie per:

i) la conservazione e la gestione razionale delle risorse marine vive, e in particolare le misure intese a:

- regolamentare i metodi e gli attrezzi di pesca,

- stabilire la taglia minima degli individui delle singole specie,

- stabilire in quali periodi e in quali zone la pesca è autorizzata o vietata,

- regolamentare il volume delle catture totali e dello sforzo di pesca e la relativa ripartizione tra i membri,

ii) l'attuazione di queste raccomandazioni;

c) analizzare costantemente gli aspetti socioeconomici dell'industria della pesca e raccomandare le misure per il suo sviluppo;

d) incoraggiare, raccomandare, coordinare e, se del caso, realizzare iniziative di formazione e di divulgazione in tutti i settori della pesca;

e) incoraggiare, raccomandare, coordinare e se del caso, realizzare attività di ricerca e di sviluppo, compresi progetti comuni nei vari settori della pesca e della protezione delle risorse marine vive;

f) raccogliere, pubblicare o divulgare dati sulle risorse marine vive che possono essere sfruttate e sulle attività ad esse collegate;

g) svolgere tutte le altre attività necessarie per conseguire gli obiettivi sopra enunciati.

Articolo 4

Regione

Il Consiglio esercita le attribuzioni e competenze stabilite all'articolo 3 nella regione indicata nel preambolo del presente accordo.

Articolo 5

Raccomandazioni relative alle misure di gestione

1. Le raccomandazioni di cui all'articolo 3, paragrafo b) sono adottate alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti del Consiglio. Il testo di queste raccomandazioni è trasmesso dal presidente del Consiglio ad ogni membro.

2. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, i membri del Consiglio si impiegano ad attuare ogni raccomandazione formulata dal Consiglio a norma dell'articolo 3, lettera b), a decorrere dalla data stabilita dal Consiglio, ma comunque dopo la scadenza del periodo stabilito nel presente articolo per la presentazione di eventuali obiezioni.

3. Entro 120 giorni a decorrere dalla data di notifica di una raccomandazione ogni membro del Consiglio può sollevare e in tal caso non è tenuto ad attuare detta raccomandazione. Se l'obiezione viene formulata entro il termine di 120 giorni, ogni altro membro può parimenti sollevare obiezione in qualsiasi momento entro il successivo periodo di 60 giorni. Un membro può inoltre ritirare, in qualsiasi momento, la propria obiezione ed attuare la raccomandazione.

4. Se oltre un terzo dei membri del Consiglio solleva obiezioni ad una raccomandazione, gli altri membri non sono vincolati dalla stessa; ciò non esclude la possibilità che questi membri, o una parte di essi, convengono di attuare la raccomandazione.

5. Il presidente del Consiglio notifica immediatamente ad ogni membro la ricezione o il ritiro di un'obiezione.

Articolo 6

Relazioni

Il Consiglio trasmette al direttore generale dell'Organizzazione, dopo ogni sessione, una relazione contenente le sue opinioni, raccomandazioni e decisioni, nonché qualsiasi altra relazione ritenuta necessaria o auspicabile. Le relazioni dei comitati e dei gruppi di lavoro del consiglio previsti all'articolo 7 del presente accordo sono trasmesse dal Consiglio al direttore generale dell'Organizzazione.

Articolo 7

Comitati, gruppi di lavoro ed esperti

1. Il Consiglio può creare comitati temporanei, speciali o permanenti affinché esaminino le questioni di competenza del Consiglio e facciano rapporto su di queste, nonché gruppi di lavoro incaricati di studiare determinati problemi tecnici e di formulare le relative raccomandazioni.

2. I comitati e gruppi di lavoro di cui al paragrafo 1 sono convocati dal presidente del Consiglio che, di concerto con il direttore generale dell'Organizzazione, stabilisce il luogo e la data delle riunioni.

3. Il Consiglio può suggerire all'Organizzazione di assumere o di nominare, a spese dell'Organizzazione, esperti incaricati di esaminare questioni o problemi specifici.

4. La creazione dei comitati e dei gruppi di lavoro di cui al paragrafo 1 e l'assunzione o la nomina degli esperti di cui al paragrafo 3 è subordinata alla disponibilità di fondi necessari nel relativo capitolo del bilancio approvato dall'Organizzazione; spetta al direttore generale dell'Organizzazione stabilire se esiste tale disponibilità. Prima di prendere qualsiasi decisione che comporti spese per la creazione di comitati e gruppi di lavoro nonché per l'assunzione o la nomina di esperti, il Consiglio esamina una relazione presentata dal direttore generale dell'Organizzazione sull'impatto amministrativo e finanziario di questa decisione.

Articolo 8

Cooperazione con organizzazioni internazionali

Per le questioni d'interesse comune il Consiglio agisce in stretta cooperazione con altre organizzazioni internazionali.

Articolo 9

Spese

1. Le spese per la partecipazione alle sessioni del Consiglio dei delegati e dei loro sostituiti, esperti e consulenti nonché le spese dei rappresentanti che partecipano ai comitati o ai gruppi di lavoro creati conformemente all'articolo 7 del presente accordo sono fissate e pagate da ciascun membro.

2. Le spese per il segretariato, comprese le pubblicazioni e le comunicazioni, e le spese sostenute dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio nello svolgimento delle proprie funzioni a nome del Consiglio nell'intervallo tra le sessioni sono fissate e pagate dall'Organizzazione, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio della stessa.

3. Le spese per i progetti di ricerca e di sviluppo intrapresi da singoli membri del Consiglio, di propria iniziativa o su raccomandazione del Consiglio, sono fissate e pagate da ciascun membro.

4. Le spese relative a progetti di ricerca o di sviluppo intrapresi in comune, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, lettera e), sono fissate e pagate dai membri, in mancanza di altri fondi disponibili, secondo le modalità e nella misura da essi concordate. Prima di essere attuati, i progetti comuni debbono essere presentati al Consiglio dell'Organizzazione. I contributi per progetti comuni vengono versati in un fondo fiduciario costituito dall'organizzazione e amministrato dalla stessa conformemente al regolamento finanziario e al regolamento generale dell'Organizzazione.

5. Le spese per esperti invitati, con l'assenso del direttore generale, a partecipare a titolo personale a riunioni del Consiglio, dei comitati o dei gruppi di lavoro sono a carico dell'Organizzazione.

Articolo 10

Modifiche

1. Il Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo può decidere, deliberando alla maggioranza di due terzi dei suoi membri, di modificare il presente accordo: le modifiche entrano in vigore solamente dopo essere state approvate dal Consiglio dell'organizzazione, tranne qualora quest'ultimo ritenga auspicabile sottoporre la modifica, per approvazione, alla conferenza dell'Organizzazione. Una modifica entra in vigore a partire dalla data della decisione del Consiglio o, a seconda dei casi, della conferenza dell'Organizzazione. Le modifiche che comportano nuovi obblighi per i membri entrano però in vigore per ciascun membro soltanto previa accettazione da parte di quest'ultimo. Gli strumenti di accettazione delle modifiche che comportano nuovi obblighi vengono depositati presso il direttore generale dell'Organizzazione, che informa tutti i membri del Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo ed il segretario generale delle Nazioni Unite della ricezione degli strumenti di accettazione e dell'entrata in vigore delle modifiche considerate. I diritti e gli obblighi dei membri del Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo che non accettano una modifica comportante nuovi obblighi continuano ed essere disciplinati dalle disposizioni del presente accordo che erano in vigore prima della modifica.

Articolo 11

Adesione

1. Il presente accordo è aperto all'adesione dei membri e dei membri associati dell'Organizzazione.

2. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza di due terzi dei suoi membri, può decidere di ammettere quali membri altri Stati che sono membri delle Nazioni Unite, di una delle sue organizzazioni specializzate o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica e che hanno presentato una domanda di adesione e uno strumento ufficiale con cui dichiarano di aderire all'accordo qual è in vigore al momento dell'adesione.

3. I membri del Consiglio che non sono membri o membri associati dell'Organizzazione possono partecipare alle attività del Consiglio a condizione che si accollino una percentuale delle spese del segretariato, stabilita in base alle relative disposizioni del regolamento finanziario dell'Organizzazione.

4. L'adesione al presente accordo di qualsiasi membro o membro associato dell'Organizzazione ha luogo mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il direttore generale dell'Organizzazione ed ha effetto a decorrere dal momento in cui il direttore generale riceve tale strumento.

5. L'adesione al presente accordo di Stati non membri dell'Organizzazione ha luogo mediante deposito di uno strumento di adesione presso il direttore generale dell'Organizzazione. Essa ha effetto a decorrere dalla data di approvazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

6. Il direttore generale dell'Organizzazione informa tutti i membri del Consiglio, tutti gli Stati membri dell'Organizzazione e il segretario generale delle Nazioni Unite in merito a tutte le adesioni diventate effettive.

7. L'adesione al presente accordo può essere soggetta ad alcune riserve, che hanno effetto solamente se accettate all'unanimità dai membri del Consiglio. Il direttore generale dell'Organizzazione informa immediatamente tutti i membri del Consiglio di eventuali riserve formulate. Se i membri non rispondono entro tre mesi dalla data della comunicazione si considera che abbiano accettato la riserva. Se questa viene respinta, lo Stato che l'ha formulata non può diventare parte dell'accordo.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il giorno del ricevimento del quinto strumento di adesione.

Articolo 13

Applicazione territoriale

Nel momento in cui aderiscono al presente accordo i membri del Consiglio indicano espressamente a quali territori si applica la loro adesione. In mancanza di tale dichiarazione si considera che l'accordo si applichi a tutti i territori per i quali lo Stato interessato cura le relazioni internazionali. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, il campo di applicazione territoriale può essere modificato mediante una dichiarazione successiva.

Articolo 14

Ritiro

1. Ciascun membro può, alla scadenza di un periodo di due anni a decorrere dalla data in cui il presente accordo è entrato in vigore per questo membro, ritirarsi dal presente accordo previa notifica scritta del proprio ritiro indirizzata al direttore generale dell'Organizzazione, il quale ne informa immediatamente tutti i membri del Consiglio e gli Stati membri dell'Organizzazione. Il ritiro diventa effettivo tre mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte del direttore generale.

2. Un membro del Consiglio può notificare il ritiro per quanto concerne uno o più territori le cui relazioni internazionali sono di sua competenza. Quando un membro notifica il proprio ritiro dal Consiglio, esso indica il o i territori a cui esso si applica. In mancanza di una simile notifica, il ritiro si considera valido per tutti i territori le cui relazioni internazionali sono di competenza del membro del Consiglio interessato, tranne che per i membri associati.

3. Quando un membro del Consiglio notifica il proprio ritiro dall'Organizzazione, si considera che esso si ritiri simultaneamente anche dal Consiglio e il suo ritiro è ritenuto valido per tutti i territori le cui relazioni internazionali sono di sua competenza, tranne che per i membri associati.

Articolo 15

Interpretazione dell'accordo e composizione delle controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, se non è risolta dal Consiglio, viene sottoposta ad un comitato composto di un membro designato da ciascuna delle parti interessate e da un presidente indipendente scelto dai membri del comitato. Le raccomandazioni di tale comitato, pur non essendo vincolanti, impegnano le parti interessate a riesaminare la questione che è all'origine della controversia. Se detta procedura non consente di dirimere la controversia, sussiste la possibilità di adire in merito la Corte internazionale di giustizia, conformemente allo statuto della stessa, o di sottoporre la controversia ad arbitrato nel caso di un'organizzazione d'integrazione economica regionale membro del Consiglio, a meno che le parti non convengano su un'altra forma di composizione.

Articolo 16

Estinzione dell'accordo

Il presente accordo si estingue automaticamente nel momento in cui il numero dei membri del Consiglio, per effetto dei ritiri, scende al di sotto di cinque, salvo decisione contraria presa all'unanimità dai restanti membri.

Articolo 17

Autenticazione e registrazione

Il testo del presente accordo è stato originalmente redatto a Roma il 24 settembre del 1949 in lingua francese. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio o della conferenza dell'Organizzazione, a seconda dei casi, due esemplari in lingua inglese, francese e spagnola del presente accordo, nella versione modificata il 22 maggio 1963 dalla prima sessione straordinaria e il 1° luglio 1976 dalla tredicesima sessione del Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo, sono autenticati dal presidente della conferenza o del Consiglio dell'Organizzazione e dal direttore generale dell'Organizzazione. Un esemplare è depositato negli archivi dell'Organizzazione, mentre l'altro è trasmesso al segretario generale delle Nazioni Unite, per essere registrati. Il direttore generale autentica inoltre le copie del presente accordo e trasmette una copia a ciascuno Stato membro dell'Organizzazione e agli Stati non membri dell'Organizzazione ma che sono o possono diventare parti dell'accordo.

REGOLAMENTO INTERNO

Articolo I

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Accordo:

L'accordo per la creazione del Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo concluso a Roma (Italia) il 24 settembre 1949, nella versione modificata conformemente all'articolo 10 dello stesso accordo.

Consiglio:

Il Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo,

Presidente:

Il presidente del Consiglio

Vicepresidente:

Il vicepresidente del Consiglio.

Delegato:

Il rappresentante di uno Stato membro secondo quanto specificato all'articolo 2, paragrafo 1 dell'accordo.

Delegazione:

Il delegato e il suo sostituto, nonché gli esperti e i consulenti.

Membro:

Membri e membri associati dell'Organizzazione, nonché gli Stati non membri dell'Organizzazione che fanno parte del Consiglio.

Segretario:

Il segretario del Consiglio.

Organizzazione:

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

Conferenza:

La conferenza dell'Organizzazione.

Direttore generale:

Il direttore generale dell'Organizzazione.

Stato, membro associato od organizzazione aventi lo status di osservatore:

Uno Stato che non è membro del Consiglio né dell'Organizzazione, oppure un'organizzazione internazionale invitata a partecipare ad una sessione del Consiglio, oppure uno Stato membro o un membro associato dell'Organizzazione che partecipa ad una sessione del Consiglio senza esserne membro.

Osservatore:

Il rappresentante di uno Stato o di un'organizzazione avente lo status di osservatore.

Articolo II

Sessioni del Consiglio

1. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 4 dell'accordo il Consiglio, di concerto con il direttore generale, esamina in occasione di ogni sessione se la sessione ordinaria successiva debba aver luogo entro un termine di due anni e stabilisce la data e il luogo di questa sessione, in base alle esigenze del programma del Consiglio e all'invito del paese nel quale si deve tenere tale sessione. Il presidente provvede di conseguenza ad annunciare la convocazione della sessione purché il Consiglio, qualora non sia in grado di stabilire durante la sessione ordinaria la data e il luogo della prossima sessione, decida di concerto con il direttore generale l'anno in cui questa sessione dovrà svolgersi. Il presidente, di concerto con il direttore generale, è allora autorizzato a stabilire la data e il luogo della sessione, purché abbia ottenuto l'assenso della maggioranza dei membri del Consiglio.

2. Il presidente può convocare una sessione straordinaria del Consiglio su richiesta o con l'assenso della maggioranza degli Stati membri. Il comitato esecutivo decide, di concerto con il direttore generale, la data e il luogo di questa sessione.

3. Gli inviti a partecipare ad una sessione ordinaria del Consiglio sono inviati dal segretario a nome del presidente perlomeno 60 giorni prima della data prevista per l'apertura della sessione. Gli inviti a partecipare a sessioni straordinarie sono inviati almeno 40 giorni prima della data prevista per l'apertura della sessione.

4. Affinché la proposta di tenere una sessione del Consiglio o di uno dei suoi organi costitutivi in un determinato paese possa essere presa in considerazione, tale paese deve: a) aver ratificato senza alcuna riserva la convenzione sui privilegi e le immunità delle organizzazioni delle Nazioni Unite oppure b) aver fornito assicurazioni sul fatto che tutti i delegati, rappresentanti, esperti, osservatori o qualsiasi altra persona autorizzata a partecipare alla sessione conformemente ai termini dell'accordo o del presente regolamento beneficiano dei privilegi e delle immunità necessarie per l'esercizio indipendente delle proprie funzioni in relazione alla sessione.

Articolo III

Poteri dei delegati

Ad ogni sessione il segretario verifica i poteri dei delegati e degli osservatori, che debbono essere conformi al modello indicato dal segretariato. Egli fa poi rapporto al Consiglio affinché prenda le disposizioni necessarie.

Articolo IV

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno di ogni sessione ordinaria comprende:

a) l'elezione del presidente e di due vicepresidenti, secondo quanto disposto all'articolo 2, paragrafo 3 dell'accordo;

b) l'adozione dell'ordine del giorno;

c) una relazione del comitato esecutivo sulle sue attività, nonché una relazione sul lavoro svolto dal segretariato a nome del Consiglio;

d) una relazione del segretario sulla situazione finanziaria del Consiglio;

e) l'esame del progetto di bilancio;

f) le relazioni dei comitati;

g) l'esame della data e del luogo della prossima sessione;

h) le proposte di modifica dell'accordo e del presente regolamento;

i) le domande di adesione al Consiglio, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 dell'accordo, da parte di Stati che, pur non essendo membri dell'Organizzazione, sono membri delle Nazioni Unite, di una delle sue organizzazioni specializzate o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica;

j) le questioni che la conferenza, il Consiglio o il direttore generale dell'Organizzazione sottopongono al Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo.

2. L'ordine del giorno comprende inoltre, previa approvazione del Consiglio:

a) le questioni approvate nel corso della sessione precedente;

b) le questioni proposte dal comitato esecutivo;

c) le questioni proposte da un membro.

3. L'ordine del giorno provvisorio è inviato dal segretario ai membri e agli Stati e alle organizzazioni aventi status di osservatori almeno 60 giorni prima della data della sessione, assieme alle relazioni e ai documenti disponibili concernenti tale ordine del giorno.

4. L'ordine del giorno di una sessione straordinaria comprende solamente le questioni per le quali è stata convocata la sessione.

Articolo V

Il segretariato

1. Il segretariato è composto dal segretario e dal personale alle sue dirette dipendenze, che è designato dal direttore generale.

2. Il Segretario è incaricato di ricevere, raccogliere e far circolare i documenti, le relazioni e le risoluzioni delle sessioni del Consiglio e dei suoi comitati, di preparare i resoconti delle sedute, di certificare le spese e gli impegni finanziari e di svolgere qualsiasi compito ad esso affidato dal consiglio o dal comitato esecutivo.

3. Copia di tutte le comunicazioni concernenti questioni di competenza del Consiglio sono inviate al segretario a titolo d'informazione e per essere classificate.

Articolo VI

Sedute plenarie del Consiglio

Le sedute plenarie del Consiglio sono pubbliche, tranne qualora esso decida diversamente. Qualora il Consiglio decida di tenere una seduta a porte chiuse, esso stabilisce al tempo stesso la portata di tale decisione per quanto concerne gli osservatori.

Articolo VII

Elezione del presidente e dei vicepresidenti

1. Ad ogni sessione ordinaria il Consiglio elegge il presidente e il primo e secondo vicepresidente del Consiglio, che entrano in carica immediatamente dopo la sessione ordinaria durante la quale sono stati eletti.

2. Essi debbono essere scelti tra i delegati o sostituti e possono essere rieletti.

Articolo VIII

Funzioni del presidente e dei vicepresidenti

1. Il presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite a norma di altre disposizioni del presente regolamento; egli è tenuto in particolare a:

a) dichiarare l'apertura e la chiusura di ogni seduta plenaria del Consiglio;

b) dirigere le discussioni nel corso di queste riunioni e garantire il rispetto del presente regolamento, dare la parola, sottoporre le questioni a votazione e proclamare le decisioni;

c) decidere sulle mozioni d'ordine;

d) dirigere i lavori della sessione in applicazione del presente regolamento;

e) nominare i comitati nel corso della sessione conformemente alle istruzioni del Consiglio.

2. In caso di assenza del presidente o su sua richiesta la presidenza è assunta dal primo vicepresidente o, se manca quest'ultimo, dal secondo vicepresidente.

3. Il presidente e i vicepresidenti, qualora assumano la presidenza, non partecipano alla votazione e il loro governo è rappresentato da un altro membro della loro delegazione.

4. Il segretario esercita temporaneamente le funzioni di presidente in caso di impedimento del presidente e dei vicepresidenti.

Articolo IX

Disposizioni e procedure di voto

1. Salvo nei casi previsti al paragrafo 4 del presente articolo, la votazione nel corso delle sedute plenarie avviene oralmente o per alzata di mano; la votazione avviene per appello nominale se l'accordo o il presente regolamento richiedono una maggioranza speciale o qualora una delegazione lo domandi.

2. La votazione per appello nominale avviene nell'ordine alfabetico francese.

3. Nella votazione per appello nominale vengono registrati i voti espressi da ciascun delegato ed eventuali astensioni.

4. Le votazioni su proposte relative e singole persone si svolgono a scrutinio segreto, tranne qualora si tratti dell'elezione delle cariche del Consiglio e dei suoi comitati.

5. Se durante la prima votazione per l'elezione di una carica nessun candidato ottiene la maggioranza dei voti espressi, alla seconda votazione sono candidate solamente le due persone che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti alla seconda votazione, il presidente decide tirando a sorte.

6. Se, durante una votazione su questione diverse dalle elezioni si verifica parità di voto all'interno del Consiglio, la seconda votazione si svolge durante la seduta successiva della sessione considerata. In caso di nuova parità di voti, la proposta si considera respinta.

7. Le procedure di voto ed altre procedure connesse non specificate nell'accordo o nel presente regolamento sono disciplinate, mutatis mutandis, dalle disposizioni del regolamento generale dell'Organizzazione.

Articolo X

Comitati

1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da due vicepresidenti. Il presidente del Consiglio è il presidente del comitato esecutivo; il segretario del Consiglio è il segretario del comitato esecutivo. Il comitato esecutivo:

a) si riunisce almeno una volta nell'intervallo tra le sessioni ordinarie;

b) disbriga gli affari correnti del Consiglio nell'intervallo tra le sessioni;

c) formula le risoluzioni da trasmettere al Consiglio relativamente alle questioni di cui all'articolo IV, paragrafo 2, lettera b);

d) prepara le previsioni di spesa l'esercizio finanziario successivo da presentare al Consiglio e, successivamente, all'Organizzazione secondo le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo;

e) coordina il lavoro dei comitati e dei gruppi di lavoro;

f) funge da comitato di redazione e di pubblicazione.

2. Il Consiglio può creare tutti i comitati e gruppi di lavoro che ritiene necessari.

3. La creazione di comitati e di gruppi di lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 è subordinata alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4 dell'accordo.

4. Le procedure di tali comitati e gruppi di lavoro sono disciplinate, mutatis mutandis, dal regolamento interno del Consiglio.

Articolo XI

Bilancio e finanze

1. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, il regolamento finanziario dell'Organizzazione, completato dal manuale e dai memorandum amministrativi e dalle relative procedure, è applicabile alle attività del Consiglio.

2. Per ogni esercizio finanziario il Consiglio prepara un progetto di bilancio relativo alle previsioni di spesa del segretariato, comprese le pubblicazioni e le comunicazioni, alle previste spese di viaggio del presidente e dei vicepresidenti nell'esercizio delle proprie funzioni nell'intervallo tra le sessioni del Consiglio e alle eventuali spese dei comitati. Una volta approvato dal Consiglio, questo progetto di bilancio è presentato al direttore generale affinché ne tenga conto nel preparare le previsioni del bilancio generale dell'Organizzazione.

3. Una volta adottato dalla conferenza quale parte del bilancio generale dell'Organizzazione, il bilancio del Consiglio stabilisce i limiti entro i quali possono essere stanziati fondi per le finalità approvate dalla conferenza.

4. Tutti i progetti comuni sono presentati, prima di essere attuati, al Consiglio o alla conferenza dell'Organizzazione.

Articolo XII

Partecipazione degli osservatori

1. La partecipazione di organizzazioni internazionali ai lavori del Consiglio e i rapporti tra il Consiglio e queste organizzazioni sono disciplinati dalle relative disposizioni dell'atto costitutivo e del regolamento generale dell'Organizzazione, nonché dalle norme adottate dalla conferenza o dal Consiglio dell'Organizzazione in materia di relazioni con le organizzazioni internazionali. Queste relazioni sono di competenza del direttore generale dell'organizzazione.

2. I membri e i membri associati dell'Organizzazione che non sono membri del Consiglio possono, su richiesta, farsi rappresentare da un osservatore alle sessioni del Consiglio e dei suoi organi sussidiari.

3. Gli Stati che, pur non essendo membri del Consiglio, né membri o membri associati dell'Organizzazione, sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure di una delle sue organizzazioni specializzate o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica possono, su richiesta e con l'assenso del Consiglio dell'Organizzazione e del Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo, partecipare in qualità di osservatori alle sessioni di quest'ultimo e a quelle organi sussidiari, conformemente ai principi adottati dalla conferenza in materia di concessione dello status di osservatore.

4. Salvo decisione contraria ed esplicita del Consiglio, gli osservatori possono assistere alle sedute plenarie del Consiglio e partecipare alle discussioni durante le sessioni dei vari comitati tecnici alle quali possono essere invitati. Essi non hanno comunque diritto di voto.

Articolo XIII

Progetti comuni

Per l'attuazione dei progetti comuni di cui all'articolo 3, lettera e) dell'accordo e di studi effettuati al di fuori della regione specificata nel preambolo dell'accordo è possibile concordare alcune modalità con i governi che non sono membri del Consiglio. Questo compito è di competenza del direttore generale dell'Organizzazione.

Articolo XIV

Resoconti, relazioni e raccomandazioni

1. Per ogni seduta plenaria del Consiglio e per ogni seduta dei comitati è redatto un resoconto, che dev'essere distribuito quanto prima ai partecipanti.

2. Per ogni sessione del Consiglio viene pubblicata una sintesi dei lavori, assieme alle relazioni dei comitati, ai documenti tecnici e a tutti gli altri documenti che il comitato esecutivo ritiene opportuno pubblicare.

3. Ad ogni sessione il Consiglio approva una relazione che contiene le sue opinioni, le raccomandazioni, le risoluzioni e le decisioni e, su richiesta, la posizione della minoranza.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 dell'accordo, le conclusioni e le raccomandazioni del Consiglio sono trasmesse alla fine di ogni sessione al direttore generale dell'Organizzazione, che le fa pervenire ai membri del Consiglio, agli Stati e alle organizzazioni internazionali che erano presenti alla sessione; le mette inoltre a disposizione, a titolo d'informazione, di altri Stati membri e membri associati dell'organizzazione.

5. Le raccomandazioni che possono avere incidenze sulla politica, sui programmi o sulle finanze dell'Organizzazione sono portate dal direttore generale, per il tramite del Consiglio dell'organizzazione, all'attenzione della conferenza affinché decida in merito.

6. Fatte salve le disposizioni del precedente paragrafo il presidente può chiedere ai membri del Consiglio di fornire al Consiglio o al direttore generale informazioni sulle misure adottate in base alle raccomandazioni del Consiglio.

Articolo XV

Raccomandazioni ai membri

1. Il Consiglio può formulare raccomandazioni ai membri su tutte le questioni relative alle attribuzioni di cui all'articolo 3 dell'accordo.

2. Il segretario riceve a nome del Consiglio le risposte dei membri a queste raccomandazioni e provvede a riassumerle e ad analizzarle per presentarle alla sessione successiva.

Articolo XVI

Modifiche dell'accordo

1. Le proposte di modifica dell'accordo, formulate conformemente all'articolo 10 dell'accordo, possono essere presentate da un membro mediante una comunicazione indirizzata al segretario. Non appena le riceve, quest'ultimo trasmette a tutti i membri e al direttore generale copia delle proposte di modifica.

2. Il Consiglio non può decidere in merito ad una proposta di modifica dell'accordo nel corso di una sessione, a meno che questo punto sia stato inserito nell'ordine del giorno provvisorio della sessione.

Articolo XVII

Sospensione e modifica degli articoli del regolamento

1. Fatte salve le disposizioni dell'accordo, tutti i precedenti articoli del regolamento, ad eccezione degli articolo IV, V, X paragrafi 3 e 4, XI, XII, XIV paragrafo 4 e XVI possono essere sospesi, su richiesta di una delegazione, alla maggioranza dei voti espressi nel corso di una seduta plenaria del Consiglio, a condizione che la questione sia stata annunciata durante una riunione plenaria del Consiglio e che le delegazioni abbiano ricevuto copia della proposta di sospensione almeno 48 ore prima della riunione nel corso della quale dev'essere presa una decisione.

2. Modifiche o eventuali aggiunte al regolamento possono essere adottate, su richiesta di una delegazione, alla maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio durante una seduta plenaria del Consiglio, purché la questione sia stata annunciata nel corso di una seduta plenaria e le delegazioni abbiano ricevuto copie della proposta di modifica o di aggiunta almeno 24 ore prima della riunione durante la quale dev'essere presa una decisione.

3. Il comitato esecutivo può proporre modifiche e aggiunte al presente regolamento, che possono essere esaminate durante la sessione successiva del Consiglio.

4. Eventuali modifiche dell'articolo XVI adottate conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non possono entrare in vigore prima della sessione successiva del Consiglio.

Articolo XVIII

Lingue ufficiali

1. Le lingue ufficiali del Consiglio sono quelle stabilite dal Consiglio stesso fra le lingue ufficiali dell'Organizzazione. Le delegazioni possono servirsi di una di queste lingue durante le sessioni e per redigere le loro relazioni e comunicazioni. Se una delegazione utilizza una lingua non ufficiale deve fornire l'interpretazione in una delle lingue ufficiali.

2. Nel corso delle riunioni il segretariato provvede a fornire, su richiesta di uno dei delegati presenti, l'interpretazione in una o più lingue ufficiali.

3. Le relazioni e le comunicazioni vengono pubblicate nella lingua in cui sono state presentate e, su richiesta del Consiglio o del comitato esecutivo, è possibile pubblicarne una sintesi tradotta.