51997PC0055

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema di valutazione della sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano gli aeroporti della Comunità /* COM/97/0055 DEF - SYN 97/0039 */

Gazzetta ufficiale n. C 124 del 21/04/1997 pag. 0039


Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un sistema di valutazione della sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano gli aeroporti della Comunità (97/C 124/06) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 55 def. - 97/0039 (SYN)

(Presentata dalla Commissione il 18 febbraio 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in cooperazione con il Parlamento europeo conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato,

considerando che sia la risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 15 febbraio 1996 (1), sia la conclusione del Consiglio dell'11 marzo 1996 sottolineano la necessità che la Comunità adotti una posizione più attiva e sviluppi una strategia adeguata per rafforzare le sicurezza dei propri cittadini che viaggiano in aereo o che vivono nelle vicinanze degli aeroporti;

considerando che la Commissione ha pubblicato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «Definire una strategia comunitaria per il rafforzamento della sicurezza aerea» (2);

considerando che tale comunicazione indica chiaramente la possibilità di rafforzare la sicurezza in maniera efficace garantendo la piena conformità degli aeromobili alle norme internazionali in materia di sicurezza contenute negli allegati della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;

considerando che l'esperienza dimostra che non sempre i paesi terzi rispettano e fanno rispettare le norme internazionali in materia di sicurezza; che di conseguenza, per rafforzare la sicurezza dei trasporti nella Comunità, è necessario che il controllo della conformità alle norme internazionali sia esercitato dagli stessi Stati membri della Comunità, ciascuno nei propri aeroporti;

considerando che, tenuto conto del principio di sussidiarietà, le norme e le procedure relative all'ispezione a terra, in particolare quelle relative al fermo degli aeromobili, devono essere armonizzate per garantire la medesima efficacia in tutti gli aeroporti e per ridurre in tal modo la possibilità che alcuni aeroporti di destinazione siano utilizzati selettivamente per sfuggire a controlli efficaci; che un approccio armonizzato all'applicazione effettiva di tali norme internazionali da parte degli Stati membri eviterà distorsioni della concorrenza e potrà beneficiare del peso di una posizione comune nelle relazioni con i paesi terzi;

considerando che le informazioni raccolte in ciascuno Stato membro devono essere comunicate a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione per garantire il controllo più efficace possibile dell'osservanza delle norme internazionali in materia di sicurezza da parte dei vettori aerei non comunitari;

considerando che, per i motivi suddetti, è necessario istituire a livello comunitario una procedura di valutazione degli aeromobili non comunitari ed i relativi meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri per scambiare ed esaminare informazioni e per trarre le dovute conclusioni;

considerando che gli aeromobili che atterrano nella Comunità in un dato momento devono essere ispezionati qualora vi sia il sospetto che essi non rispettino le norme internazionali in materia di sicurezza;

considerando che le informazioni in materia di sicurezza sono particolarmente delicate, per cui l'unico modo per consentire la raccolta di tali informazioni è garantirne un'utilizzazione adeguata e la riservatezza delle fonti;

considerando che si deve porre rimedio all'inosservanza delle norme internazionali in materia di sicurezza; che, quando l'inosservanza delle norme determina un rischio evidente per la sicurezza, si deve imporre il fermo all'aeromobile per il quale si richiede un intervento correttivo, fino a che non sia stato posto rimedio a tale situazione; che deve essere previsto un diritto di ricorso contro le decisioni adottate a tal fine;

considerando che gli impianti dell'aeroporto che deve effettuare l'ispezione possono essere tali che l'autorità competente sia costretta ad autorizzare l'aeromobile a dirigersi verso un aeroporto più adeguato, purché siano rispettate le condizioni di sicurezza per il trasferimento dell'aeromobile stesso;

considerando che è necessario stabilire che la Commissione possa adottare rapidamente misure per il rafforzamento della sicurezza in alcuni casi specifici di rischio; che la Commissione deve avere anche la possibilità di adottare in tempi brevi le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6; che a tal fine deve essere costituito un comitato e deve essere stabilita una procedura intesa ad instaurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno a tale comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

La presente direttiva ha l'obiettivo di contribuire al rafforzamento della sicurezza aerea sottoponendo a controllo gli aeromobili dei paesi terzi ogniqualvolta vi sia il sospetto che non siano gestiti conformemente alle norme internazionali in materia di sicurezza, raccogliendo e divulgando informazioni sulle carenze rilevate, in modo che si possano costituire prove sufficienti per decidere sulle misure necessarie per garantire la sicurezza dei passeggeri, ed infine stabilendo le misure che consentano di porre rimedio alle carenze rilevate.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente direttiva si applica agli aeromobili di paesi terzi che atterrano negli aeroporti situati negli Stati membri della Comunità.

Gli aeromobili di Stato, come definiti nella Convenzione di Chicago e gli aeromobili che hanno un peso massimo al decollo inferiore a 5 700 kg e che non effettuino trasporti aerei di carattere commerciale, non rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

La presente direttiva non incide tuttavia sul diritto degli Stati membri di effettuare, nel rispetto della normativa comunitaria, ispezioni su qualsiasi aeromobile che atterri nei loro aeroporti.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva e dei suoi allegati, si intende per:

autorità competente: l'amministrazione, l'autorità o qualsiasi organismo designato da uno Stato per ispezionare gli aeromobili;

rapporto riservato: un rapporto presentato volontariamente da una persona implicata in un incidente o che ne è stata testimone; il rapporto è reso anonimo dall'organismo destinatario per garantirne la riservatezza;

fermo: il divieto formale che un aeromobile lasci un aeroporto;

norme internazionali in materia di sicurezza: le norme in materia di sicurezza contenute negli allegati della Convenzione sull'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, in vigore alla data dell'adozione della presente direttiva;

ispezione a terra: l'esame a bordo di un aeromobile ed intorno ad esso, intenso a controllare tanto la validità dei documenti relativi all'aeromobile ed all'equipaggio che lo stato apparente dell'aeromobile e delle sue apparecchiature;

aeromobile di paesi terzi: un aeromobile gestito da un vettore aereo il cui certificato di operatore aereo sia stato rilasciato da uno Stato che non è uno degli Stati membri della Comunità.

Articolo 4

Raccolta di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati membri raccolgono tutte le informazioni ritenute utili per il conseguimento dell'obiettivo indicato all'articolo 1 della presente direttiva, segnatamente:

- informazioni importanti in materia di sicurezza, che sono disponibili, in particolare, attraverso:

i reclami dei passeggeri;

i rapporti dei piloti;

i rapporti degli organismi di manutenzione;

i rapporti sugli incidenti;

- informazioni sulle azioni intraprese in seguito ad un'ispezione a terra, ad esempio:

- il fermo dell'aeromobile;

- il divieto che l'aeromobile o l'operatore entrino nel paese;

- gli interventi correttivi necessari;

- i contatti con l'autorità competente dell'operatore;

- informazioni complementari relative all'operatore, ad esempio:

- l'attuazione di interventi correttivi;

- la ricorrenza delle anomalie.

Tali informazioni sono registrate utilizzando un modulo di rapporto tipo che contenga almeno gli elementi indicati nel modulo che figura all'allegato 1.

2. Anche altri organismi, indipendenti dalle autorità competenti degli Stati membri, le cui attività comprendono la raccolta di rapporti sugli incidenti (in particolare, dei rapporti riservati) possono contribuire allo scambio di informazioni di cui all'articolo 6.

Articolo 5

Ispezione a terra

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché gli aeromobili di paesi terzi sospettati di non rispettare le norme internazionali in materia di sicurezza che atterrino in uno dei suoi aeroporti siano sottoposti ad ispezioni a terra nella maniera seguente:

a) ispezione di tutti gli aeromobili:

- che mostrino segni di scarsa manutenzione o che presentano evidenti danni o difetti;

- di cui siano state segnalate manovre anormali dopo l'ingresso nello spazio aereo di uno Stato membro;

- che siano stati sottoposti in precedenza ad un'ispezione a terra che abbia rivelato carenze, fino a che non sia stato posto rimedio a tali carenze;

b) ispezione del 10 % dei movimenti, con un minimo di una volta alla settimana:

- degli aeromobili il cui operatore sia già stato oggetto di un rapporto tipo ai sensi dell'articolo 4;

- degli aeromobili di cui l'operatore o il paese dell'operatore sia stato oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 9.

2. L'ispezione a terra è effettuata conformemente alla procedura indicata nell'allegato 2 e utilizzando un modulo di rapporto di ispezione a terra che contenga almeno gli elementi indicati nel modulo allegato. Alla fine dell'ispezione, il comandante dell'aeromobile riceve una copia del rapporto d'ispezione a terra.

3. Quando procede ad un'ispezione a terra ai sensi della presente direttiva, l'autorità competente si adopera per evitare di far accumulare indebitamente ritardo all'aeromobile ispezionato.

Articolo 6

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati membri partecipano ad uno scambio di informazioni reciproco.

2. Tutti i rapporti tipo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e i rapporti d'ispezione a terra di cui all'articolo 5, paragrafo 2 sono trasmessi senza indugio alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione, su loro richiesta.

3. Quando un rapporto tipo rivela l'esistenza di un potenziale pericolo per la sicurezza o un rapporto d'ispezione a terra dimostra che un aeromobile non rispetta le norme internazionali in materia di sicurezza e può costituire una potenziale minaccia, il rapporto è immediatamente comunicato a ciascuna autorità competente degli Stati membri e alla Commissione.

Articolo 7

Protezione delle informazioni

1. Le informazioni scambiate ai sensi dell'articolo 6 sono utilizzate esclusivamente ai fini previsti dalla presente direttiva e l'accesso alle stesse è limitato alle autorità competenti che partecipano allo scambio e alla Commissione.

2. La riservatezza delle informazioni fornite volontariamente, in particolare dall'equipaggio dell'aeromobile sottoposto ad ispezione a terra, è garantita rendendo del tutto anonima la fonte di tali informazioni.

Articolo 8

Fermo di un aeromobile

1. Quando l'inosservanza delle norme internazionali in materia di sicurezza costituisce un evidente rischio, l'autorità competente che effettua l'ispezione a terra dispone il fermo dell'aeromobile fino all'eliminazione del rischio.

2. In caso di fermo di un aeromobile, l'autorità competente dello Stato membro in cui l'ispezione è stata effettuata informa immediatamente le autorità competenti dei paesi interessati.

3. Se le carenze indicate al paragrafo 1 non possono essere integralmente eliminate presso l'aeroporto di ispezione, l'autorità competente dello Stato membro in cui l'ispezione ha avuto luogo può stabilire, di concerto con lo Stato responsabile della gestione dell'aeromobile in questione, le condizioni necessarie per autorizzare l'aeromobile a volare in condizioni di sicurezza, senza passeggeri paganti, fino ad un aeroporto in cui le carenze possono essere eliminate.

4. Nei casi indicati al paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro in cui l'ispezione ha avuto luogo informa l'autorità competente degli Stati che saranno sorvolati dall'aeromobile e dello Stato in cui l'aeromobile atterrerà per le riparazioni necessarie.

5. Il proprietario o l'operatore dell'aeromobile, ovvero il suo rappresentante nello Stato membro interessato, possono presentare ricorso contro una decisione di fermo adottata dall'autorità competente dello Stato membro. La presentazione del ricorso non sospende di per sé il fermo dell'aeromobile.

Articolo 9

Misure di rafforzamento della sicurezza

In base alle informazioni disponibili ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, può decidere, a seconda della gravità del pericolo per la sicurezza rilevato:

- di procedere sistematicamente ad ispezioni a terra nei confronti di uno o più operatori di un determinato paese terzo e di adottare altre misure di controllo nei loro confronti;

- di vietare ad uno o più operatori di un determinato paese terzo l'accesso agli aeroporti della Comunità, o di imporre loro particolari condizioni per l'esercizio dell'attività, fino a che l'autorità competente del paese terzo non abbia adottato adeguate disposizioni ai fini dell'applicazione di misure correttive.

La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 11 dell'esito dei contatti avviati con il paese terzo interessato per proporre di eseguire, per il tramite di un gruppo di esperti qualificati, una valutazione del controllo di sicurezza effettuato dall'autorità competente di tale paese.

Articolo 10

Misure di attuazione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure pratiche adottate e le risorse allocate per applicare le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

2. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, la Commissione può adottare opportune misure per agevolare l'applicazione degli articoli 4, 5 e 6, come ad esempio:

- redigere l'elenco delle informazioni da raccogliere;

- specificare il contenuto delle ispezioni a terra e le relative procedure;

- stabilire il formato per la memorizzazione e la diffusione delle informazioni.

- costituire o sostenere organismi idonei a gestire gli strumenti necessari per la raccolta e lo scambio di informazioni.

Articolo 11

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 12

Sanzioni

1. Gli Stati membri instaurano un regime di sanzioni da applicarsi in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate sulla base della presente direttiva e prendono tutte le misure atte a garantire che le sanzioni siano applicate. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le relative disposizioni entro . . . e notificano immediatamente qualsiasi ulteriore modifica delle stesse.

Articolo 13

Attuazione della direttiva

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1998 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali da essi adottate nei settori disciplinati dalla direttiva.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) Risoluzione B4-0150/96, GU n. C 65 del 4. 3. 1996, pag. 172.

(2) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, relazione del Gruppo ad alto livello istituito a norma della decisione del Consiglio dell'11 marzo 1996 indirizzata al Parlamento europeo e al Consiglio e intitolata «Definire una strategia comunitaria per il rafforzamento della sicurezza aerea», SEC (96) 1083 def. del 12 giugno 1996.

ALLEGATO 1

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ALLEGATO 2

I. L'ispezione a terra deve comportare, in tutto o in parte, le seguenti operazioni, a seconda del tempo disponibile:

1) controllare che i documenti richiesti per i voli internazionali, quali il certificato di immatricolazione, il giornale di bordo, il certificato di navigabilità, le licenze dell'equipaggio, la licenza radio, l'elenco dei passeggeri e delle merci, ecc. siano disponibili a bordo e che siano validi;

2) controllare che la composizione e le qualifiche dell'equipaggio siano conformi alle disposizioni dell'allegato 1 e dell'allegato 6 della Convenzione di Chicago (allegati ICAO);

3) controllare la documentazione operativa (dati di volo, piano di volo di esercizio, registro tecnico) e la preparazione del volo, necessarie per dimostrare che il volo è preparato conformemente all'allegato 6 della Convenzione ICAO;

4) controllare che gli elementi richiesti per la navigazione internazionale conformemente all'allegato 6 della Convenzione ICAO si trovino a bordo e che siano in buono stato:

- certificato di operatore aereo;

- certificato di controllo acustico e di riduzione delle emissioni;

- manuale di esercizio [(compreso il MEL (1)] e manuale di volo;

- equipaggiamento di sicurezza;

- equipaggiamento di sicurezza in cabina;

- equipaggiamento necessario per il volo considerato, in particolare le apparecchiature di radiocomunicazione e di radionavigazione, nonché i registratori di volo;

5) controllare che le condizioni dell'aeromobile e delle sue apparecchiature (ed anche i danni e le riparazioni) garantiscano la costante conformità alle norme di cui all'allegato 8 della Convenzione ICAO.

II. Al termine dell'ispezione deve essere redatto un rapporto di ispezione a terra, che deve comprendere le informazioni tipo di carattere generale qui di seguito indicate e un elenco degli elementi controllati, con indicazione delle carenze rilevate per ciascuno di essi o corredato delle osservazioni specifiche necessarie.

>RIFERIMENTO A UN FILM>

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Minimum equipment list: elenco dell'equipaggiamento minimo.