51997PC0030

Proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per l'imposizione dei prodotti energetici /* COM/97/0030 DEF - CNS 97/0111 */

Gazzetta ufficiale n. C 139 del 06/05/1997 pag. 0014


Proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per l'imposizione dei prodotti energetici (97/C 139/07) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 30 def. - 97/0111(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 17 marzo 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il campo d'applicazione delle direttive 92/81/CEE (1) e 92/82/CEE (2), relative rispettivamente all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali e al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali, è limitato agli oli minerali;

considerando che l'assenza di disposizioni comunitarie che assoggettino ad un'imposizione minima i prodotti energetici diversi dagli oli minerali è pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno;

considerando che, conformemente all'articolo 130 R del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie;

considerando che l'Unione europea, in occasione del Consiglio energia/ambiente dell'ottobre 1990, si è fissata come obiettivo di stabilizzare le emissioni di CO2 nel 2000 al livello del 1990;

considerando che, in quanto parte della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'Unione europea si è impegnata ad adottare i provvedimenti necessari per stabilizzare le concentrazioni di gas ad effetto serra nell'atmosfera ad un livello che preservi il sistema climatico da qualsiasi perturbazione pericolosa;

considerando che l'imposizione dei prodotti energetici è uno degli strumenti disponibili per raggiungere questi obiettivi;

considerando che, conformemente agli orientamenti stabiliti nel libro bianco della Commissione su crescita, competitività e occupazione, l'introduzione di nuove modalità d'imposizione non deve dar luogo ad un aumento dell'onere fiscale complessivo negli Stati membri;

considerando che l'applicazione del principio della neutralità fiscale contribuirà alla ristrutturazione e all'ammodernamento dei sistemi tributari incoraggiando comportamenti propizi ad una maggiore tutela dell'ambiente e ad un maggior impiego di manodopera;

considerando che spetta peraltro ai singoli Stati membri stabilire le modalità atte a garantire la neutralità sotto il profilo fiscale;

considerando che i prezzi dei prodotti energetici sono parametri chiave per le politiche comunitarie dell'energia e dei trasporti;

considerando che il sistema fiscale determina in parte i prezzi dei prodotti energetici;

considerando che il buon funzionamento del mercato interno e la realizzazione degli obiettivi delle altre politiche comunitarie richiedono che siano fissati in tutta la Comunità livelli minimi di imposizione per tutti i prodotti energetici, compresa l'elettricità;

considerando che è opportuno lasciare tuttavia agli Stati membri la flessibilità necessaria per definire ed attuare politiche adeguate al loro contesto nazionale;

considerando che gli Stati membri desiderano introdurre o mantenere diversi tipi di imposte sui prodotti energetici;

considerando che, a tal fine, è opportuno consentire agli Stati membri di rispettare i livelli minimi comunitari di imposizione tenendo conto dell'onere complessivo delle imposte da loro scelte (ad eccezione dell'IVA);

considerando che la possibilità di applicare aliquote nazionali di imposizione differenziate per uno stesso prodotto è compatibile a sua volta con tale obiettivo, purché siano rispettati i livelli minimi comunitari e le norme in materia di mercato interno e di concorrenza;

considerando che è necessario fissare livelli minimi comunitari di imposizione differenziati a seconda dell'utilizzazione dei prodotti energetici;

considerando che i prodotti energetici utilizzati come carburanti a determinati fini industriali e commerciali e quelli utilizzati come combustibili di regola sono tassati a livelli inferiori a quelli applicati ai prodotti energetici utilizzati come carburante;

considerando che l'esistenza di scarti notevoli tra i livelli nazionali di imposizione applicati dagli Stati membri è pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno;

considerando che la fissazione di livelli minimi comunitari adeguati può consentire di ridurre gli attuali scarti;

considerando che i livelli minimi di imposizione devono rispecchiare la posizione concorrenziale dei diversi prodotti energetici;

considerando che in tale contesto pare opportuno basare, per quanto possibile, il calcolo di detti minimi sul valore energetico dei prodotti;

considerando tuttavia che questo metodo non è da applicare ai carburanti né può esserlo, per le altre utilizzazioni, senza un periodo di transizione;

considerando che i livelli minimi di imposizione applicati ai prodotti energetici diversi dagli oli minerali devono essere aumentati progressivamente;

considerando che per evitare una svalutazione dei minimi comunitari occorre stabilire un calendario di aumenti biennali dei minimi stessi e stabilire che entro il 1° gennaio 2001 il Consiglio determini nuovi minimi comunitari per un altro periodo;

considerando che occorre stabilire alcune esenzioni obbligatorie a livello comunitario;

considerando che è opportuno consentire agli Stati membri di applicare nel loro territorio, se lo desiderano, ulteriori esenzioni o riduzioni di imposta inferiori ai minimi comunitari, quando ciò non influisca negativamente sul corretto funzionamento del mercato interno e non comporti distorsioni della concorrenza;

considerando che tali esenzioni o riduzioni d'imposta faciliterebbero notevolmente l'introduzione di sistemi più efficienti di tariffe stradali;

considerando che, in particolare, per promuovere l'utilizzo di fonti di energie alternative, è necessario che le energie rinnovabili possano beneficiare di un trattamento privilegiato;

considerando che è necessario stabilire una procedura per autorizzare gli Stati membri ad introdurre, per un periodo determinato, ulteriori esenzioni o livelli ridotti di imposizione;

considerando che è necessario instaurare una procedura per il riesame di tali esenzioni e riduzioni a scadenze regolari;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri a concedere rimborsi di imposta alle imprese che sostengono spese di investimento destinate a migliorare l'efficacia energetica e alle imprese i cui costi energetici rappresentano una parte rilevante del valore delle vendite;

considerando che è opportuno disporre che taluni provvedimenti nazionali siano comunicati per informazione dagli Stati membri alla Commissione;

considerando che tale comunicazione non esime gli Stati membri dall'obbligo di notificare taluni provvedimenti nazionali, disposto dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato;

considerando che il campo d'applicazione della direttiva 92/12/CEE (3), relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, deve essere esteso a tutti i prodotti e a tutte le imposte indirette contemplati dalla presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

I. Campo d'applicazione

Articolo 1

1. Gli Stati membri tassano i prodotti energetici conformemente alla presente direttiva.

2. Nell'applicare la direttiva gli Stati membri si sforzano di evitare ogni aumento del prelievo tributario complessivo. Per raggiungere tale obiettivo gli Stati membri si adoperano, in particolare, per ridurre nel contempo i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva s'intendono per «prodotti energetici» i prodotti specificati in appresso:

a) prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518;

b) prodotti di cui al codice 2207;

c) prodotti di cui ai codici da NC 2701 a 2715;

d) prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;

e) prodotti di cui al codice NC 2905;

f) prodotti di cui al codice 3403;

g) prodotti di cui al codice NC 3811;

h) prodotti di cui al codice NC 3817;

i) prodotti di cui ai codici NC 4401 e 4402.

2. La presente direttiva si applica anche:

a) all'elettricità di cui al codice NC 2716;

b) al calore generato durante la produzione di elettricità.

3. Oltre ai prodotti imponibili elencati al paragrafo 1, è tassato come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, venduto o effettivamente utilizzato come combustibile per riscaldamento o carburante per motori o come additivo, ovvero per accrescere il volume finale di tali carburanti o combustibili.

4. I codici della nomenclatura combinata ai quali si fa riferimento nella presente direttiva sono quelli corrispondenti alla versione in vigore il 1° ottobre 1996.

Articolo 3

I riferimenti agli «oli minerali» e alle «accise» (applicate agli oli minerali) di cui alla direttiva 92/12/CEE s'intendono come riguardanti tutti i prodotti energetici e tutte le imposte indirette nazionali di cui all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 3 della presente direttiva.

II. Livelli di imposizione

Articolo 4

1. I livelli di imposizione applicati dagli Stati membri ai prodotti energetici di cui all'articolo 2 non possono essere inferiori ai livelli minimi stabiliti nella presente direttiva.

2. I prodotti energetici imponibili diversi da quelli per i quali viene specificato nella presente direttiva un livello minimo di imposizione sono tassati, a seconda della loro utilizzazione, ad un livello che non può essere inferiore al livello minimo applicabile al combustibile per riscaldamento o al carburante per motori equivalente.

3. Ai fini della presente direttiva, si intende per «livello di imposizione» l'onere fiscale globale risultante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l'IVA), calcolate direttamente o indirettamente, che gravano sulla quantità di prodotto consumato.

Articolo 5

1. Gli Stati membri possono applicare aliquote d'imposta differenziate in funzione dell'utilizzazione o della qualità di un prodotto, a condizione che queste rispettino i livelli minimi di imposizione stabiliti nella presente direttiva e siano compatibili con il diritto comunitario.

2. Quando, per motivi di politica ambientale e/o sanitaria, vengono stabiliti a livello comunitario caratteristiche tecniche differenziate per i prodotti contemplati dalla presente direttiva, gli Stati membri che desiderano applicare ad un prodotto aliquote d'imposta differenziate in funzione della qualità del prodotto stesso tengono conto dei criteri stabiliti a livello comunitario.

Articolo 6

I livelli minimi di imposizione da applicare ai carburanti per motori dal 1° gennaio 1998 sono stabiliti come segue:

- benzina: 417 ECU per 1 000 litri ad una temperatura di 15 °C; inoltre gli Stati membri applicano alla benzina con piombo un'aliquota d'imposta superiore a quella della benzina senza piombo;

- gasolio: 310 ECU per 1 000 litri ad una temperatura di 15 °C;

- cherosene: 310 ECU per 1 000 litri ad una temperatura di 15 °C;

- gas di petrolio liquefatto: 141 ECU per 1 000 kg;

- gas naturale: 2,9 ECU per gigajoule.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 6 della presente direttiva, i livelli minimi di imposizione applicabili ai seguenti prodotti, utilizzati come carburante per motori ai fini di cui al paragrafo 2, sono stabiliti come segue:

- gasolio: 32 ECU per 1 000 litri ad una temperatura di 15 °C;

- cherosene: 30 ECU per 1 000 litri ad una temperatura di 15 °C;

- gas di petrolio liquefatto: 41 ECU per 1 000 kg;

- gas naturale: 0,3 ECU per gigajoule.

2. Il presente articolo si applica alle utilizzazioni per i seguenti fini industriali e commerciali:

a) lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura, della piscicoltura e della silvicultura;

b) motori fissi;

c) impianti e macchinari usati in cantieri edili, opere di ingegneria civile e lavori pubblici;

d) veicoli destinati ad essere utilizzati al di fuori della rete stradale pubblica o che non hanno ricevuto un'autorizzazione a circolare prevalentemente sulla rete stradale pubblica;

e) trasporto passeggeri e flotte vincolate al servizio di enti pubblici; gli Stati membri possono tuttavia limitare il livello ridotto di imposizione al trasporto locale di passeggeri.

Nel caso dell'utilizzazione di cui alla lettera e), il presente articolo si applica soltanto al GPL e al gas naturale.

Articolo 8

I livelli minimi di imposizione da applicare ai vari tipi di combustibile per riscaldamento dal 1° gennaio 1998 sono stabiliti come segue:

- gasolio: 21 ECU per 1 000 litri ad una temperatura di 15 °C;

- olio combustibile pesante di cui al codice NC 2710 00 74: 18 ECU per 1 000 kg;

- altri oli combustibili pesanti di cui al codice NC 2710: 22 ECU per 1 000 kg;

- cherosene: 7 ECU per 1 000 litri ad una temperatura di 15 °C;

- gas di petrolio liquefatto: 10 ECU per 1 000 kg;

- gas naturale: 0,2 ECU per gigajoule;

- prodotti energetici solidi: 0,2 ECU per gigajoule.

Articolo 9

Il livello minimo di imposizione sull'elettricità e sul calore generato durante la sua produzione è di 1 ECU per megawattora dal 1° gennaio 1998.

Articolo 10

1. Dal 1° gennaio 2000 i livelli minimi di imposizione stabiliti nella presente direttiva sono modificati come indicato nell'allegato I.

2. Entro il 1° gennaio 2001 il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce, sulla base di una relazione e di una proposta della Commissione, i livelli minimi di imposizione per un periodo successivo con decorrenza dal 1° gennaio 2002 e adotta ogni altro provvedimento utile per migliorare il funzionamento del sistema di imposizione dei prodotti energetici. Fino a quando il Consiglio non abbia adottato i nuovi livelli d'imposizione, sulla base della relazione e della proposta della Commissione, gli Stati membri considerano gli importi indicati nell'allegato I come livelli obiettivo d'imposizione dal 1° gennaio 2002.

La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale dei livelli di imposizione, del raggiungimento degli obiettivi di politica ambientale e degli altri obiettivi del trattato. La relazione comprende anche un'analisi dei provvedimenti adottati dagli Stati membri per garantire la neutralità fiscale nell'attuazione della direttiva e la proposta della Commissione tiene pienamente conto di tale fattore.

Articolo 11

Gli Stati membri possono esprimere i loro livelli nazionali di imposizione in unità diverse da quelle di cui agli articoli da 6 a 9 della presente direttiva, purché i corrispondenti livelli di imposizione, convertiti in tali unità, non siano inferiori ai livelli minimi stabiliti nella direttiva stessa.

Articolo 12

1. Il valore dell'ecu nelle diverse valute nazionali, da applicare al valore dei livelli di imposizione, viene fissato una volta all'anno. I tassi da applicare sono quelli rilevati il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; la loro applicazione decorre dal 1° gennaio dell'anno civile successivo.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere gli importi di imposizione in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1, qualora la conversione degli importi espressi in ecu dia luogo ad un aumento del livello di imposizione espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % ovvero a 5 ecu, assumendo il più basso di tali due valori.

III. Esenzioni e rimborsi d'imposta

Articolo 13

1. Oltre alle disposizioni generali di cui alla direttiva 92/12/CEE, relative alle esenzioni di cui godono i prodotti tassabili quando sono destinati a determinati usi, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dall'imposizione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un'agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi:

a) i prodotti energetici non utilizzati come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento; ai fini della presente direttiva, i combustibili per riscaldamento non comprendono i prodotti energetici utilizzati principalmente per la riduzione chimica e nei processi metallurgici ed elettrolitici. Gli Stati membri esonerano altresì l'elettricità usata principalmente per la riduzione chimica e nei processi metallurgici ed elettrolitici.

b) i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità e calore generato durante la sua produzione. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di imposizione stabiliti nella direttiva. In tal caso l'imposta su detti prodotti non rientra nel calcolo del livello minimo d'imposizione sull'elettricità stabilito all'articolo 9;

c) prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per la navigazione aerea, ad esclusione dell'aviazione privata da diporto, fino a quando tali prodotti sono obbligatoriamente esenti in conformità di impegni assunti sul piano internazionale.

Ai fini della presente direttiva, per «aviazione privata da diporto» si intende l'uso di un aeromobile da parte del suo proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarlo in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

Gli Stati membri possono limitare l'ambito di questa esenzione alle forniture di carboturbo (codice NC 2710 00 51);

d) prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburante per la navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), ma non in imbarcazioni private da diporto.

Ai fini della presente direttiva per «imbarcazioni private da diporto» si intende qualsiasi imbarcazione usata dal suo proprietario o dalla persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarla in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

2. Gli Stati membri possono circoscrivere l'ambito delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), ai trasporti internazionali ed intracomunitari. Inoltre, uno Stato membro può derogare alle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), nel caso in cui abbia stipulato un accordo bilaterale con un altro Stato membro. In tali casi gli Stati membri possono applicare un livello di imposizione inferiore al livello minimo stabilito nella presente direttiva.

Articolo 14

1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di imposizione:

a) ai prodotti energetici utilizzati sotto controllo fiscale nel quadro di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti rispettosi dell'ambiente o ai combustibili o carburanti derivati da risorse rinnovabili;

b) ai prodotti energetici di cui ai codici NC da 1507 a 1518, 2207 20 00 e 2905 11 00, 4401 e 4402;

c) alle forme di energia di origine solare, eolica, maremotrice, geotermica o derivate dalla biomassa o dai rifiuti;

d) alle forme di energia di origine idraulica prodotte in impianti idroelettrici di capacità inferiore a 10 MW;

e) al calore generato durante la produzione di elettricità;

f) ai prodotti energetici utilizzati per il trasporto di merci e passeggeri per ferrovia;

g) ai prodotti energetici utilizzati per la navigazione sulle vie navigabili interne, ma non in imbarcazioni private da diporto;

h) al gas naturale negli Stati membri in cui il mercato del gas è in corso di effettivo sviluppo, finché la quota del gas sul mercato domestico e industriale è inferiore al 10 % e per un periodo massimo di 10 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Gli Stati membri hanno facoltà di applicare le esenzioni o le riduzioni del livello di imposizione di cui al presente articolo rimborsando in tutto o in parte l'imposta versata.

3. Entro il 1° gennaio 2001 la Commissione riferisce al Consiglio in merito agli aspetti fiscali, economici, agricoli, energetici, industriali ed ambientali delle esenzioni o riduzioni concesse conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e presenta proposte intese eventualmente ad abrogarle, modificarle o ad estenderne il campo d'applicazione.

Articolo 15

1. Gli Stati membri possono rimborsare, in tutto o in parte, l'imposta pagata in relazione alle spese per nuovi investimenti effettuati da un'impresa per ottenere una più efficiente utilizzazione dell'energia, entro i limiti del 50 % delle spese ammissibili sostenute.

2. Gli Stati membri possono rimborsare, in tutto o in parte, l'imposta pagata da un'impresa su ciascuna parte dei suoi costi energetici non connessi ai trasporti qualora tali costi superino il 10 % dei suoi costi totali di produzione.

Tuttavia, nel caso delle imprese per le quali la quota dei costi energetici non connessi ai trasporti superi il 20 % dei costi totali di produzione, gli Stati membri rimborsano integralmente l'imposta suddetta pagata dall'impresa sulla quota eccedente il 10 % dei costi totali di produzione.

L'importo dell'imposta che rimane a carico dell'impresa, al netto dei rimborsi di cui ai due commi precedenti, non può tuttavia essere inferiore all'1 % del fatturato dell'impresa stessa.

3. Gli Stati membri possono anche rimborsare, in tutto o in parte, al produttore l'imposta pagata dal consumatore sull'elettricità e sul calore generato durante la produzione di elettricità, nel caso di elettricità ottenuta da prodotti designati all'articolo 14, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

Articolo 16

1. Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, gli Stati membri possono essere autorizzati ad applicare, in base a considerazioni politiche specifiche e per un periodo determinato, esenzioni o livelli di imposizione inferiori ai livelli minimi stabiliti nella presente direttiva.

In particolare, uno Stato membro può essere autorizzato ad applicare ai carburanti livelli di imposizione compresi tra il 100 % e il 60 % dei livelli minimi stabiliti nella presente direttiva al fine di compensare gli aumenti dei costi di trasporto derivanti dall'introduzione o dal mantenimento, su base non discriminatoria, di un sistema specifico di tariffe per il trasporto su strada dirette a compensare i costi esterni del trasporto come quelli per le infrastrutture, per lo snellimento del traffico o per la tutela dell'ambiente.

2. Lo Stato membro che intenda adottare un provvedimento di questo tipo ne dà comunicazione alla Commissione, fornendole inoltre tutte le informazioni pertinenti o necessarie, con una valutazione degli effetti sperati del provvedimento.

La Commissione esamina la richiesta, tenendo conto, tra l'altro, di considerazioni attinenti al corretto funzionamento del mercato interno, della necessità di garantire una concorrenza leale e della politica comunitaria in materia di ambiente e, se del caso, dei trasporti.

3. Le autorizzazioni in applicazione del paragrafo 1, primo comma, sono rilasciate conformemente alla procedura indicata in appresso.

Il provvedimento può essere autorizzato per un periodo di tre anni, rinnovabile; la decisione relativa è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

Qualora ritenga che le esenzioni o riduzioni di cui al paragrafo 1 non possono più essere mantenute, in particolare in base a considerazioni in merito ad una concorrenza leale o al corretto funzionamento del mercato interno o alla politica comunitaria in materia d'ambiente, la Commissione propone al comitato delle accise un progetto delle misure da adottare. La decisione in merito è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE.

In ogni caso, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni tre anni, la situazione delle esenzioni o riduzioni autorizzate conformemente al paragrafo 1 viene riesaminata sulla base di una relazione della Commissione e si determina, secondo la procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE, se tali esenzioni o riduzioni debbano essere, in tutto o in parte, abolite, modificate o estese.

4. Le autorizzazioni in applicazione del paragrafo 1, secondo comma, sono rilasciate conformemente alla procedura indicata in appresso.

Il provvedimento può essere autorizzato secondo la procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

La Commissione vigila sugli effetti delle decisioni prese in applicazione del paragrafo 1, secondo comma, e presenta ogni tre anni un relazione sull'applicazione delle misure da esse contemplate. Se la Commissione ritiene che occorra abolire o modificare le autorizzazioni esistenti, si applica la procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE.

5. Gli Stati membri hanno facoltà di applicare le esenzioni o le riduzioni del livello di imposizione di cui al presente articolo rimborsando in tutto o in parte l'imposta versata.

IV. Detenzione e circolazione dei prodotti

Articolo 17

1. Le disposizioni dei titoli II, III e IV della direttiva 92/12/CEE si applicano ai prodotti energetici tassativamente elencati in appresso:

a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, destinati ad essere utilizzati o messi in vendita come carburante per motori;

b) i prodotti di cui al codice NC 2207 20 00, destinati ad essere utilizzati o messi in vendita come carburante per motori;

c) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;

d) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 00 11 a 2710 00 78; per i prodotti di cui ai codici NC 2710 00 21, 2710 00 25 e 2710 00 59, tuttavia, le disposizioni relative al controllo e alla circolazione si applicano soltanto per i movimenti commerciali dei prodotti sfusi;

e) i prodotti di cui al codice NC 2711 (salvo 2711 11 00, 2711 21 00 e 2711 29 00);

f) i prodotti di cui al codice NC 2701 10;

g) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;

h) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, destinati ad essere utilizzati o messi in vendita come carburante per motori.

2. Se uno Stato membro constata che prodotti energetici diversi da quelli di cui al paragrafo 1 sono destinati ad essere utilizzati, sono messi in vendita o sono utilizzati come combustibile per riscaldamento o carburante per motori o sono comunque all'origine di frodi, evasioni o abusi, ne avvisa immediatamente la Commissione, la quale trasmette detta comunicazione agli altri Stati membri, entro un mese dal suo ricevimento. La decisione in merito all'opportunità di assoggettare o meno tali prodotti alle disposizioni relative al controllo e alla circolazione, di cui alla direttiva 92/12/CEE, viene quindi presa conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 della direttiva stessa.

3. Gli Stati membri possono, mediante accordi bilaterali, dispensare in tutto o in parte dalle misure di controllo di cui alla direttiva 92/12/CEE alcuni o tutti i prodotti di cui sopra, purché non siano contemplati dall'articolo 6 della presente direttiva. Tali accordi non riguardano gli Stati membri che non ne siano parte. Tutti gli accordi bilaterali suddetti devono essere notificati alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

V. Fatto generatore d'imposta ed esigibilità

Articolo 18

1. Senza pregiudizio delle disposizioni generali della direttiva 92/12/CEE che definiscono il fatto generatore d'imposta e le norme relative al pagamento, l'imposta sui prodotti energetici diventa esigibile anche all'atto del verificarsi di uno dei fatti generatori d'imposta di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della presente direttiva.

2. Ai fini della presente direttiva il termine «fabbricazione», di cui all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE, comprende se del caso anche l'«estrazione».

3. Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici di cui ai codici NC 2707, da 2709 a 2715, 2901, 2902 38 11 e 3817 non è considerato un fatto generatore d'imposta se tale consumo avviene ai fini della produzione.

4. Gli Stati membri possono anche stabilire che l'imposta sui prodotti energetici diventa esigibile quando si constati che non è o non è più rispettata una condizione di utilizzazione finale fissata dalla normativa nazionale per poter beneficiare di un livello di imposizione ridotto o dell'esenzione.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 92/12/CEE all'energia elettrica gli Stati membri possono considerare come immissione in consumo qualsiasi fase del processo di distribuzione dell'elettricità.

Articolo 19

In caso di variazione di una o più aliquote di imposizione, le riserve di prodotti energetici già immessi in consumo possono essere assoggettate ad un aumento o ad una riduzione dell'imposizione.

Articolo 20

Gli Stati membri possono rimborsare l'imposta già versata sui prodotti energetici contaminati o accidentalmente mescolati, rinviati ad un deposito fiscale per il riciclaggio.

Articolo 21

1. I prodotti energetici immessi in consumo in uno Stato membro, contenuti nei serbatoi normali degli autoveicoli commerciali e destinati ad essere utilizzati come carburante per tali veicoli o per il funzionamento dei sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali trasportati dagli stessi veicoli, non sono soggetti ad imposta in altri Stati membri.

2. Ai fini del presente articolo sono considerati «serbatoi normali» i serbatoi fissi per il carburante collegati direttamente al motore e/o gli impianti ausiliari che soddisfano i requisiti tecnici (limitatamente a quanto riguarda i serbatoi del carburante) del regolamento ECE n. 34 modificato dalla direttiva 70/221/CEE. La capacità totale dei serbatoi fissi non deve superare 1 500 litri per unità di trasporto e quella dei serbatoi installati su un rimorchio 500 litri. I serbatoi ausiliari sulle unità motrici si considerano direttamente collegati anche se il carburante deve passare attraverso il serbatoio di servizio. I serbatoi ausiliari di un rimorchio possono alimentare soltanto le attrezzature montate sul rimorchio. Il carburante può anche essere trasportato in appositi contenitori portatili, purché in volume non superiore a 60 litri per veicolo.

Per «contenitori per usi speciali» si intendono i contenitori dotati di speciali dispositivi per sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altri tipi di sistemi.

VI. Disposizioni finali

Articolo 22

1. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai livelli di imposizione che applicano ai prodotti di cui all'articolo 2 della presente direttiva al 1° gennaio di ogni anno e in occasione di qualsiasi modifica della normativa nazionale in materia. In particolare, gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti adottati e delle condizioni applicate per garantire la neutralità fiscale, quale descritta all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Se i livelli di imposizione applicati dagli Stati membri sono espressi in unità di misura diverse da quelle indicate per ogni prodotto negli articoli da 6 a 9, gli Stati membri notificano anche i livelli d'imposizione corrispondenti risultanti dalla conversione in tali unità.

Articolo 23

1. Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti adottati conformemente all'articolo 5, all'articolo 7, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 13, paragrafo 2 e agli articoli 14 e 15 della presente direttiva.

2. I provvedimenti di esenzione o riduzione fiscale, differenziazione delle aliquote e rimborso d'imposta contemplati dalla presente direttiva possono configurare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92 del trattato; in tal caso sono da notificare alla Commissione conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato stesso.

Le informazioni fornite alla Commissione in applicazione della presente direttiva non esonerano gli Stati membri dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

3. L'obbligo, sancito al paragrafo 1 del presente articolo, d'informare la Commissione in merito ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 5 della presente direttiva non esonera gli Stati membri dagli obblighi di notifica derivanti dalle disposizioni della direttiva 83/189/CEE.

Articolo 24

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinate dalla presente direttiva.

Articolo 25

Le direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE sono abrogate.

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva..

(1) Direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 12).

(2) Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 19).

(3) Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1).

ALLEGATO

LIVELLI MINIMI D'IMPOSIZIONE AL 1° GENNAIO 1998, E AL 1° GENNAIO 2000 E AL 1° GENNAIO 2002

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>