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Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES» CdR 389/97 fin

Gazzetta ufficiale n. C 180 del 11/06/1998 pag. 0072


Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES»

(98/C 180/13)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la decisione della Commissione di chiedere alle parti sociali, conformemente all'articolo 3 del Protocollo sociale, in quale misura desiderino aprire i negoziati sul tema del lavoro a tempo parziale/atipico;

visto l'accordo quadro sul tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra l'UNICE, il CEEP e la CES in data 6 giugno 1997;

vista la proposta della Commissione del 23 luglio 1997 () di trasformare detto accordo in una direttiva europea;

viste le conclusioni della presidenza al vertice di Amsterdam del 16 e 17 giugno;

vista la propria decisione in data 26 novembre 1997, conformemente all'articolo 198C, quarto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di formulare un parere in materia e di incaricare della preparazione la Commissione 8 «Coesione economica e sociale - Affari sociali e sanità pubblica»;

visto il progetto di parere (CdR 389/97 riv.) adottato dalla Commissione 8 in data 27 novembre 1997 (relatori: U. Ollander e S. Andersen),

ha adottato il 12 marzo 1998, nel corso della 22a sessione plenaria del 12 e 13 marzo 1998, il seguente parere.

1. Introduzione

L'accordo sul lavoro a tempo parziale risale a una proposta della Commissione del 16 agosto 1990 che rientrava, insieme ad altre, nel piano d'azione della Commissione inteso a porre in atto la Carta comunitaria sui diritti sociali fondamentali dei lavoratori.

La proposta iniziale comprendeva tre proposte di direttiva: una sulle condizioni di lavoro legate a certi rapporti di lavoro, un'altra, che è stata adottata, relativa a misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori assunti a titolo temporaneo e una terza concernente le distorsioni di concorrenza dovute a certi rapporti di lavoro.

La proposta è stata poi rimaneggiata dalla presidenza belga e presentata al Consiglio come proposta di direttiva riguardante forme particolari di occupazione. Detta proposta non è stata adottata. La successiva presidenza tedesca ha continuato ad elaborare la proposta belga ed è giunta a un nuovo testo di compromesso; neanche questo ha potuto essere adottato.

Solo quando la Commissione ha chiesto il parere delle parti sociali a livello europeo, ossia CEEP, UNICE e CES, conformemente all'articolo 3 del protocollo sulla politica sociale, sono stati compiuti progressi reali.

Le parti sociali hanno accettato l'incarico e avviato i negoziati entro il termine di nove mesi imposto dal protocollo al paragrafo 4 dell'articolo 3.

2. Svolgimento dei negoziati

Essendo in gioco considerevoli interessi economici legati alle trattative sulle condizioni del lavoro a tempo parziale, certo non stupisce il fatto che le parti sociali non siano riuscite a rispettare il termine di 9 mesi.

Esse hanno chiesto una proroga che la Commissione ha concesso.

Nel frattempo le parti sociali sono giunte a un accordo verso la metà di aprile 1997; tale accordo è stato siglato il 6 giugno 1997 dopo essere stato approvato dalle istanze competenti delle tre organizzazioni.

3. Oggetto dell'accordo quadro

L'accordo ha lo scopo di gettare le basi per l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nell'ambito del lavoro a tempo parziale e di migliorarne la qualità. L'accordo è inoltre inteso ad agevolare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale su base volontaria e a contribuire all'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro in modo da tener conto delle esigenze degli imprenditori e dei lavoratori.

4. Campo d'applicazione dell'accordo quadro

L'accordo è applicabile ai lavoratori a tempo parziale, come vengono definiti in base alle prassi in vigore a livello nazionale.

5. Contenuto dell'accordo quadro

L'accordo è incentrato sul principio di non discriminazione e sul principio inteso a creare reali possibilità per i lavoratori a tempo parziale.

L'accordo quadro apporta quindi un contributo sostanziale al miglioramento della posizione delle donne sul mercato del lavoro e, di conseguenza, contribuisce positivamente alla parità sul mercato del lavoro, sicché per un numero incredibilmente elevato di donne il lavoro a tempo parziale diventa una scelta possibile in situazioni nelle quali hanno bisogno di esercitare un'attività professionale.

Trattandosi di un accordo quadro, va segnalato che sul piano locale è possibile effettuare un adeguamento alla situazione reale del mercato del lavoro locale e regionale.

6. Sintesi e conclusione

Questo secondo accordo tra le parti sociali a livello europeo costituisce un'eccellente iniziativa per accrescere l'efficienza del mercato europeo del lavoro. L'accordo è l'espressione di un sottile equilibrio tra gli interessi dei datori di lavoro e quelli dei lavoratori. Occorrerà agire con molta cautela per evitare di rompere tale equilibrio.

Sebbene determinate richieste di miglioramento a vantaggio dei lavoratori a tempo parziale siano comprensibili, ad esempio quelle in materia di pensioni, occorre continuare a rispettare l'accordo nella sua forma attuale se si vuole che il mercato del lavoro continui a migliorare tramite convenzioni.

Il mercato del lavoro europeo si distingue nettamente da quello americano o da quello giapponese. Ma le esigenze di efficacia e di produttività sono le stesse su tutti i mercati del lavoro nel contesto della mondializzazione.

Il mercato europeo del lavoro può svilupparsi positivamente ed efficacemente per il tramite di convenzioni. Per questo va accolto con soddisfazione l'accordo quadro in oggetto, in quanto contributo costruttivo alla valorizzazione del tessuto locale e regionale.

Le province, gli enti locali e le regioni sono importanti datori di lavoro, con un notevole impatto sul mercato europeo del lavoro. Una parte considerevole di lavoratori a tempo parziale è occupata dalle province, dagli enti locali e dalle regioni. È pertanto decisivo e al tempo stesso concretamente interessante, che l'accordo sia un accordo quadro.

Le regioni, le province e gli enti locali ricavano da tale accordo la possibilità di rendere più efficace il proprio mercato del lavoro e di adeguarlo nella prospettiva di assicurare la crescita nell'occupazione.

Solo un'economia efficace, capace di mantenere o di moltiplicare il numero di posti di lavoro può assicurare l'occupazione; un'economia efficace presuppone un adeguamento alle condizioni regionali e locali, e gli eventuali oneri finanziari dovranno essere affrontati nel modo abituale nei diversi Stati membri.

Questo nuovo accordo quadro sul lavoro a tempo parziale rappresenta un importante contributo in tal senso. Per questo motivo il Comitato delle regioni lo accoglie con soddisfazione.

Bruxelles, 12 marzo 1998.

Il Presidente del Comitato delle regioni

Manfred DAMMEYER

() COM(97) 392 def.