51997IP0950

Risoluzione sulla detenzione negli Stati Uniti della cittadina italiana Silvia Baraldini

Gazzetta ufficiale n. C 371 del 08/12/1997 pag. 0214


B4-0950/97

Risoluzione sulla detenzione negli Stati Uniti della cittadina italiana Silvia Baraldini

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni del 17 novembre 1994 ((GU C 341 del 5.12.1994, pag. 173.)) e del 15 febbraio 1996 ((GU C 65 del 4.3.1996, pag. 164.)) sulla detenzione negli Stati Uniti della cittadina italiana Silvia Baraldini,

A. preoccupato sia dell'assenza di una risposta da parte delle autorità statunitensi che dall'esito negativo di un ricorso della detenuta alla commissione per la revisione delle pene (Parole Board) di Danbury, Connecticut,

B. allarmato dal deterioramento delle condizioni psicofisiche di Silvia Baraldini, in carcere da più di 14 anni, dopo la condanna a 43 anni per reati di presunta matrice terroristica che non includono peraltro un suo personale coinvolgimento in alcun fatto di sangue,

C. considerando che dopo l'approvazione della sua ultima risoluzione, avvenuta all'unanimità, è cresciuto nell'Unione europea il movimento di solidarietà dell'opinione pubblica che chiede il trasferimento di Silvia Baraldini in un carcere italiano conformemente alla convenzione di Strasburgo, firmata e ratificata dalla Repubblica italiana e dagli Stati Uniti,

1. chiede al Presidente degli Stati Uniti d'America, Bill Clinton, allo US Attorney General, Janet Reno e al Segretario di Stato, Madeleine Albright, di prendere atto del rischio di una crescente incomprensione, da parte dell'opinione pubblica europea, per le direttive seguite in questo caso dal governo di Washington e di disporre pertanto il trasferimento immediato di Silvia Baraldini in un carcere italiano;

2. ribadisce, in attesa di una nuova decisione in tal senso da parte del governo statunitense, la necessità che i governi italiano e statunitense facciano ricorso a una mediazione amichevole del Comitato per gli affari penali del Consiglio d'Europa, come previsto dall'articolo 23 della Convenzione di Strasburgo;

3. sottolinea come l'articolo 5 della Convenzione di Strasburgo prescriva tempi rapidi nell'accoglimento o nella reiezione delle domande di trasferimento dei detenuti;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo italiano, al Presidente degli Stati Uniti, allo Attorney General e al Segretario di Stato del governo federale degli Stati Uniti d'America.