Decisione relativa al progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e particelle inquinanti prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (C4-0627/97 95/0209(COD))
Gazzetta ufficiale n. C 014 del 19/01/1998 pag. 0025
A4-0413/97 Decisione relativa al progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e particelle inquinanti prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (C4-0627/97 - 95/0209(COD)) (Procedura di codecisione: terza lettura) Il Parlamento europeo, - visti il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e le dichiarazioni della Commissione a esso relativa (C4-0627/97 - 95/0209(COD)), - visto il suo parere in prima lettura ((GU C 308 del 20.11.1995, pag. 29.)) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(95)0350 ((GU C 328 del 7.12.1995, pag. 1.)), - vista la sua decisione concernente la posizione comune ((GU C 167 del 2.6.1997, pag. 22.)), - visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(97)0354 - C4-0367/97), - visto l'articolo 189 B, paragrafo 5, del trattato CE, - visto l'articolo 77, paragrafo 2, del suo regolamento, - vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A4- 0413/97), 1. approva il progetto comune e si richiama alla dichiarazione della Commissione; 2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 191, paragrafo 1, del trattato CE; 3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.