51997AP0385

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e del dipartimento francese della Guiana, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni (COM(97) 0389 C4-0451/97 97/0200(CNS))

Gazzetta ufficiale n. C 034 del 02/02/1998 pag. 0128


A4-0385/97

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e del dipartimento francese della Guiana, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni (COM(97)0389 - C4-0451/97 - 97/0200(CNS))

La proposta è approvata con i seguenti emendamenti:

(Emendamento 1)

Titolo

>Testo originale>

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e del dipartimento francese della Guiana, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni

>Testo dopo la votazione del PE>

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni

(Questa integrazione si applica a tutto il testo della proposta)

(Emendamento 2)

Quinto considerando

>Testo originale>

considerando che tali regioni sono caratterizzate da problemi di sviluppo specifici, tra cui i costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti a causa della posizione ultraperiferica delle regioni medesime; che, per mantenere la competitività di taluni prodotti della pesca rispetto ad altre regioni della Comunità, quest'ultima ha attuato nel settore alieutico azioni intese a compensare tali costi supplementari per il 1992 e il 1993; che a tali azioni ha fatto seguito, nel 1994 e nel periodo 1995-1997, l'adozione dei regolamenti (CE) n. 1503/94 e (CE) n. 2337/95 del Consiglio; che si è ravvisata la necessità di prevedere, a decorrere dal 1998, la proroga del regime di compensazione dei costi supplementari di taluni prodotti della pesca (tonno e specie demersali per le Azzorre; tonno, pesce sciabola nero e sgombro per Madera; tonno, sardina, sgombro, prodotti dell'acquacoltura, cefalopodi, sogliola e orata per le isole Canarie) gamberetti per la Guiana in materia di trasformazione e commercializzazione; che occorre pertanto adottare misure per il proseguimento delle azioni di cui sopra;

>Testo originale>

considerando che tali regioni sono caratterizzate da problemi di sviluppo specifici, tra cui i costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti a causa della posizione ultraperiferica delle regioni medesime; che, per mantenere la competitività di taluni prodotti della pesca rispetto ad altre regioni della Comunità, quest'ultima ha attuato nel settore alieutico azioni intese a compensare tali costi supplementari per il 1992 e il 1993; che a tali azioni ha fatto seguito, nel 1994 e nel periodo 1995-1997, l'adozione dei regolamenti (CE) n. 1503/94 e (CE) n. 2337/95 del Consiglio; che si è ravvisata la necessità di prevedere, a decorrere dal 1998, la proroga del regime di compensazione dei costi supplementari di taluni prodotti della pesca (tonno e specie demersali per le Azzorre; tonno, pesce sciabola nero e sgombro per Madera; tonno, sardina, sgombro, prodotti dell'acquacoltura, cefalopodi, sogliola e orata per le isole Canarie, gamberetti per la Guiana; tonno e pesce spada per la Riunione) in materia di trasformazione e commercializzazione; che occorre pertanto adottare misure per il proseguimento delle azioni di cui sopra;

(Emendamento 13)

Considerando quinto bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che, vista la natura eccezionale delle misure decise (l'inclusione dell'isola della Riunione) l'autorità di bilancio deve essere tenuta informata dell'applicazione del presente regolamento;

(Emendamento 3)

Considerando settimo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che è inderogabile il rispetto del limite minimo di 30 metri di profondità per la pesca sulla piattaforma continentale,

(Emendamento 4)

Articolo 1

>Testo originale>

E' istituito un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e del dipartimento francese della Guiana, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori.

>Testo dopo la votazione del PE>

E' istituito un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori.

(Emendamento 5)

Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)

>Testo originale>

a) 152 ECU per tonnellata di tonno destinato a essere commercializzato allo stato fresco, per una quantità massima di 10.400 t all'anno;

>Testo dopo la votazione del PE>

a) 152 ECU per tonnellata di tonno destinato a essere commercializzato allo stato fresco, per una quantità massima di 11.321 t all'anno;

(Emendamento 6)

Articolo 2, paragrafo 3, lettera b)

>Testo originale>

b) 56 ECU per tonnellata di tonno congelato per una quantità massima di 3.500 t all'anno;

>Testo dopo la votazione del PE>

b) 56 ECU per tonnellata di tonno congelato per una quantità massima di 1.000 t all'anno;

(Emendamento 7)

Articolo 2, paragrafo 3, lettera c)

>Testo originale>

c) 56 ECU per tonnellata di sardine e sgombri destinati alla congelazione, per una quantità massima di 7.000 t all'anno;

>Testo dopo la votazione del PE>

c) 56 ECU per tonnellata di sardine e sgombri destinati alla congelazione, per una quantità massima di 4.000 t all'anno;

(Emendamento 8)

Articolo 2, paragrafo 3, lettera d)

>Testo originale>

d) 105 ECU per tonnellata di sardine e sgombri destinati alla trasformazione, per una quantità massima di 10.500 t all'anno;

>Testo dopo la votazione del PE>

d) 105 ECU per tonnellata di sardine e sgombri destinati alla trasformazione, per una quantità massima di 12.100 t all'anno;

(Emendamento 11)

Articolo 2, paragrafo 4, comma unico bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

Onde rispettare il più possibile le risorse, tale aiuto può variare in funzione della dimensione dei gamberetti pescati, e ciò senza pregiudicare la dotazione di bilancio complessiva assegnata.

(Emendamento 14)

Articolo 2, paragrafo 4 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

4 bis. Per quanto concerne la Riunione, il regime di cui all'articolo 1 consiste nel pagamento di 1.000 ECU per tonnellata di tonno e di pesce spada, per una quantità massima di 1.000 t all'anno, a condizione che gli importi corrispondenti non siano dedotti dalla dotazione finanziaria relativa agli aiuti a favore delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e del Dipartimento francese della Guiana.

(Emendamento 15)

Articolo 4 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 4 bis

Entro il 1° maggio di ogni anno la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata di una scheda finanziaria aggiornata.

(Emendamento 16)

Articolo 6

>Testo originale>

Ogni tre anni, e per la prima volta il 1° gennaio 2001, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni una relazione sull'applicazione delle misure previste dal presente regolamento, se del caso corredata da proposte relative alle misure di adeguamento che dovessero rivelarsi necessarie per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

>Testo dopo la votazione del PE>

Ogni tre anni, e per la prima volta il 1° gennaio 2001, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni una relazione sull'applicazione delle misure previste dal presente regolamento, se del caso corredata da proposte relative alle misure di adeguamento che dovessero rivelarsi necessarie per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1. Tale relazione deve permettere una valutazione dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria ed economica, nonché dei risultati dell'analisi costo/benefici.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e del dipartimento francese della Guiana, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni (COM(97)0389 - C4-0451/97 - 97/0200(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(97)0389 - 97/0200(CNS) ((GU C 292 del 26.9.1997, pag. 5.)),

- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4- 0451/97),

- vista la relazione della Commissione sull'applicazione del regime di compensazione dei costi supplementari derivanti dalla situazione ultraperiferica che incidono sullo smercio di alcuni prodotti della pesca delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e del dipartimento francese della Guiana (COM(97)0388),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per i bilanci (A4-0385/97),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.