Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, le maggiorazioni mensili del prezzo d'intervento dei cereali (COM(97)0089 C4-0114/97 97/0087(CNS))
Gazzetta ufficiale n. C 200 del 30/06/1997 pag. 0108
A4-0173/97 Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997-1998, le maggiorazioni mensili del prezzo di intervento dei cereali (COM(97)0089 - C4-0114/97 - 97/0087(CNS)) La proposta è approvata con le seguenti modifiche: (Emendamento 1) Considerando secondo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che i requisiti qualitativi per l'ammissione dei cereali all'intervento incidono sia sul prezzo di mercato che sulle maggiorazioni mensili; che con la campagna 1996-1997 giunge a scadenza il regime che consente di ammettere all'intervento, a determinate condizioni, i cereali aventi un tenore di umidità del 15%; che è auspicabile mantenere detto regime anche nella campagna di commercializzazione 1997-1998 e che è quindi opportuno prorogare il regolamento (CEE) n. 689/92 (1); (1) GU L 74 del 20.3.1992, pag. 18. (Emendamento 2) Considerando terzo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che le colture proteiche hanno registrato negli ultimi due anni un calo del margine lordo e che è pertanto necessario migliorare il regime di sostegno onde assicurare una redditività comparabile con altri seminativi, (Emendamento 3) Articolo 1 >Testo originale> Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1766/92, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento il primo mese della campagna ammontano agli importi seguenti: (Tabella) >Testo dopo la votazione del PE> Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1766/92, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento il primo mese della campagna ammontano agli stessi importi della campagna di commercializzazione 1996/1997. (soppresso) (Emendamento 4) Articolo 1 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> Articolo 1 bis La Commissione presenta una proposta di proroga del regolamento (CEE) n. 689/92 per la campagna di commercializzazione 1997/1998, intesa a mantenere le disposizioni vigenti in materia di tenore massimo di umidità dei cereali ammessi all'intervento per la campagna di commercializzazione 1997/1998. Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, le maggiorazioni mensili del prezzo d'intervento dei cereali (COM(97)0089 - C4-0114/97 - 97/0087(CNS)) (Procedura di consultazione) Il Parlamento europeo, - vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(97)0089 - 97/0087(CNS) ((GU C 101 del 27.3.1997, pag. 1.)), - consultato dal Consiglio (C4-0114/97), - visto l'articolo 58 del suo regolamento, - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0173/97), 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi; 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione; 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.