Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (C4-0185/97 95/0207(COD)
Gazzetta ufficiale n. C 200 del 30/06/1997 pag. 0067
A4-0171/97 Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (C4-0185/97 - 95/0207(COD) (Procedura di codecisione: terza lettura) Il Parlamento europeo, - visti il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e le dichiarazioni congiunte del Consiglio e della Commissione a esso relative (C4-0185/97 - 95/0207(COD)), - visto il suo parere in prima lettura ((GU C 65 del 4.3.1996, pag. 69.)) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(95)0379 ((GU C 313 del 24.11.1995, pag. 7.)), - vista la sua decisione concernente la posizione comune ((GU C 320 del 28.10.1996, pag. 138.)), - visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(96)0535 - C4-0593/96), - visto l'articolo 189 B, paragrafo 5, del trattato CE, - visto l'articolo 77, paragrafo 2, del suo regolamento, - vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A4- 0171/97), 1. approva il progetto comune; 2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 191, paragrafo 1, del trattato CE; 3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.