51997AP0039

Risoluzione legislativa recante parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE, Euratom, CECA) del Consiglio che adegua e fissa una procedura d'adeguamento annuo dei tassi previsti dall'articolo 13 dell'Allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda le indennità giornaliere di missione all'interno del territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea (COM(96)0451 C4-0542/ 96 96/0232 (CNS))

Gazzetta ufficiale n. C 115 del 14/04/1997 pag. 0077


A4-0039/97

Proposta di regolamento (CE, Euratom, CECA) del Consiglio che adegua e fissa una procedura d'adeguamento annuo dei tassi previsti dall'articolo 13 dell'Allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda le indennità giornaliere di missione all'interno del territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea (COM(96)0451 - C4-0542/96 - 96/0232 (CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

Visto primo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

viste le prospettive finanziarie adottate nel quadro dell'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio,

(Emendamento 2)

Considerando quarto bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che nel quadro della cooperazione interistituzionale e segnatamente delle conclusioni sulla razionalizzazione delle spese amministrative è opportuno garantire criteri comuni per le disposizioni che regolamentano le spese di missione,

(Emendamento 3)

Considerando quinto bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che l'autorità di bilancio deve essere informata in merito agli adeguamenti annui mediante i documenti che corredano gli stati di previsione delle Istituzioni,

(Emendamento 4)

Considerando quinto ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che ogni Istituzione deve giustificare la dotazione destinata alle spese di missione nel suo stato di previsione, sulla base di un programma annuale di lavoro,

(Emendamento 5)

Considerando quinto quater (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che ogni Istituzione, nell'esercizio delle competenze ad essa conferite dal regolamento finanziario in materia di autonomia di esecuzione del bilancio, veglia a che siano rigorosamente applicati i principi di sana gestione finanziaria e, in particolare, quelli di economia e di rispetto del rapporto costo/efficacia,

(Emendamento 6)

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 13, paragrafo 9, capoverso aggiunto all'allegato VII

>Testo originale>

I tassi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adeguati annualmente, entro il 31 marzo, dalla Commissione in base agli indici del settore alberghiero, bar e ristoranti, pubblicati da Eurostat nel mese di novembre dell'anno precedente, e dei tassi di cambio corrispondenti. Essa ne informa le altre Istituzioni. La decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione.

>Testo dopo la votazione del PE>

I tassi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adeguati annualmente, entro il 31 marzo, dalla Commissione in base agli indici del settore alberghiero, bar e ristoranti, pubblicati da Eurostat nel mese di novembre dell'anno precedente, e dei tassi di cambio corrispondenti. La Commissione informa le altre Istituzioni circa i nuovi parametri da utilizzare nell'elaborazione del progetto di stato di previsione per l'esercizio finanziario n+1. L'autorità di bilancio, conformemente alla procedura di bilancio, stabilisce se si debbano applicare i nuovi tassi.

(Emendamento 7)

Articolo 1 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 1 bis

Ogni Istituzione allega allo stato di previsione annuale un giustificativo della sua richiesta di stanziamenti per le spese di missione, sulla base del suo programma annuale di lavoro, per settore di attività, includendo le spese relative alla formazione professionale. Tale giustificativo tiene conto della specificità di ciascuna Istituzione e fornisce informazioni su determinate misure e segnatamente sul conteggio delle indennità giornaliere di missione. Queste misure sono volte a garantire la rigorosa applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e, in particolare, di quelli di economia e di rispetto del rapporto costo/efficacia.

Risoluzione legislativa recante parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE, Euratom, CECA) del Consiglio che adegua e fissa una procedura d'adeguamento annuo dei tassi previsti dall'articolo 13 dell'Allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda le indennità giornaliere di missione all'interno del territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea (COM(96)0451 - C4-0542/96 - 96/0232 (CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(96) 0451 - 96/0232(CNS) ((GU C 349 del 20.11.1996, pag. 8.)),

- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 24 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee (C4-0542/96),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per i bilanci (A4-0039/97)

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.