51997AG1210(02)

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 42/97 definita dal Consiglio il 9 ottobre 1997 in vista dell'adozione della direttiva 97/.../CE del Consiglio, del ..., che modifica la direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988)

Gazzetta ufficiale n. C 375 del 10/12/1997 pag. 0025


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 42/97 definita dal Consiglio il 9 ottobre 1997 in vista dell'adozione della direttiva 97/. . ./CE del Consiglio, del . . ., che modifica la direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) (97/C 375/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

(1) considerando che l'obiettivo principale della direttiva 92/14/CEE (4) è di limitare l'utilizzazione di alcuni tipi di aerei a reazione subsonici civili;

(2) considerando che una definizione dei concetti principali contenuti nella direttiva dovrebbe eliminare le ambiguità quanto agli obiettivi e al campo d'applicazione della direttiva;

(3) considerando che la presente direttiva non priva i singoli Stati membri della possibilità di fare ricorso alle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alla rotta intracomunitaria (5), in conformità delle medesime;

(4) considerando che, tenuto conto dell'eccezionale situazione storica degli aeroporti che servono la conurbazione di Berlino e della vicinanza degli aeroporti di Berlino Tegel e Berlino Tempelhof al centro cittadino, è giustificata la temporanea esenzione di questi due aeroporti dall'applicazione di talune disposizioni della direttiva 92/14/CEE;

(5) considerando che è necessario restare fedeli allo spirito nel quale l'esenzione è stata inizialmente accordata ai veicoli immatricolati in paesi in via di sviluppo; che le disposizioni corrispondenti della suddetta direttiva dovrebbero dunque essere chiarite in tal senso;

(6) considerando che un'esenzione accordata ad un aereo di un paese in via di sviluppo dovrebbe andare a solo beneficio di quel paese;

(7) considerando che è necessario chiarire la possibilità di concessione di esenzioni motivate da ragioni di ordine economico;

(8) considerando che occorre precisare che uno Stato membro può solo stabilire un calendario di ritiro progressivo dal servizio degli aerei che non soddisfano le condizioni necessarie per quelli iscritti nel suo registro;

(9) considerando che alcuni Stati membri hanno concluso accordi con vettori di paesi terzi, che concedono a questi ultimi un'esenzione per il ritiro graduale degli aerei del capitolo 2 analoga a quella accordata ai vettori comunitari; che è opportuno che detti accordi non siano revocati;

(10) considerando che è di primaria importanza che l'allegato alla direttiva 92/14/CEE sia tenuto aggiornato e sia modificato a tempo debito; che gli emendamenti dovrebbero dunque essere formulati dalla Commissione, con l'assistenza di un comitato di regolamentazione;

(11) considerando che l'articolo 3 della direttiva 92/14/CEE accorda esenzioni agli aerei iscritti nei registri di nazioni in via di sviluppo e che gli aerei che beneficiano di queste esenzioni sono enumerati nell'allegato della stessa direttiva;

(12) considerando che è necessario modificare l'allegato della direttiva 92/14/CEE per aggiungervi aerei che, sebbene possano beneficiare di un'esenzione, non erano stati inclusi nell'allegato al momento dell'adozione della direttiva; che è inoltre necessario cancellare ogni indicazione relativa ad alcuni aerei che sono stati ritirati dal servizio, sono stati distrutti, o che comunque non possono più beneficiare dell'esenzione;

(13) considerando che occorre assolutamente impedire ogni impiego scorretto delle immatricolazioni; che l'attuale allegato indica il numero progressivo di serie dei singoli aerei attribuito dal costruttore;

(14) considerando che è importante garantire che le violazioni del diritto comunitario vengano represse in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo;

(15) considerando che, ai sensi dell'atto di adesione del 1994, l'Austria deve applicare la direttiva 92/14/CEE a decorrere dal 1° aprile 2002,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 Emendamenti

La direttiva 92/14/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto seguente paragrafo:

«3. Ai fini della presente direttiva, si intende per:

"vettore aereo", un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza d'esercizio valida;

"licenza d'esercizio", un'autorizzazione, rilasciata a un'impresa, che consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri, posta e/o merci, a pagamento e/o a nolo;

"vettore aereo comunitario", un vettore aereo titolare di una licenza d'esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (*);

"flotta complessiva di aerei subsonici civili a reazione", tutti gli aerei subsonici civili a reazione di cui il vettore aereo dispone, di sua proprietà oppure in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio per un periodo non inferiore ad un anno.

(*) GU L 240 del 24. 8. 1992, p. 1.»

2) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Anteriormente alla data di cui al paragrafo 2, l'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione non conformi alle disposizioni del paragrafo 1, lettera a), può essere limitata o esclusa negli aeroporti di Berlino Tegel e Berlin Tempelhof.»

3) Il testo dell'articolo 3, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

«b) questi aerei siano stati iscritti nel registro della rispettiva nazione in via di sviluppo indicata nell'allegato nell'anno di riferimento e continuino ad essere utilizzati direttamente o in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio da persone fisiche o giuridiche stabilite in detta nazione.»

4) All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

«L'esenzione di cui al comma precedente non si applica qualora un aereo venga dato in noleggio ad una persona fisica o giuridica stabilita in un paese diverso da quello menzionato per detto aereo nell'allegato.»

5) All'articolo 4, all'articolo 5, lettere c) e d) e all'articolo 6 il termine «compagnia aerea» è sostituito dal termine «vettore aereo».

6) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

1. Gli Stati membri possono limitare la radiazione dal loro registro nazionale di ogni indicazione relativa agli aerei che non rispondono ai requisiti definiti nel capitolo 3 dell'allegato 16 ad una percentuale annuale massima pari al 10 % della flotta complessiva di aerei subsonici civili a reazione di un vettore aereo comunitario.

2. Gli Stati membri non applicano le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 agli aerei mantenuti nel registro di uno Stato membro conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1.

3. Qualora, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente direttiva, uno Stato membro abbia applicato agli aerei iscritti nel registro di un paese terzo e operanti in detto Stato membro un'esenzione equivalente a quella di cui ai paragrafi 1 e 2, detta esenzione può continuare ad essere riconosciuta purché il vettore aereo risponda alle condizioni prescritte.»

7) Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 9 bis

Le modifiche all'allegato considerate necessarie al fine di garantire la piena conformità ai principi stabiliti nell'articolo 3 sono apportate mediante la procedura definita nell'articolo 9 ter, paragrafo 2.

Articolo 9 ter

1. La Commissione è assistita dal comitato previsto dal regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (*), che agisce conformemente alla procedura illustrata al paragrafo 2.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro 3 mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

(*) GU L 373 del 31. 12. 1991, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2176/96 (GU L 291 del 14. 11. 1996, pag. 15).»

8) L'allegato è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2 Regime delle sanzioni

Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano ogni misura necessaria per garantire l'attuazione di dette sanzioni. Le sanzioni così previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni pertinenti alla Commissione entro il 1° marzo 1999, e comunicano al più presto ogni ulteriore modifica che le riguardi.

Articolo 3 Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° marzo 1999 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. In applicazione delle disposizioni dell'articolo 168 dell'atto di adesione del 1994 e del suo allegato XIX (III), l'Austria mette in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 2002.

Articolo 4 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) GU C 309 del 18. 10. 1996, pag. 9.

(2) GU C 66 del 3. 3. 1997, pag. 4.

(3) Parere del Parlamento europeo del 11 marzo 1997 (GU C 115 del 14. 4. 1997, pag. 2), posizione comune del Consiglio del 9 ottobre 1997 e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicate nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 76 del 23. 3. 1992, pag. 21.

(5) GU L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DEGLI AEREI CHE BENEFICIANO DI UNA DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3

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MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Il 4 settembre 1996, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) (1).

Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere in data 27 novembre 1996 (2). Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura l'11 marzo 1997 (3).

In seguito a tali pareri la Commissione ha modificato la sua proposta, che ha trasmesso al Consiglio il 5 giugno 1997 (4).

Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune in applicazione dell'articolo 189 C del trattato il 9 ottobre 1997.

II. SCOPO DELLA PROPOSTA

La presente proposta modifica la direttiva 92/14/CEE il cui obiettivo principale è di limitare l'utilizzazione di alcuni tipi di aerei a reazione subsonici civili. L'allegato della direttiva contiene un elenco degli aerei dei paesi in via di sviluppo beneficiari di un'esenzione fino al 1° aprile 2002. Tuttavia alcuni aerei appartenenti a tali paesi, sebbene possano beneficiare dell'esenzione, non erano stati notificati alla Commissione al momento dell'adozione della direttiva e pertanto non erano stati inclusi nell'allegato.

Scopo principale della presente direttiva di modifica è pertanto aggiornare l'elenco degli aerei contenuto nell'allegato della direttiva. Le altre modifiche della direttiva 92/14/CEE sono per lo più finalizzate ad assicurare l'interpretazione uniforme della medesima in tutta la Comunità.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune adottata dal Consiglio corrisponde ampiamente alla proposta della Commissione.

La parte più importante della direttiva è l'allegato aggiornato, che elenca gli aerei iscritti nei registri di nazioni in via di sviluppo che beneficiano dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1.

Per evitare eventuali ambiguità circa l'obiettivo e il campo di applicazione della direttiva sono state introdotte varie definizione degli elementi chiave della direttiva (nuovo paragrafo 3 dell'articolo 1).

Tenuto conto dell'eccezionale situazione storica degli aeroporti che servono la conurbazione di Berlino e della vicinanza degli aeroporti di Berlino Tegel e Berlino Tempelhof al centro cittadino, questi due aeroporti sono esentati dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 92/14/CEE, che consente agli aerei di cui al capitolo 2 di continuare ad operare negli aeroporti della Comunità fino al 1° aprile 2002 (nuovo paragrafo 4 dell'articolo 2).

Per quanto riguarda gli aerei elencati nell'allegato della direttiva e pertanto esentati dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, è stato precisato che gli aerei che intendono beneficiare dell'esenzione non possono essere trasferiti da un registro di una nazione in via di sviluppo ad un altro [nuovo articolo 3, lettera b)].

Il diritto di uno Stato membro di stabilire un calendario di ritiro progressivo dal servizio degli aerei che non soddisfano le condizioni necessarie è limitato agli aerei iscritti nel suo registro e possono continuare ad essere riconosciute esenzioni equivalenti a paesi terzi se concesse anteriomente alla data di entrata in vigore della presente direttiva (nuovo articolo 7).

Affinché l'allegato possa essere tenuto aggiornato e modificato a tempo debito, tali emendamenti possono essere formulati dalla Commissione con l'assistenza di un comitato di regolamentazione (nuovi articoli 9 bis e 9 ter).

Gli Stati membri debbono infine determinare il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva (articolo 2).

IV. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Consiglio ha seguito la proposta modificata della Commissione su tutti i punti:

1. Emendamenti del Parlamento, accolti dal Consiglio e dalla Commissione

Gli emendamenti 3 e 7 sono stati accolti poiché rafforzano le condizioni per le quali rimane valida l'esenzione concessa agli aerei registrati in una nazione in via di sviluppo.

2. Emendamenti del Parlamento, non accolti dal Consiglio e dalla Commissione

- Gli emendamenti 1, 2 e 6, che avrebbero consentito agli Stati membri di limitare l'utilizzazione degli aerei più rumorosi in tutti gli aeroporti comunitari, non sono stati accolti in quanto sarebbero contrari all'approccio bilanciato adottato nella direttiva 92/14/CEE, che prevede un periodo transitorio fino al 1° aprile 2002;

- gli emendamenti 4 e 8 non sono stati accolti perché avrebbero prescluso il ricorso alla procedura del comitato per modificare l'allegato al fine di includervi un ristretto numero di aerei che potrebbero ottenere un'esenzione ai sensi dell'articolo 3;

- gli emendamenti 5 e 9 non sono stati accolti poiché l'Arabia Saudita è inclusa nell'elenco internazionale ufficiale dei paesi in via di sviluppo e i suoi aerei compresi nell'allegato soddisfano i criteri fissati dall'articolo 3.

V. EMENDAMENTI DEL CONSIGLIO, NON PROPOSTI DAL PARLAMENTO

Considerando

Il Consiglio ha rielaborato il preambolo in base agli emendamenti formulati in relazione alla proposta della Commissione. Il Consiglio ha inoltre aggiunto alcuni considerando per rispecchiare le nuove disposizioni introdotte nel testo.

Nuovo articolo 1, paragrafo 3 (definizioni)

Nella definizione di «flotta complessiva di aerei subsonici civili a reazione», i termini «accordo di noleggio» sono stati sostituiti dai termini «qualsiasi tipo di accordo di noleggio» per evitare eventuali ambiguità per quanto riguarda il tipo di accordo di noleggio contemplato da questa definizione.

Nuovo paragrafo 4 dell'articolo 2 (sistemi aeroportuali)

Il Consiglio non ha accettato la possibilità che sistemi aeroportuali limitino o escludano l'utilizzazione di taluni aerei subsonici civili a reazione in quanto tale disposizione avrebbe minacciato l'approccio bilanciato adottato nella direttiva 92/14/CEE, che prevede un periodo transitorio fino al 1° aprile 2002 e un calendario di ritiro progressivo dal servizio degli aerei non conformi.

Questa possibilità è stata tuttavia concessa agli aeroporti di Berlino Tegel e Berlino Tempelhof tenuto conto dell'eccezionale situazione storica e della loro vicinanza al centro cittadino.

Nuovo articolo 3, lettera b) (condizioni di esenzione)

Il Consiglio ha sostituito il termine «utilizzati» con i termini «utilizzati direttamente o in base a qualsiasi tipo di accordo di noleggio» allo scopo di precisare le condizioni in cui un aereo immatricolato in una nazione in via di sviluppo può beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 3.

Nuovo articolo 7 (piano di ritiro progressivo)

Il Consiglio ha apportato alcune modifiche di carattere redazionale per evitare qualsiasi ambiguità di interpretazione del presente articolo. Inoltre è stata inserita una disposizione concernente gli accordi vigenti con vettori di paesi terzi in quanto si è ritenuto opportuno non revocare tali accordi.

Nuovo articolo 9 ter (comitato)

Tenuto conto delle notevoli conseguenze di ogni emendamento dell'allegato sul campo di applicazione della direttiva, il Consiglio ha sostituito la procedura del Comitato consultivo con quella del comitato di regolamentazione di tipo IIIa.

Allegato (elenco degli aerei)

Il Consiglio ha effettuato alcune rettifiche redazionali (Egitto, n. di serie 19916; Nigeria, n. di serie 19664) ed ha soppresso l'unico aeromobile di questo elenco immatricolato in Uruguay in quanto non è più in servizio.

(1) GU C 309 del 18. 10. 1996, pag. 9.

(2) GU C 66 del 3. 3. 1997, pag. 4.

(3) GU C 115 del 14. 4. 1997, pag. 26.

(4) GU C 253 del 19. 8. 1997, pag. 3.