51997AG0409(04)

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 14/97 definita dal Consiglio il 27 gennaio 1997 in vista dell'adozione della decisione n. .../97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che adegua per la seconda volta la decisione n. 1110/94/CE, relativa al Quarto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998)

Gazzetta ufficiale n. C 111 del 09/04/1997 pag. 0088


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 14/97 definita dal Consiglio il 27 gennaio 1997 in vista dell'adozione della decisione n. . . ./97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . ., che adegua per la seconda volta la decisione n. 1110/94/CE, relativa al Quarto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (97/C 111/04)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 I, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando conformemente alla procedura dell'articolo 189 B del trattato (4),

considerando che l'articolo 1, paragrafo 3 della decisione n. 1110/94/CE (5) prevede che al più tardi il 30 giugno 1996 il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminino l'importo globale massimo della partecipazione finanziaria della Comunità al Quarto programma quadro e possano aumentarlo;

considerando che la relazione annuale 1996 sulle azioni di ricerca e di sviluppo tecnologico dell'Unione europea esamina lo stato di attuazione del Quarto programma quadro durante il primo anno, dimostrando che gli stanziamenti disponibili per il 1995 sono stati interamente impegnati e che il mondo della ricerca e l'industria ha espresso grandissimo interesse; considerando che ciò non ha consentito di sostenere alcuni progetti di alta qualità;

considerando che le prospettive finanziarie dell'Unione europea prevedono solo un limitato finanziamento supplementare del programma quadro di ricerca;

considerando che la Commissione ha assicurato che il supplemento finanziario deciso sarà in ogni caso limitato al massimale della rubrica 3 delle attuali prospettive finanziarie stabilite nell'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (6) e lascia impregiudicate le altre priorità di tale rubrica quali le reti transeuropee;

considerando che per assicurare che gli sforzi della ricerca possano continuare a contribuire alla competitività dell'industria europea a livello internazionale, alla qualità della vita e allo sviluppo sostenibile occorre decidere ulteriori finanziamenti per alcuni programmi specifici,

DECIDONO:

Articolo unico

1. L'importo globale massimo della partecipazione finanziaria della Comunità al Quarto programma quadro è aumentato di 100 milioni di ECU, da attribuire ad alcuni specifici programmi della prima azione del Quarto programma quadro secondo la ripartizione che figura nell'allegato I.

2. La decisione n. 1110/94/CE è modificata come segue:

- il primo comma dell'articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo:

«L'importo globale massimo della partecipazione finanziaria della Comunità al Quarto programma quadro è di 11 864 milioni di ECU. Di questi, 5 449 milioni di ECU sono per il periodo 1994-1996 e 6 415 milioni di ECU sono per il periodo 1997-1998.»

- L'allegato I è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì . . .

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) GU n. C 115 del 19. 4. 1996, pag. 13.

(2) GU n. C 212 del 22. 7. 1996, pag. 24.

(3) GU n. C 337 dell'11. 11. 1996, pag. 55.

(4) Parere del Parlamento europeo del 18 giugno 1996 (GU n. C 198 dell'8. 7. 1996, pag. 40), posizione comune del Consiglio del 27 gennaio 1997 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del. . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(5) GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1. Decisione adeguata dalla decisione n. 616/96/CE (GU n. L 86 del 4. 4. 1996, pag. 63).

(6) GU n. C 331 del 7. 12. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

«ALLEGATO I

QUARTO PROGRAMMA QUADRO (1994-1998)

IMPORTI E RIPARTIZIONE

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

»

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Il 2 febbraio 1996, la Commissione ha trasmesso una proposta di decisione che adegua per la seconda volta la decisione n. 1110/94/CE relativa al Quarto programma quadro di RST, modificata dalla decisione n. 616/96/CE, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3 di detta decisione (1) (2). La presente proposta è basata sull'articolo 130 I, paragrafi 1 e 2 del trattato.

Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere sulla proposta il 18 giugno 1996.

Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere il 29 maggio 1996 e il Comitato delle regioni il 13 giugno 1996.

Il 27 settembre 1996, per tener conto del parere del Parlamento europeo, la Commissione ha presentato una proposta modificata.

Successivamente, con lettera del Commissario Cresson al Consiglio e al Parlamento europeo in data 13 novembre 1996, confermata ufficialmente durante il Consiglio del 5 dicembre 1996, la Commissione ha riveduto la sua proposta riducendo a 100 milioni di ECU l'importo per il finanziamento supplementare del Quarto programma quadro. La Commissione ha inoltre proposto di utilizzare tale importo per un rifinanziamento selettivo di programmi specifici al fine di permettere il finanziamento di certi temi di ricerca nell'ambito della prima azione del Quarto programma quadro.

Il Consiglio, conformemente all'articolo 189 B del trattato, ha adottato la propria posizione comune il 27 gennaio 1997.

II. POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Nell'adottare la posizione comune, il Consiglio sottolinea che la presente decisione non deve in nessun modo pregiudicare le future decisioni sul contenuto e sul finanziamento del Quinto programma di RST.

La posizione comune del Consiglio è ampiamente conforme alla proposta riveduta della Commissione del 13 novembre 1996 per quanto riguarda sia l'importo globale di 100 milioni di ECU, sia la ripartizione dei fondi tra i vari programmi e le varie attività.

a) Riguardo all'importo globale, il Consiglio considera realistica la proposta riveduta della Commissione, e ha quindi deciso di accettare l'importo di 100 milioni di ECU.

Va ricordato che, nel presentare la proposta iniziale, la Commissione aveva osservato che l'importo proposto di 700 milioni di ECU (per entrambi i programmi quadro CE e CEEA) era subordinato a un sostanzioso aumento del massimale della categoria 3 delle prospettive finanziarie. Tuttavia, vista la decisione del Consiglio di lasciare immutate le prospettive finanziarie per il 1998 e il 1999, l'importo non corrispondeva più alla realtà del bilancio. Il Consiglio ha esaminato la proposta riveduta della Commissione, per un importo di 100 milioni di ECU, nel contesto del bilancio e ha concluso che tale importo è compatibile con l'attuale massimale della categoria 3 - salvo un esame urgente e particolareggiato, da parte sua, delle pressioni che saranno esercitate su tale categoria nel rimanente periodo di finanziamento - considerate anche le esigenze di finanziamenti supplementari di altri settori d'intervento.

b) Quanto alla scelta delle attività oggetto di finanziamento supplementare e alla ripartizione dei fondi tra di esse, il Consiglio condivide il parere della Commissione secondo cui, data la ridotta entità del supplemento, i fondi dovrebbero essere ripartiti fra un minor numero di attività, in modo da raggiungere una massa critica e produrre di conseguenza un impatto notevole sui settori di ricerca prescelti.

A questo proposito, si è anche tenuto conto degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, in particolare di quelli riguardanti le malattie riconducibili alle TSE, i vaccini e le mine antipersona.

- Per quanto riguarda le TSE, secondo il Consiglio, fermo restando il suo sostegno a un ulteriore sforzo di ricerca in questo settore, le possibilità che il settore di ricerca sulle TSE assorba da solo i 35 milioni di ECU proposti dalla Commissione sono limitate. Inoltre, sempre a suo parere e in linea con l'emendamento 65 del Parlamento europeo, si dovrebbe sostenere ulteriormente anche la ricerca sui vaccini e le malattie virali, nell'ambito dei programmi specifici Biomed e Biotech. Pertanto, esso ha convenuto che lo stanziamento di 35 milioni di ECU debba coprire tanto le TSE quanto i vaccini e le malattie virali.

- Relativamente alle mine antipersona, il Consiglio concorda con il Parlamento europeo (cfr. emendamenti 22, 25, 26, 27, 28, 31 e 33) sulla necessità di un finanziamento supplementare per la ricerca in questo settore, come proposto anche dalla Commissione.

(1) Tale articolo recita: «alla luce di una valutazione dello stato di attuazione del programma quadro, del suo contributo alla competitività dell'industria comunitaria a livello internazionale, del rapporto costi-benefici e dell'evoluzione delle prospettive finanziarie dell'Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano l'importo globale massimo, che potrà essere eventualmente aumentato fino a 12 359 milioni di ECU.»

(2) Alla stessa data, la Commissione aveva anche trasmesso una proposta di decisione del Consiglio che modifica per la seconda volta la decisione 94/268/Euratom relativa al programma quadro per le azioni di ricerca e di insegnamento per la Comunità europea dell'energia atomica (1994-1998), basata sull'articolo 7 del trattato CEEA. Il Consiglio aveva deciso di consultare a titolo facoltativo il Parlamento europeo, che ha espresso il suo parere il 18 giugno 1996.