51997AC0592

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali»

Gazzetta ufficiale n. C 287 del 22/09/1997 pag. 0021


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali» () (97/C 287/06)

Il Consiglio, in data 19 febbraio 1997, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 75, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Trasporti e comunicazione», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Wright, in data 5 maggio 1997.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 28 maggio 1997, nel corso della 346a sessione plenaria, con 90 voti favorevoli, 1 contrario e 4 astensioni, il seguente parere.

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Il Comitato approva la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la Direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori. Il Comitato appoggia inoltre gli obiettivi principali del testo in esame, ed in particolare: a) elaborazione di misure provvisorie per applicare la direttiva modificata nei nuovi Stati membri Austria, Finlandia e Svezia; b) miglioramento delle disposizioni per valutare la capacità finanziaria, l'onorabilità e l'idoneità professionale, per appianare le differenze in materia ancora esistenti tra gli Stati membri smantellando in tal modo gli squilibri che hanno comportato distorsioni della concorrenza; nonché c) estensione del campo d'applicazione della direttiva agli autoveicoli con un carico utile autorizzato inferiore alle 3,5 tonnellate o un peso totale a carico autorizzato inferiore a 6 tonnellate.

1.2. Dato che la Direttiva 96/26/CE ha lo scopo di codificare alcune direttive precedenti [74/561/CEE (); 74/562/CEE (); 77/796/CEE ()], tutte approvate dal Comitato nei relativi pareri, il presente parere si limita a commentare unicamente le modifiche alla Direttiva 96/26/CE.

2. Osservazioni di carattere specifico

2.1. Il Comitato accetta la giustificazione dell'azione a livello comunitario, prende atto del progresso compiuto nella creazione di un mercato comune per i trasporti su strada, ed accetta l'opinione della Commissione stando alla quale l'armonizzazione è ostacolata dalle discrepanze che permangono tra le legislazioni degli Stati membri. In tale ottica e tenendo conto del fatto che le licenze nazionali verranno sostituite da una licenza dell'Unione europea nel 1998, c'è urgente necessità di agire a livello comunitario per rimuovere i fattori di distorsione della concorrenza, allo scopo di creare per i trasportatori su strada condizioni più giuste per l'esercizio della professione.

2.2. Il Comitato concorda pienamente con la Commissione nel considerare che i miglioramenti nella valutazione dell'idoneità professionale potranno migliorare il livello delle conoscenze dei trasportatori e sono nell'interesse dei trasportatori medesimi, della sicurezza stradale, dell'ambiente, degli spedizionieri e, in ultima analisi, dell'intera società in generale.

2.3. Il Comitato riconosce la necessità d'ampliare il campo d'azione della direttiva a seguito della tendenza generale verso la deregolamentazione, la liberalizzazione in corso del cabotaggio nel settore dei trasporti e l'espansione dei servizi di trasporto indotta dal mercato.

2.4. Il Comitato appoggia le proposte specifiche che ampliano il campo d'azione della Direttiva 96/26/CE, e nella fattispecie:

- Articolo 2, paragrafo 1;

- Articolo 3, paragrafo 2, lettere a e c; paragrafo 4, punto 1;

- Articolo 5, così come modificato e nuovo punto 3;

- Articolo 6, con i due nuovi punti aggiunti al paragrafo 1;

- Articoli 7/8 e 10, così come modificati;

- Allegati (parti I e II), così come proposti.

2.5. Per quanto riguarda le modifiche proposte all'articolo 3, lettera c, il Comitato ritiene che vadano ulteriormente aumentati i requisiti finanziari, intesi a valutare la capacità finanziaria dei trasportatori. Il Comitato nota le significative differenze esistenti tra gli Stati membri in materia, elencate nella relazione della Commissione al Consiglio (COM(93)341 def.). Il Comitato propone pertanto che i requisiti finanziari di cui al nuovo paragrafo 3, lettera c, debbano venir regolarmente riveduti in futuro, almeno una volta ogni cinque anni, per garantire che venga almeno mantenuto il valore reale di tali soglie.

2.6. Il Comitato esprime soddisfazione per il maggior rilievo che la Commissione sta assegnando alla competenza ed alle conoscenze di diritto e gestione commerciale nell'ambito del testo proposto per gli allegati I e II. Tuttavia per quanto riguarda le modifiche proposte all'articolo 3, paragrafo 4, il Comitato, pur ritenendo che l'acquisizione di conoscenze e competenze nei termini descritti nell'articolo e definiti con maggior ampiezza negli allegati (parti I e II) rappresenti una condizione necessaria è convinto che ciò non fornisca né una prova né una garanzia sufficienti della reale applicazione delle conoscenze e delle competenze in questione. A tal scopo il Comitato propone che la valutazione dei trasportatori venga effettuata dalle autorità competenti in maniera da garantire che soddisfino correttamente ai requisiti elencati nell'articolo 3, punto 1, conformemente alle procedure di valutazione indicate nei due nuovi punti dell'articolo 6, paragrafo 1, e cioè una valutazione quinquennale con un'ulteriore valutazione tra il secondo ed il terzo anno di ciascun periodo quinquennale.

2.7. Infine il Comitato desidera richiamare l'attenzione sul crescente coinvolgimento dei trasportatori nel commercio bilaterale concernente merci e passeggeri tra gli Stati membri ed i PECO. In uno spirito d'armonizzazione, obiettivo che continua ad essere perseguito nell'UE, e per evitare prassi che possano portare a distorsioni della concorrenza, e per promuovere condizioni uguali per tutti, il Comitato chiede alla Commissione ed al Consiglio di esaminare con urgenza la possibilità di estendere l'influenza della direttiva in esame ai trasportatori situati nei PECO coinvolti nel commercio bilaterale con gli Stati membri.

Bruxelles, 28 maggio 1997.

Il Presidente del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS

() GU C 95 del 24. 3. 1997, pag. 66.

() Direttiva 74/561/CEE, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada (GU L 308 del 19. 11. 1974, pag. 18); Parere del CES: GU C 49 del 17. 5. 1968, pag. 2.

() Direttiva 74/562/CEE, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada (GU L 308 del 19. 11. 1974, pag. 23); Parere del CES: GU C 26 del 28. 2. 1969, pag. 8.

() Direttiva 77/796/CEE per il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli di trasportatore su strada di merci e di persone (GU L 334 del 24. 12. 1977, pag. 35); Parere del CES: GU C 197 del 23. 8. 1976, pag. 35.