51996PC0715

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 93/113/CE relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali /* COM/96/0715 DEF - CNS 97/0014 */

Gazzetta ufficiale n. C 095 del 24/03/1997 pag. 0030


Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 93/113/CE relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali (97/C 95/04) (testo rilevante ai fini del SEE) COM(96) 715 def. - 97/0014 (CNS)

(Presentata dalla Commissione il 9 gennaio 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il tratto che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/66/CE della Commissione (2), fissa i principi relativi all'ammissione e all'utilizzazione degli additivi;

considerando che la direttiva 93/113/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali (3), autorizza gli Stati membri a consentire temporaneamente l'utilizzazione e la commercializzazione di tali prodotti purché, in base ai dati disponibili, essi non presentino rischi per la salute umana o degli animali;

considerando che ai sensi della direttiva 93/113/CE deve essere adottata, anteriormente al 1° gennaio 1997, una decisione in merito ai fascicoli che gli Stati membri hanno presentato anteriormente al 1° gennaio 1996, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione comunitaria conformemente al disposto della direttiva 70/524/CEE;

considerando che, dato l'elevato numero di fascicoli presentati dagli Stati membri, non è possibile prendere decisioni in piena conoscenza di causa riguardo a tutte le domande di autorizzazione entro il 31 dicembre 1996; che occorre rinviare di un anno la data entro cui prendere le suddette decisioni affinché, la Commissione e gli Stati membri dispongano del tempo necessario per istruire adeguatamente i fascicoli che sono stati loro presentati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 5 della direttiva 93/113/CE del Consiglio la data del 1° gennaio 1997 è sostituita con quella del 1° gennaio 1998.

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo a quello sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 272 del 25. 10. 1996, pag. 32.

(3) GU n. L 334 del 31. 12. 1993, pag. 17.