Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica dell'allegato della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi /* COM/96/0506 DEF */
Gazzetta ufficiale n. C 335 del 06/11/1997 pag. 0009
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica dell'allegato della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (97/C 335/08) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(96) 506 def. (Presentata dalla Commissione il 18 ottobre 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (1), in particolare l'articolo 11, vista la proposta della Commissione, considerando che la direttiva 91/492/CEE, al capitolo V dell'allegato, fissa i limiti accettabili per due tipi di tossine marine pericolose per la salute pubblica; considerando che esistono prove scientifiche che una nuova tossina marina «Amnesic Shellfish Poisoning» (ASP), in grado di mettere in pericolo la salute dei consumatori, è comparsa nelle zone di produzione dei molluschi bivalvi; considerando che le prescrizioni sanitarie riguardanti i molluschi bivalvi vivi, di cui al capitolo V dell'allegato della direttiva 91/492/CEE, devono essere adattate per tener conto della nuova tossina marina; considerando che è necessario fissare, per la nuova tossina marina, un limite accettabile che consenta di proteggere la salute pubblica, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato della direttiva 91/492/CEE è modificato come segue: Al capitolo V è aggiunto il seguente punto 7 bis): «7 bis) Il tenore di "Amnesic Shellfish Poisoning" (ASP) nelle parti commestibili dei molluschi (corpo intero o parti consumabili separatamente) non deve superare i 20 ìg di acido domoico per grammo secondo il metodo di analisi HPLC.» Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. (1) GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.