51996PC0489

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico /* COM/96/0489 DEF - CNS 96/0244 */

Gazzetta ufficiale n. C 342 del 14/11/1996 pag. 0009


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico (96/C 342/07) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(96) 489 def. - 96/0244(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 14 ottobre 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il regime transitorio di accesso alle acque si applica fino alla data di applicazione del regime comunitario dei permessi di pesca;

considerando che tale regime presuppone la definizione di misure comunitarie volte a stabilire le condizioni di accesso alle zone e alle risorse e di esercizio delle attività di pesca;

considerando che è necessario raccogliere i dati relativi allo sforzo di pesca dei pescherecci comunitari nelle zone alle quali si applica il regime, in modo da conseguire una migliore conoscenza dello sfruttamento di tali zone di pesca;

considerando che la vigilanza sullo sforzo di pesca compete agli Stati membri di bandiera; che è quindi necessario garantire la trasparenza e l'equità delle modalità di gestione e di controllo;

considerando che la vigilanza sullo sforzo di pesca nel Mar Baltico non pregiudica la fissazione, da parte del Consiglio, dei livelli degli sforzi di pesca conformemente alla procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, in particolare per tener conto della situazione degli stock nella zona di cui trattasi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità relative all'instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nelle zone di pertinenza della Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico (sottodivisioni 22-32) poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri.

Il regime di gestione dello sforzo di pesca è instaurato con effetto dal 1° gennaio 1998.

Articolo 2

1. Gli Stati membri redigono l'elenco nominativo dei pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati ad esercitare l'attività di pesca nelle zone di pesca di cui all'allegato.

2. Gli Stati membri possono successivamente includere altri pescherecci nel loro elenco nominativo, a condizione che esistessero dei diritti di pesca al momento in cui l'elenco nominativo era stato redatto.

3. Gli Stati membri possono successivamente sostituire i pescherecci iscritti nel loro elenco nominativo.

Articolo 3

Conformemente al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (1), ogni Stato membro rilascia permessi di pesca speciali ai pescherecci che battono la sua bandiera e che esercitano attività di pesca nelle zone di cui all'allegato.

Articolo 4

1. Entro il 30 marzo 1997 gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative agli elenchi nominativi di cui all'articolo 2.

2. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione qualsiasi modifica apportata alle informazioni di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione trasmette le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 agli Stati membri.

Articolo 5

Ove del caso, il Consiglio potrà fissare, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, livelli dello sforzo di pesca tenendo conto in particolare della situazione degli stock nelle zone di pesca di cui all'allegato.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano le misure atte a consentire il controllo a posteriori dello sforzo di pesca dei pescherecci battenti la loro bandiera nelle zone di pesca di cui all'allegato.

2. Anteriormente al 31 dicembre 1997 il Consiglio delibera su una proposta che la Commissione avrà presentato entro il 30 giugno 1997, relativa alla modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare con riguardo al titolo II bis concernente la registrazione dei dati sullo sforzo di pesca nel giornale di bordo, alle procedure di trasmissione degli elenchi nominativi alla Commissione, alla raccolta dei dati sullo sforzo di pesca da parte degli Stati membri, nonché alla trasmissione alla Commissione dei dati aggregati relativi allo sforzo di pesca, in modo da garantire l'osservanzadel regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al presente regolamento.

Articolo 7

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai pescherecci di lunghezza tra le perpendicolari superiore a 15 metri.

2. Lo sforzo di pesca rappresentato dai pescherecci di dimensioni inferiori a tale limite è valutato globalmente per ciascun tipo di pesca.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 171 del 6. 7. 1994, pag. 7.

(1) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>