51996PC0433

Proposta modificata di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO Aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo /* COM/96/0433 DEF - SYN 95/0166 */

Gazzetta ufficiale n. C 323 del 29/10/1996 pag. 0007


Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio - Aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo (1) (96/C 323/06) COM(96) 433 def. - 95/0166(SYN)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 4 settembre 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

considerando che la capacità della maggior parte dei paesi in via di sviluppo di progredire dal punto di vista socioeconomico incontra numerosi ostacoli, tra cui l'elevato tasso di crescita demografica; che in tali paesi sono stati approvati programmi nazionali in materia di frequenza delle nascite;

considerando un piano d'azione è stato adottato al Cairo nel 1994 durante la conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo,

considerando che, con le risoluzioni dell' 11 novembre 1986 «Popolazione e sviluppo» e del 18 novembre 1992 «La pianificazione familiare nelle politiche demografiche dei paesi in via di sviluppo», il Consiglio ha riconosciuto la necessità di soddisfare la domanda urgente di servizi di pianificazione familiare, pur sottolineando la necessità di aiutare i paesi in via di sviluppo ad attuare programmi demografici globali che tengano conto dei vari fattori che influenzano il contenimento della fecondità;

considerando che l'audizione del Parlamento europeo del 25 novembre 1993 ha evidenziato le complesse relazioni tra demografia e sviluppo e che, entro certi limiti, l'aumento della popolazione può favorire il progresso economico, ma che gli elevatissimi tassi di crescita osservati in alcuni paesi in via di sviluppo non consentono di far fronte alle esigenze che ne derivano e di offrire prospettive di sviluppo equilibrato, soprattutto in materia ambientale;

considerando che, nell'attuale contesto di mondializzazione degli scambi, le questioni relative alla popolazione rappresentano un elemento dell'interdipendenza mondiale;

considerando che alcuni paesi in via di sviluppo sono entrati in una fase di transizione demografica segnalata da un calo significativo dell'indice di fecondità, che rispecchia un'evoluzione dei comportamenti a favore di nuclei familiari più ridotti;

considerando che, in materia di fecondità, la libertà di scelta individuale di uomini e donne rappresenta un importante elemento di progresso e sviluppo;

considerando che dal 1990 la Comunità partecipa, con azioni specifiche e pilota, al finanziamento di progetti che perseguono tali obiettivi e che, in base al piano d'azione della conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo del Cairo, è opportuno che la Comunità intensifichi le proprie iniziative in materia di cooperazione specifica;

considerando che la Comunità incoraggia il diritto di scelta dell'individuo in merito al numero di figli e alla frequenza delle nascite e condanna qualsiasi violazione dei diritti dell'uomo sotto forma di aborto obbligatorio, sterilizzazione forzata, infanticidio, rifiuto, abbandono e maltrattamenti inflitti a bambini indesiderati quale mezzo di controllo demografico;

considerando che la Comunità europea si è impegnata a proseguire l'opera della conferenza del Cairo, segnatamente fornendo un maggiore sostegno finanziario ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo;

considerando che occorre rispettare rigorosamente, durante l'attuazione della cooperazione, la decisione adottata nel corso della conferenza del Cairo, in base alla quale non dev'essere assolutamente incoraggiato l'aborto come metodo di pianificazione familiare;

considerando che occorre permettere ai paesi beneficiari di avviare politiche demografiche equilibrate compatibili con lo sviluppo sostenibile, nonché di mettere a punto strategie intese a conferire il potere di decisione alle donne e a promuovere la parità tra i sessi, fattori decisivi per il ricorso alla pianificazione familiare, mediante azioni a carattere sociale, economico e culturale, in particolare nei settori chiave della sanità e dell'istruzione;

considerando che, per essere davvero efficaci, tali politiche demografiche devono inserirsi nel più ampio contesto delle misure di lotta contro la povertà e contro le minacce che incombono sull'ambiente;

considerando che l'efficacia delle nuove azioni in tal senso è strettamente legata a uno sviluppo economico e sociale sostenibile che consenta l'inserimento armonioso e progressivo dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale;

considerando che il ruolo delle organizzazioni non governative è determinante per la riuscita delle politiche in materia di sanità, istruzione e pianificazione, rivolte in particolare a donne e adolescenti;

considerando che il presente programma deve essere finanziato sul bilancio comunitario sotto forma di aiuti non rimborsabili;

considerando che devono essere determinate le modalità e le regole di gestione di tale forma di cooperazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità attua azioni di cooperazione al fine di sostenere programmi e politiche demografiche nei paesi in via di sviluppo.

Articolo 1 bis

La problematica della popolazione verrà progressivamente inserita nei vari punti della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo.

Articolo 2

1. Le azioni da finanziare nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 1 dovranno tener conto dei seguenti obiettivi prioritari:

- consentire alle donne e agli uomini di scegliere liberamente, con cognizione di causa, il numero di figli che desiderano e la frequenza delle nascite;

- contribuire a creare un ambiente socioculturale, economico ed educativo, in particolare per le donne e gli adolescenti, favorevole al libero esercizio di tale scelta, segnatamente condannando ed eliminando qualsiasi forma di violenza e sevizia sessuale che attenta alla loro dignità e alla loro salute;

- aiutare a sviluppare o a riformare i sistemi sanitari per migliorare l'accessibilità e la qualità dell'assistenza alla salute riproduttiva e in tal modo ridurre notevolmente i rischi sanitari per le donne e i bambini.

2. L'aiuto comunitario può essere assegnato a progetti comprendenti attività riguardanti:

- il sostegno alla creazione e allo sviluppo dell'assistenza alla salute riproduttiva e i servizi di pianificazione familiare, nell'ambito di politiche attuate dai governi, dagli organismi internazionali e dalle ONG, rivolte segnatamente ai gruppi in cui tale problematica è più sentita, ad esempio gli adolescenti;

- il sostegno all'azione nei settori dell'istruzione femminile e della sanità, che si tratti della definizione, dell'applicazione o del finanziamento delle politiche;

- il miglioramento dell'assistenza alla salute riproduttiva, in termini di maternità senza rischi, assistenza perinatale, pianificazione familiare, prevenzione e cura delle malattie trasmissibili sessualmente, compreso l'AIDS, per quanto riguarda infrastrutture, attrezzature, rifornimenti o formazione;

- il sostegno alle campagne d'informazione, istruzione e sensibilizzazione onde favorire, in particolare, la presa di coscienza dei vantaggi che l'accelerazione della transizione demografica può offrire all'intera società;

- lo sviluppo dell'organizzazione comunitaria, del settore associativo, delle organizzazioni non governative locali e della cooperazione Sud/Sud per l'attuazione dei programmi, nonché per lo scambio di esperienze e il sostegno delle reti di cooperazione fra partner;

- la politica delle famiglia, compresa l'informazione su metodi contraccettivi affidabili e legali.

Articolo 3

I beneficiari dell'aiuto e i partner della cooperazione comprenderanno non soltanto Stati e regioni, ma anche servizi decentrati, organizzazioni regionali, agenzie governative, comunità tradizionali o locali, industrie e operatori privati, comprese cooperative ed organizzazioni non governative locali e degli Stati membri, nonché associazioni rappresentative delle popolazioni locali.

Articolo 3 bis

Le donne, elemento centrale di uno sviluppo umano sostenibile, saranno chiamate a partecipare all'elaborazione, alla programmazione, all'attuazione e alla valutazione di tutti i progetti e programmi demografici.

Articolo 3 ter

Le azioni di cooperazione vengono realizzate sulla base di un dialogo con le autorità nazionali, regionali e locali interessate, onde evitare l'imposizione di politiche senza consultazioni preliminari e tener conto, nei limiti del possibile, della situazione economica, sociale e culturale delle fasce della popolazione interessate.

Articolo 4

1. I mezzi che possono essere impiegati nel quadro delle azioni di cui all'articolo 2 comprendono segnatamente studi, prestazione di servizi, assistenza tecnica, sostegno a cause, formazione o altri servizi, informazione, istruzione e comunicazione, forniture e lavori, revisioni contabili e missioni di valutazione e di controllo.

2. Il finanziamento comunitario può coprire spese tanto di investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, quanto di funzionamento, in valuta o in moneta locale, secondo le esigenze di esecuzione delle azioni. Tuttavia, ad eccezione dei programmi di formazione, le spese di funzionamento possono in generale essere prese in carico unicamente per la fase di avvio e in modo decrescente.

3. Ci si adopererà sistematicamente per ottenere un contributo, segnatamente finanziario, dai richiedenti o dai partner ai quali è destinato il beneficio finale dell'azione (paesi, comunità locali, imprese o altri), nei limiti delle loro possibilità e in funzione della natura di ciascuna azione.

3 bis. Ci si dovrà adoperare per ottenere un contributo finanziario dai partner locali, segnatamente per le spese di funzionamento, soprattutto per i progetti intesi ad avviare un'attività di tipo permanente, onde garantirne la fattibilità dopo la decisione del finanziamento comunitario.

4. Si cercheranno possibilità di cofinanziamento, in particolare con gli Stati membri o con organizzazioni multilaterali, regionali o di altro tipo. Saranno prese le misure necessarie per mantenere il carattere comunitario degli aiuti forniti ai sensi del presente regolamento.

5. Al fine di accrescere la coerenza e la complementarità tra le azioni finanziate dalla Comunità, dagli Stati membri e dagli altri donatori bilaterali e multilaterali, allo scopo di garantire l'efficacia ottimale di tali azioni nel loro complesso, la Commissione prende tutte le misure necessarie di coordinamento, in particolare:

a) l'instaurazione di un sistema di scambio sistematico di informazioni sulle azioni finanziate o il cui finanziamento è previsto dalla Comunità, dagli Stati membri e dagli altri donatori bilaterali e multilaterali;

b) un coordinamento sul luogo di attuazione delle azioni mediante riunioni periodiche e lo scambio di informazioni fra i rappresentanti dei donatori nel paese beneficiario.

Articolo 5

Il sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento è concesso sotto forma di aiuti non rimborsabili.

Articolo 6

1. La Commissione ha il compito di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.

2. Le decisioni riguardanti le azioni il cui finanziamento a titolo del presente regolamento supera i 2 milioni di ECU per azione e qualsiasi modifica che comporti un aumento superiore al 20 % dell'importo inizialmente convenuto per l'azione stessa vengono prese secondo la procedura di cui all'articolo 7.

3. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento concluso a titolo del presente regolamento prevede che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco secondo le consuete modalità stabilite dalla Commissione nell'ambito delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.

4. Quando le azioni comportano una convenzione di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, questa prevede che i pagamenti di tasse, dazi e oneri non siano a carico della Comunità.

5. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo.

6. Le forniture sono originarie degli Stati membri, dello Stato beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali, debitamente giustificati, le forniture possono provenire da altri paesi.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri presieduto dal rappresentante della Commissione, vale a dire, a seconda del paese o della regione beneficiaria delle misure:

a) per i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, il comitato FES, istituito dall'articolo 21 dell'accordo interno n. 91/401/CEE, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nell'ambito della Quarta convenzione di Lomé, concluso il 16 luglio 1990 dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio;

b) per i paesi del Mediterraneo, il comitato MED, istituito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio (1);

c) per i paesi dell'America Latina e dell'Asia, il comitato ALA, istituito dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio (2).

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato presenta il proprio parere sul progetto in questione entro un termine che il presidente ha la facoltà di fissare in funzione dell'urgenza della questione, se del caso procedendo a votazione.

Il parere è inserito nel verbale e ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione vi figuri.

La Commissione tiene nel massimo conto il parere del comitato e lo informa della maniera in cui ne ha tenuto conto.

3. Una volta l'anno si procederà a uno scambio di pareri in base alla presentazione, da parte del presidente della Commissione, degli orientamenti generali per le azioni da attuare nell'anno successivo, nell'ambito di una riunione congiunta dei tre comitati i cui al paragrafo 1.

Articolo 8

Alla fine di ogni esercizio finanziario la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente la sintesi delle azioni finanziate nel corso dell'esercizio e una valutazione sull'esecuzione del presente regolamento nel corso dello stesso esercizio.

La sintesi contiene in particolare informazioni riguardanti gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti d'appalto.

La relazione include altresì un riassunto delle eventuali valutazioni esterne effettuate su azioni specifiche.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento sarà oggetto di revisione cinque anni dopo l'entrata in vigore.

(1) GU n. C 310 del 22. 11. 1995, pag. 13.

(1) GU n. L 151 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 32 del 27. 2. 1992, pag. 1.