51996PC0393

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all' allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE, e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE /* COM/96/0393 DEF - CNS 96/0197 */

Gazzetta ufficiale n. C 284 del 27/09/1996 pag. 0018


Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (96/C 284/07) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(96) 393 def. - 96/0197(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 25 luglio 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), modificata da ultimo dalla decisione 96/103/CE della Commissione (2), prevede la redazione di un elenco comunitario di stabilimenti per i quali l'autorità competente del paese terzo abbia fornito alla Commissione opportune garanzie circa il rispetto dei requisiti comunitari;

considerando che, a motivo della scarsa specificità delle condizioni di produzione e del fatto che esse non incidono sulla salute umana ed animale, l'elaborazione di tali elenchi non si giustifica per alcuni prodotti, quali le pelli di ungulati, le ossa, le corna, gli zoccoli e i relativi prodotti, i prodotti apicoli, i trofei di caccia, lo stallatico liquido, la lana, il pelo, le setole e le piume, indicati nell'allegato I rispettivamente ai capitoli 3, 5 parte B, 12, 13, 14 e 15, nonché per il miele; che per tali prodotti appare sufficiente accertare la registrazione degli stabilimenti da parte dell'autorità competente del paese terzo;

considerando che, per gli altri prodotti oggetto della direttiva 92/118/CEE, lo stesso regime di registrazione degli stabilimenti deve essere applicato ad alcuni paesi terzi la cui intera produzione risulta conforme ai requisiti comunitari;

considerando che, a motivo del consumo, nella Comunità, di carni di rettili e di specie non soggette a requisiti specifici, e dei relativi prodotti, occorre prevedere la fissazione di condizioni sanitarie applicabili alla produzione, alla commercializzazione e all'importazione di detti prodotti di origine animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/118/CEE è modificata come segue.

1. All'articolo 10, il testo del paragrafo 2, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

«b) provengono

- per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato I, capitoli 3, 5 parte B, 12, 13, 14, 15 e per il miele, da stabilimenti registrati dall'autorità competente del paese terzo;

- per quanto riguarda i prodotti diversi da quelli di cui al primo trattino, da uno stabilimento compreso in un elenco comunitario da redigere conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

Tale condizione non è tuttavia richiesta per un prodotto proveniente da un paese terzo compreso in un elenco da redigere conformemente alla procedura di cui all'articolo 18. Affinché un paese terzo possa figurare in detto elenco in relazione ad un determinato prodotto, l'insieme dei suoi stabilimenti deve rispettare, per il prodotto considerato, i requisiti previsti dalla normativa comunitaria, e formare oggetto di una registrazione da parte delle autorità competenti del paese terzo in questione.»

2. All'articolo 10, il testo del paragrafo 3, lettera b) è soppresso.

3. All'allegato II, nella frase introduttiva del capitolo 2, i termini «Anteriormente al 1° gennaio 1994» sono soppressi.

4. All'allegato II, capitolo 2, è aggiunto il seguente trattino:

«- alla produzione, alla commercializzazione e all'importazione di carni di specie non soggette a requisiti specifici, in particolare le carni di rettili e i relativi prodotti, destinati al consumo umano.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° luglio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(2) GU n. L 24 del 31. 1. 1996, pag. 28.