Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all' organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole /* COM/96/0371 DEF - CNS 96/0208 */
Gazzetta ufficiale n. C 293 del 05/10/1996 pag. 0038
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole (96/C 293/07) COM(96) 371 def. - 96/0208(CNS) (Presentata dalla Commissione il 26 luglio 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, riguardante l'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988-1997 (1), modificato da ultimo dalla decisione della Commissione 96/170/CE (2), prevede nel periodo 1988-1997 un programma di quattro indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole; che tale programma di indagini si ricollega ad una serie di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, la prima delle quali effettuata nel 1966/67; che, inoltre, il regolamento sopra menzionato prevede la realizzazione della banca dati Eurofarm per la memorizzazione, l'elaborazione e la diffusione dei risultati delle indagini; considerando che l'evoluzione della struttura delle aziende agricole è fondamentale per decidere l'orientamento della politica agricola comune; che è pertanto consigliabile continuare le indagini sulla struttura delle aziende agricole anche dopo il 1997; considerando che le esperienze fatte con le indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole effettuate finora hanno dimostrato che è auspicabile mantenere per quanto possibile inalterati il programma e la metodologia di tali indagini, adeguandoli solo per tenere conto dei nuovi sviluppi nell'agricoltura, soprattutto per quanto riguarda la tecnica agraria, e/o dell'orientamento della politica agricola comune e delle nuove esigenze in materia di informazione dell'Unione europea e degli Stati membri; considerando che il regolamento n. 571/88 del Consiglio ha dimostrato la sua validità a questi fini e che è pertanto opportuno prorogarne la validità per un periodo di dieci anni, vale a dire per il periodo 1998-2007; considerando che nel quadro della riforma della politica agricola comune, ma anche ai fini della politica regionale, aumenterà il fabbisogno di statistiche sulle strutture agricole disaggregate a livello regionale; che è pertanto necessario organizzare ed eseguire l'indagine di base 1999/2000 sulla struttura delle aziende agricole in modo tale da poter ottenere i risultati aggregati delle indagini a un livello inferiore dalle circoscrizione di indagine; che per questa ragione i costi dell'indagine saranno più elevati ed è dunque necessario aumentare il contributo comunitario all'indagine di base 1999/2000. considerando che la realizzazione di tali indagini richiede per gli Stati membri e per la Comunità la messa a disposizione nell'arco di più anni di notevoli stanziamenti per il bilancio, gran parte dei quali destinata a soddisfare le esigenze di informazione della Comunità; che è quindi necessario continuare a prevedere, nel bilancio della Comunità, gli stanziamenti necessari per un contributo comunitario alla realizzazione delle indagini e ai costi dell'elaborazione e diffusione dei risultati delle indagini mediante il sistema Eurofarm; considerando che, per l'applicazione di questo regolamento, e specialmente per la realizzazione del «progetto Eurofarm», il trattamento dei dati individuali trasmessi all'Istituto statistico delle Comunità europee deve essere conforme alle disposizioni del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio dell'11 giugno 1990 relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di informazioni statistiche coperte da segreto (3). considerando che, per la realizzazione delle suddette indagini, è opportuno continuare una stretta cooperazione basata sulla fiducia tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare nel quadro del comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE (4), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 571/88 è modificato come indicato in appresso: 1. Nel titolo del regolamento (CEE) n. 571/88, i termini «nel periodo 1988/1997» sono cancellati. 2. I «considerando» sono così modificati: a) Nel quinto considerando, i termini «nel periodo 1993-1997» sono cancellati. b) Il nono considerando è sostituito dal seguente considerando: «considerando che, nel fissare le modalità dei censimenti comunitari per il 1989/90 e il 1999/2000, occorre tener conto per quanto possibile delle raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) che mira ad effettuare dei censimenti mondiali dell'agricoltura intorno all'anno 1990 e intorno all'anno 2000»; 3. Nell'articolo 1, i termini «dal 1988 al 1997» sono sostituiti dai termini «dal 1988 al 2007». 4. L'articolo 2 è sostituito dal seguente articolo: «D'accordo con le raccomandazioni della FAO riguardanti i censimenti mondiali per l'agricoltura, gli Stati membri effettuano, tra il 1° dicembre 1988 e il 1° marzo 1991, e tra il 1° dicembre 1998 e il 1° marzo 2001, rispettivamente un'indagine di base in una o più fasi, sotto forma di un censimento generale (indagine esaustiva) di tutte le aziende agricole. Essa riguarda l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere, rispettivamente, nel 1989 o 1990 e nel 1999 o 2000.» 5. L'articolo 3 è così modificato: a) Nella prima frase, dopo i termini «Le seguenti indagini» vanno aggiunti fra parentesi i termini «indagini intermedie». b) Il comma seguente viene aggiunto: «d) tra il 1° dicembre 2002 e il 1° marzo 2004, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 2003 (indagine struttura 2003); e) tra il 1° dicembre 2004 e il 1° marzo 2006, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 2005 (indagine struttura 2005); e f) tra il 1° dicembre 2006 e il 1° marzo 2008, per l'anno di messa a coltura corrispondente al raccolto da ottenere nel 2007 (indagine struttura 2007)». 6. L'articolo 4 è così modificato: a) Il secondo trattino ed i termini «le circoscrizioni di cui all'articolo 8 (unicamente per l'indagine di base)» sono cancellati. b) Il terzo trattino diviene il secondo trattino; i termini «modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85» sono sostituiti dai termini «modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (¹). (¹) GU n. L 1 dell'1. 1. 1995, pag. 1.» c) Tra il terzo e il quarto trattino viene inserito il seguente nuovo trattino: «- le "zone d'obiettivo" ai sensi del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio (²) e della decisione 94/197/CE della Commissione (³). (¹) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. (²) GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5. (³) GU n. L 96 del 14. 4. 1994, pag. 1.» d) Nel quarto trattino, dopo i termini «decisione 85/377/CEE (¹)» va aggiunto il seguente testo: «, modificata da ultimo dalla decisione . . . (deve ancora essere definita) . . . (¹) GU n. L 220 del 17. 8. 1985, pag. 1.» e) Alla fine dell'articolo viene aggiunto il seguente testo: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i campioni siano strutturati in modo tale da consentire l'utilizzazione di un coefficiente unico per azienda per estrapolare le informazioni raccolte tramite un sondaggio». 7. L'articolo 8 è così modificato: a) Al paragrafo 1, i termini «dal 1993 al 1997» sono sostituiti dai termini «dal 1993 al 2007». b) Dopo il paragrafo 1, viene aggiunto il seguente nuovo paragrafo 2: «2. Per l'indagine di base 1999/2000, l'insediamento geografico di ogni azienda è definito da un codice che permetta l'aggregazione per unità territoriale a un livello inferiore alla circoscrizione di indagine o al meno per zona obiettivo.» c) L'ex paragrafo 2 è sostituito dal seguente paragrafo 3: «3. Le definizioni delle caratteristiche, nonché la delimitazione e la codifica delle regioni, delle circoscrizioni di altra unità territoriale sono fissate secondo la procedura prevista dall'articolo 15.» d) L'ex paragrafo 3 diventa paragrafo 4. e) Le note 1, 2 e 3 sono cancellate. 8. L'articolo 10 è così modificato: «Gli Stati membri comunicano all'Istituto statistico delle Comunità europee le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, raccolte in occasione dei censimenti e delle indagini per campione sotto forma di dati individuali per azienda conformemente alla procedura illustrata nell'allegato II, in appresso denominato progetto Eurofarm. Gli Stati membri si assicurano che i dati convertiti verso il formato standard Eurofarm siano completi e plausibili applicando le condizioni di controllo uniformi stabilite da Eurostat dopo consultazione dei comitati e gruppi di lavoro competenti; per il controllo dei dati individuali essi utilizzeranno anche le tabelle di controllo menzionate al punto 9 dell'allegato II.» 9. L'articolo 14, riga 1, è così modificato: a) Nella prima frase, i termini «Per la realizzazione dell'indagine di base e di quelle previste all'articolo 3» sono sostituiti dai termini «Per la realizzazione delle indagini previste agli articoli 2 e 3.» b) Gli importi massimi per indagine relativi agli Stati membri Austria, Finlandia e Svezia sono inseriti nel modo seguente: «- 600 000 ECU per la Svezia, - 700 000 ECU per la Finlandia, - 1 400 000 ECU per l'Austria», c) Tra il primo ed il secondo sotto-paragrafo, viene inserito il testo seguente: «Per la realizzazione dell'indagine di base 1999/2000 gli importi suddetti sono aumentati del 50 %.» d) Il secondo sotto-paragrafo diviene il terzo sotto paragrafo; il termine «quattro» viene cancellato. 10. L'articolo 14, paragrafo 2, è così modificato: a) Dopo il termine «sviluppo» vengono aggiunti i termini «il mantenimento, gli adeguamenti necessari»; b) Dopo i termini «progetto Eurofarm» vengono aggiunti i termini «inclusa la diffusione dei risultati»; c) I seguenti importi massimi annuali per lo sviluppo e il mantenimento del sistema Eurofarm per il periodo 1999-2010 vengono inseriti come segue: «- 700 000 ECU per gli anni 1999 e 2000; - 550 000 ECU per gli anni dal 2001 al 2010». 11. Nell'articolo 15, seconda riga, i termini «a maggioranza di cinquantaquattro voti» vengono sostituiti per i termini «a maggioranza di sessantadue voti.» Articolo 2 L'allegato II del regolamento (CEE) n. 571/88 è così modificato: 1. Al punto 2, il primo trattino è sostituito dal seguente testo: «- la banca di dati individuali (BDI) che conterrà i dati individuali, ridotti in forma tale da escludere l'identificazione diretta, relativi alla totalità delle aziende (nel caso delle indagini di base) oppure alla totalità o a un campione rappresentativo delle aziende rilevate (nel quadro delle indagini intermedie) sufficiente affinché le analisi possano essere effettuate al livello geografico definito all'articolo 4 del regolamento»; 2. Nel punto 3, i termini «salvo che per la Germania» sono sostituiti dai termini «salvo che per i dati individuali delle indagini del periodo 1988-1995 della Germania». 3. Il punto 6 è così modificato: «La Germania è esentata dall'obbligo di trasmettere dati individuali, ma fornirà risultati tabulari conformemente al programma di tabelle BDT menzionato al punto 2. La presente deroga estinguesi dopo le indagini relative al periodo 1988-1995. La Germania si impegna a centralizzare i dati individuali su un supporto magnetico in un centro informatico unico, entro un termine di 12 mesi dalla fine delle operazioni di raccolta dei dati sul campo.» 4. Il punto 16 è sostituito dal seguente testo: «16. L'Istituto statistico delle Comunità europee e gli Stati membri mettono in atto, nel quadro delle loro responsabilità rispettive ed in conformità con il regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90, una procedura di concertazione rapida tendente a: - garantire la riservatezza e l'attendibilità statistica dell'informazione elaborata a partire dai dati individuali; - informare gli Stati membri sull'uso di questi dati.» Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile. (1) GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 47 del 24. 2. 1996, pag. 23. (3) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1. (4) GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.