51996PC0361

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi /* COM/96/0361 DEF - CNS 96/0221 */

Gazzetta ufficiale n. C 301 del 11/10/1996 pag. 0009


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (96/C 301/05) COM(96) 361 def. - 96/0167(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 2 agosto 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (1) ha previsto, per i produttori di frumento duro situati nelle regioni tradizionali di produzione, la concessione di un supplemento al pagamento compensativo contemplato al titolo I dello stesso regolamento, per compensare la perdita supplementare di reddito di tali produttori, rispetto agli altri cerealicoltori, dovuta alla fissazione di un prezzo unico per tutti i cereali; che tale beneficio è concesso alle superfici investite a frumento duro nelle zone tradizionali di produzione;

considerando che la determinazione del numero di ettari ammissibili al pagamento compensativo supplementare concesso al produttore individuale di frumento duro nelle zone tradizionali di produzione ha reso necessaria l'istituzione di un registro nazionale d'iscrizione; che l'istituzione di tale registro rende difficile l'adeguamento della struttura produttiva del frumento duro alla situazione di mercato; che occorre pertanto adeguare il regime specifico di aiuti alla produzione di frumento duro;

considerando che occorre far sì che questo adeguamento assicuri una produzione di frumento duro sufficiente all'approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, arginando nel contempo gli oneri di bilancio; che tale obiettivo può essere raggiunto mediante l'introduzione, per ogni Stato membro interessato, di una superficie massima di frumento duro ammissibile all'aiuto specifico e comprendente tutte le zone che beneficiano del supplemento al pagamento compensativo di cui agli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 1765/92; che questa superficie massima dev'essere fissata in base alla superficie più ampia che ha beneficiato del pagamento compensativo supplementare dall'introduzione di tale superficie, per corrispondere il più possibile alla situazione produttiva negli Stati membri interessati; che, nel caso della Spagna, la superficie massima garantita è stata fissata a 570 000 ha dal regolamento (CE) n. 3116/94 del Consiglio (2), ossia al livelo di produzione più rispondente alla situazione in tale Stato membro; che, nel caso del Portogallo, la superficie massima garantita è stata fissata a 35 000 ha dal regolamento (CE) n. 3116/94, in modo da corrispondere il più possibile al potenziale produttivo di tale Stato membro, vista l'esistenza di un aiuto speciale decrescente concesso ai produttori di frumento tenero dal regolamento (CEE) n. 3653/90 (3); che nel caso dell'Italia occorre tener conto, vista la loro entità, delle superfici tradizionalmente coltivate a frumento duro e destinate al ritiro quinquennale durante il periodo di riferimento, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2328/91 (4); che l'eventuale superamento di tali superfici deve condurre all'adeguamento delle domande presentate ai fini della concessione dell'aiuto specifico alla produzione di frumento duro;

considerando che, per motivi di chiarezza, gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 1765/92 debbono essere raggruppati in un unico allegato;

considerando che occorre provvedere affinché alle superfici che beneficiano di aiuti specifici per il frumento duro corrisponda una produzione adeguata al fabbisogno delle industrie utilizzatrici; che tale obiettivo può essere raggiunto imponendo l'utilizzazione di sementi certificate;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1765/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, il testo dei paragrafi 3, 4 e 5 è sostituito dal seguente:

«3. In aggiunta al pagamento compensativo viene versato un supplemento di 358,6 ECU/ha per la superficie investita a frumento duro nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato II, entro il limite stabilito all'allegato III.

Qualora la somma delle superfici per le quali viene chiesto un supplemento al pagamento compensativo superi, nel corso di una campagna, il limite di cui sopra, la superficie per produttore ammissibile al supplemento viene ridotta proporzionalmente.

Tuttavia, gli Stati membri possono ripartire le superfici sopra indicate tra le regioni di produzione quali definite all'allegato II o, eventualmente, a livello della regione di produzione di cui all'articolo 3, secondo l'entità della coltivazione di frumento duro nel corso del periodo 1993-1995. In tal caso, se la somma delle superfici per le quali viene chiesto un supplemento al pagamento compensativo supera, nell'ambito di una data regione di produzione e nel corso di una campagna, il limite regionale corrispondente, la superficie per produttore ammissibile al supplemento viene ridotta proporzionalmente.

4. In Francia, un aiuto di 138,9 ECU/ha per un massimo di 50 000 ha è introdotto nei dipartimenti francesi dove la produzione di frumento duro è ben consolidata, e che non figurano nell'allegato II.

In Austria, l'aiuto di cui al primo paragrafo è concesso per un massimo di 5 000 ha nelle regioni dove tale produzione è ben consolidata.»

2) All'articolo 12, il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente:

«- le modalità di determinazione, per il frumento duro, dei criteri di ammissibilità al beneficio del supplemento al pagamento compenstivo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, nonché dei criteri di ammissibilità per l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e in particolare la determinazione delle regioni da prendere in considerazione, nonché le misure da adottare in caso di superamento del limite fissato per il versamento degli aiuti; tali modalità prevedono l'obbligo di subordinare la concessione del supplemento, di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 all'utilizzazione di sementi certificate.»

3) All'allegato II:

a) Nella parte riservata all'Italia, l'Umbria è aggiunta all'elenco delle regioni.

b) Nella parte riservata alla Francia, la regione Midi-Pyrénées e i dipartimenti Ardèche e Drôme sono aggiunti alla fine dell'elenco delle regioni.

4) L'allegato III è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a partire della campagna 1997/1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2989/95 (GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 5).

(2) GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 1.

(3) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.

(4) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2387/95 (GU n. L 244 del 12. 10. 1995, pag. 50).

ALLEGATO

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