51996PC0234

Proposta modificata di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo alle azioni nel settore dell' "aiuto alle popolazioni sradicate (profughi, sfollati e rimpatriati) nei PVS-ALA" /* COM/96/0234 DEF - SYN 95/0162 */

Gazzetta ufficiale n. C 216 del 26/07/1996 pag. 0010


Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'«aiuto alle popolazioni sradicate (profughi, sfollati e rimpatriati) nei PVS-ALA» (1)

(96/C 216/08)

COM(96) 234 def. - 95/0162(SYN)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 23 maggio 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

considerando la convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, adottata il 28 luglio 1951 dalla conferenza delle Nazioni Unite sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi, nonché il protocollo di New York adottato il 31 gennaio 1967, e le altre risoluzioni adottate dalle Nazioni Unite sulla politica relativa ai rifugiati;

considerando la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966, la convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne del 1979 e la convenzione dei diritti del bambino del 1989;

considerando la risoluzione del Parlamento europeo sull'aiuto a favore dei profughi nei paesi in via di sviluppo, adottata il 16 dicembre 1983 (2) e le risoluzioni successive;

considerando che sia il Consiglio che il Parlamento europeo hanno invitato la Comunità ad impegnarsi maggiormente in questo settore;

considerando che l'efficacia dei programmi di appoggio alle popolazioni sradicate (profughi, rimpatriati e sfollati) dipende dal coordinamento degli aiuti sia a livello europeo che degli altri finanziatori, organizzazioni non governative e organizzazioni delle Nazioni Unite;

considerando la necessità di accrescere gli sforzi intesi a prevenire i conflitti e di favorire una soluzione pacifica dei conflitti politici o delle guerre, causa degli spostamenti delle popolazioni;

considerando che esiste un crescente riconoscimento internazionale della «condizione di profugo de facto», derivante da situazioni sia generalizzate che individuali, definite dalla dichiarazione di Cartagena del 1984 e raccomandate dal Consiglio d'Europa e dal Parlamento europeo;

considerando che la condizione di profugo può dipendere dalla persecuzione di taluni gruppi sociali e che è necessario promuovere il principio di non discriminazione;

considerando che è necessario far rispettare il principio secondo il quale i profughi non devono essere ricacciati e che casi di violazione dei diritti umani dovranno essere portati dinanzi ai tribunali;

considerando che è necessario far rispettare il principio secondo il quale profughi e sfollati non devono in alcun caso essere costretti a rientare nel loro paese, o regione, d'origine, ma tutti i rimpatri o rientri devono avvenire nel rispetto della volontà delle persone interessate;

considerando l'esperienza notevole per quanto riguarda i soccorsi alle popolazioni sradicate acquisita dagli organismi e dalle agenzie specializzate o dalle organizzazioni non governative nell'attuazione di questo tipo di azioni;

considerando che la Comunità auspica che l'azione a favore delle popolazioni stradicate si inserisca in una prospettiva volta a trasformare la fase di sussistenza in una fase di autosufficienza;

considerando che per i paesi in questione questo tipo di aiuto costituisce un requisito necessario allo sviluppo e apporta pertanto un notevole contributo agli obiettivi della politica di cooperazione dell'Unione enunciati nell'articolo 130 U del trattato;

considerando che l'aiuto dell'Unione europea non dispensa i governi ospitanti e i donatori dal loro obbligo di sostenere i diritti dell'uomo dei profughi conformemente alle convenzioni internazionali;

considerando che è necessario fissare le modalità e le norme di gestione applicabili alle azioni di cooperazione nel settore dell'assistenza alle popolazioni sradicate (profughi, sfollati e rimpatriati),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità attua un programma di sostegno e assistenza destinato alle popolazioni sradicate (profughi, sfollati e rimpatriati, smobilitati) nei paesi dell'America Latina e dell'Asia, per aiutarle nella fase intermedia che si inserisce tra l'intervento umanitario che risponde ad una situazione d'emergenza, e l'eventuale attuazione di un aiuto al ripristino o una cooperazione allo sviluppo nel momento in cui l'evolversi della situazione lo permetta.

Articolo 1 bis

La creazone di strutture democratiche e la promozione dei diritti dell'uomo formano parte integrante dei programmi di assistenza alle popolazioni sradicate dei paesi in via di sviluppo dell'America Latina e dell'Asia. Tutti i gruppi interessati, nonché le popolazioni locali che accolgono profughi e sfollati, partecipano pienamente alla valutazione dei bisogni e all'attuazione dei programmi di assistenza. L'assistenza e i fondi sono destinati a gruppi vulnerabili, che comprendono le donne, i bambini, le popolazioni indigene, gli handicappati e gli anziani.

Articolo 2

In tale ambito, la Comunità appoggerà, tra le altre, le seguenti azioni:

1. aiuto alla sussistenza, al mantenimento e all'insediamento dei profughi nei paesi di asilo;

2. assistenza e appoggio alle popolazioni delle regioni d'asilo, intese ad attenuare l'incidenza della presenza delle popolazioni sradicate;

3. aiuto al rimpatrio;

4. aiuto al reinsediamento delle popolazioni rifugiate o sfollate nei luoghi di origine o in un'altra zona da loro scelta, ivi compreso l'eventuale reinsediamento in un paese terzo;

5. assistenza all'insediamento temporaneo o definitivo degli sfollati in altre regioni all'interno del loro paese;

6. aiuto all'integrazione economica nel paese d'asilo dei profughi che non desiderano o non possono rientrare nel loro paese di origine;

7. appoggio allo sviluppo socioeconomico, al reinserimento sociale, ivi compreso il sostegno alla conciliazione/mediazione, nelle zone di rientro;

8. aiuto comprendente la realizzazione dell'autosufficienza alimentare, la fornitura di ripari, attrezzature sanitarie, acqua potabile, assistenza sanitaria di base, anche nel settore della riproduzione, aiuto psicologico, istruzione e infrastrutture di base, in attesa dell'avvio di azioni di ripristino o di sviluppo;

9. appoggio alla smobilitazione e al reinserimento nella vita civile degli ex combattenti;

10. operazioni di sminamento, quando necessarie, intese a garantire la sicurezza delle popolazioni durante i loro spostamenti, e a permettere il loro insediamento, il reinsediamento e l'integrazione nella vita sociale ed economica del paese o della regione d'asilo o di rientro, nonché operazioni intese a promuovere la sensibilizzazione e la sicurezza in materia di mine.

10. bis aiuto alle operazioni di consulenza e sostegno giuridico agli sfollati, intese a far valere i loro diritti di proprietà;

10. ter azioni destinate a porre rimedio ai danni ambientali causati dagli ingenti spostamenti di popolazioni;

10. quater programmi specifici a favore delle donne sfollate, imperniati sulla lotta contro la violenza sessuale, il sostegno ai gruppi di donne sul posto e l'attuazione di servizi esclusivi per le donne, ivi compresi l'assistenza alle donne vittime di stupro, il trattamento di malattie a trasmissione sessuale e i programmi sanitari per madri e bambini;

10. quinquies aiuto alla promozione dell'unità familiare, ivi compresi i programmi di ricerca e di raggruppamento familiare;

10. sexies aiuto relativo al regolamento giudiziario dei casi di violazione dei diritti dell'uomo perpetrati contro gli sfollati.

Articolo 3

1. I beneficiari finali sono le persone sradicate, provenienti o provvisoriamente residenti in tutti i paesi in via di sviluppo dell'Asia e dell'America Latina:

a) secondo la convenzione relativa allo statuto dei profughi adottata il 28 luglio 1951 dalla conferenza delle Nazioni Unite sullo statuto dei profughi e degli apolidi, per profugo si intende «qualsiasi persona che temendo di essere perseguitata a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza a un certo gruppo sociale o delle sue opinioni politiche, si trova al di fuori del paese di cui ha la nazionalità e che non è in grado di chiedere, o in ragione del timore di cui sopra, non intende chiedere la protezione di questo paese»;

b) per «sfollati» si intendono le persone o i gruppi che sono sfollati all'interno del proprio paese per ragioni analoghe a quelle indicate nella convenzione del 1951 e che hanno bisogno di una protezione internazionale, ma non beneficiano dello statuto di profughi definito dalla convenzione del 1951;

c) per «rimpatriati» si intendono le persone o i gruppi che, dopo essere fuggiti dai luoghi di origine, in seguito, spontaneamente o per l'evolversi della situazione, hanno deciso di rientrare nel loro paese o regione di origine.

2. L'aiuto s'indirizza anche:

a) alle popolazioni locali dei paesi d'asilo le cui risorse sociali, economiche e amministrative contribuiscono ad accogliere e ad assistere i profughi e gli sfollati, per consentire loro di realizzare a più lungo termine progetti destinati all'autosufficienza, all'integrazione o al reinserimento di queste persone;

b) agli ex combattenti degli eserciti regolari e dei movimenti armati di opposizione smobiliati, e alle loro famiglie e basi sociali.

b) bis alle persone che hanno bisogno di una protezione internazionale in quanto una grave minaccia pesa sulla loro vita, sulla loro liberà o sulla loro sicurezza, a cuasa di persecuzioni, di un conflitto armato o di gravi agitazioni dell'ordine pubblico;

Articolo 4

All'attuazione dell'assistenza specializzata e tecnica potranno partecipare le organizzazioni non governative, le organizzazioni insediate a livello locale, le agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni di aiuto internazionale, le autorità nazionali, regionali o locali e altri partner adeguati.

Articolo 5

1. I mezzi previsti dalle azioni di cui all'articolo 2 comprendono segnatamente studi, assistenza tecnica, istruzione o altri servizi, forniture e lavori, controlli e missioni di valutazione e di verifica.

2. I fondi comunitari possono finanziare anche spese d'investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, spese di funzionamento in valuta o in moneta locale, a seconda delle esigenze di attuazione delle azioni.

3. Sono previste azioni sistematiche per ottenere un contributo, segnatamente finanziario, da parte dei responsabili o dei partner che trarranno il beneficio finale dall'azione (paesi, comunità locali, imprese o altri), nei limiti delle loro possibilità, in funzione della natura di ogni singola azione.

4. Saranno incoraggiate opzioni di cofinanziamento, in particolare con gli Stati membri o con organizzazioni multilaterali, regionali o di altro tipo. Le misure necessarie saranno adottate per sottolineare il carattere comunitario degli aiuti forniti a titolo del presente regolamento.

5. Per potenziare la coerenza e la complementarità tra le azioni finanziate dalla Comunità e quelle finanziate dagli Stati membri, per garantire un'efficacia ottimale di tutte le azioni, la Commissione adotta tutte le misure necessarie al coordinamento, segnatamente:

a) creazione di un sistema di scambio sistematico delle informazioni sulle azioni finanziate o il cui finanziamento è previsto da parte della Comunità e gli Stati membri;

b) il coordinamento in loco delle azioni attraverso riunioni periodiche e lo scambio di informazioni tra i rappresentanti della Commissione e gli Stati membri nel paese beneficiario.

Articolo 6

Il sostegno finanziario a titolo del presente regolamento si attua attraverso aiuti non rimborsabili.

Articolo 7

1. La Commissione è responsabile della preparazione, della decisione e della gestione delle azioni descritte nel presente regolamento, secondo le procedure di bilancio e di altro tipo in vigore, segnatamente quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.

2. Le decisioni concernenti le azioni il cui finanziamento a titolo del presente regolamento superi 5 Mio di ECU per azione e qualsiasi modifica di tali azioni che comporti un superamento pari al 20 % dell'importo inizialmente previsto per l'azione interessata, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 8.

3. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento stipulati a titolo del presente regolamento prevedono senatamente la possibilità per la Commissione e la Corte dei conti di procedere a controlli in loco secondo le modalità usuali definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.

4. Laddove le misure o le azioni si attuano attraverso convenzioni di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, queste non prevedono il finanziamento da parte della Comunità dei pagamenti di tasse, diritti e imposte.

5. La partecipazione alle gare e ai contratti è aperta a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo.

6. Le forniture provengono dagli Stati membri o dallo Stato beneficiario o da altri paesi in via di sviluppo, Eccezionalmente, e previa giustificazione, le forniture possono provenire da altri paesi.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, ossia il comitato ALA, creato ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) 443/92, adottato il 25 febbraio 1992 dal Consiglio.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato presenta il suo parere sul progetto in questione entro un termine che il presidente ha la facoltà di fissare in funzione dell'urgenza della questione, se del caso procedendo a votazione. Il parere è inserito nel verbale e ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione vi figuri.

La Commissione tiene nel massimo conto il parere del comitato ed essa lo informa della maniera in cui ne ha tenuto conto.

3. Una volta all'anno è previsto lo scambio dei punti di vista in base ad una presentazione da parte del rappresentante della Commissione degli orientamenti generali per le azioni da attuare nell'anno successivo.

Articolo 9

Al termine di ogni esercizio di bilancio, la Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, comprendente il resoconto delle azioni finanziate durante l'esercizio e una valutazione dell'attuazione del presente regolamento durante l'esercizio.

La relazione presenta in particolare informazioni precise e dettagliate concernenti i responsabili con i quali gli accordi o i contratti di esecuzione sono stati conclusi.

La relazione include inoltre un riassunto delle valutazioni esterne effettuate, se del caso, relative alle azioni specifiche.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento forma l'oggetto di una revisione, cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

(1) GU n. C 237 del 12. 9. 1995, pag. 19.

(2) GU n. C 10 del 16. 1. 1984, pag. 278.