Proposta modificata di Regolamento (EURATOM, CE) del Consiglio relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilancio dell' economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia /* COM/96/0213 DEF - CNS 95/0056 */
Gazzetta ufficiale n. C 218 del 27/07/1996 pag. 0008
Proposta modificata di regolamento (Euratom, CE) del Consiglio relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia (1) (96/C 218/05) COM(96) 213 def. - 95/0056(CNS) (Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE l'8 maggio 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che a seguito dei Consigli europei di Dublino e di Roma del 1990 la Comunità europea ha istituito un programma di assistenza tecnica per sostenere la riforma e il rilancio dell'economia dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche; considerando che il regolamento (Euratom, CE) n. 2053/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativo alla prestazione di un'assistenza tecnica per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati indipendenti dell'ex Unione sovietica e nella Mongolia (2), ha stabilito le condizioni per la prestazione di detta assistenza tecnica e ha previsto lo svolgimento di tale attività dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995; considerando che l'assistenza sarà pienamente efficace soltanto se si compiranno progressi nella creazione di sistemi democratici liberi ed aperti, che rispettino i diritti dell'uomo, i diritti delle minoranze e i diritti delle popolazioni autoctone, e dei sistemi economici orientati al mercato, e considerando che detti progressi costituiscono un elemento essenziale per il perseguimento dell'assistenza; considerando che tale assistenza ha già prodotto un notevole impatto sulle riforme nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia e che, per garantire che le suddette riforme diventino sostenibili, occorre portare avanti lo sforzo intrapreso; che, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995; considerando che l'attuazione dell'assistenza dovrebbe consentire la creazione di condizioni favorevoli agli investimenti privati; considerando che è opportuno definire le priorità dell'assistenza in questione; considerando che l'assistenza della Comunità sarà tanto più efficace quanto più potrà essere attuata in modo decentrato in ciascuno dei paesi partner; considerando che tale assistenza può, con profitto, essere prestata, in molti casi, mediante organizzazioni non governative; considerando che si dovrebbe favorire lo sviluppo di flussi commerciali e di legami economici tra gli Stati che contribuiscano alla riforma e alla ristrutturazione dell'economia; considerando che, per soddisfare adeguatamente le esigenze più immediate dei nuovi Stati indipendenti e della Mongolia nell'attuale fase della loro trasformazione economica, occorre consentire l'impiego della dotazione finanziaria per piccoli progetti infrastrutturali destinati alla creazione o al miglioramento dei passaggi di frontiera e nel contesto di una cooperazione transfrontaliera; considerando che lo sviluppo delle piccole e medie imprese constituisce una priorità in tutti i nuovi Stati indipendenti e in Mongolia, e che è pertanto opportuno fornire capitale sociale per tali imprese; considerando che si dovrebbe favorire il dialogo tra le parti sociali; considerando che per garantire la sostenibilità a lungo termine delle riforme economiche occorre integrare nel programma gli aspetti relativi alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica; considerando che il vertice di Roma del Consiglio europeo ha sottolineato altresì l'importanza di un efficace coordinamento da parte della Commissione degli sforzi compiuti dalla Comunità e dai singoli Stati membri nei nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche e in Mongolia e che è pertanto dovere della Commissione assicurare tale coordinamento; considerando che è opportuno che nell'attuazione degli aiuti comunitari la Commissione sia assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri; considerando che, ai fini della riforma e della ristrutturazione dell'economia in corso e di un'efficace gestione del programma, occorre adottare un'impostazione pluriennale; considerando che l'assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia può richiedere specifici tipi di competenze disponibili in particolare nei paesi partner del programma PHARE e in taluni altri Stati; considerando che le procedure delle gare d'appalto si atterranno rigorosamente alle disposizioni previste dal regolamento finanziario delle Comunità europee; considerando che sarà assicurata la più ampia partecipazione possibile, in condizioni di parità, alle gare per l'aggiudicazione di forniture, opere e servizi; che nell'applicazione dei criteri di selezione la Commissione garantirà la necessaria trasparenza e il necessario rigore; considerando che si garantirà che tra le imprese, le organizzazioni e gli enti interessati a partecipare alle iniziative finanziate dal programma ci sia un'effettiva concorrenza; considerando che, a tal fine, si forniranno tutte le pertinenti informazioni sui progetti utilizzando, ove necessario, i più moderni mezzi di comunicazione affinché le imprese, le organizzazioni o gli enti eventualmente interessati possano chiedere di essere ammessi alla fase di prequalificazione; considerando che, nel processo di selezione, la Commissione cercherà di operare una distinzione tra imprese, organizzazioni ed enti; considerando che la proroga dell'assistenza contribuirà al conseguimento degli obiettivi della Comunità, in particolare nel quadro degli accordi di partenariato e cooperazione; considerando che, per l'adozione del presente regolamento, i trattati non prevedono poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 235 del trattato CE e all'articolo 203 del trattato CEEA, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 fino al 31 dicembre 2001 la Comunità attua un programma di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia degli Stati partner elencati nell'allegato I (in appresso denominati «gli Stati partner») secondo i criteri previsti dal presente regolamento. 2. L'assistenza si concentra sui settori e, se del caso, sulle zone geografiche in cui gli Stati partner hanno già adottato misure concrete per promuovere la riforma e/o per i quali possono presentare un calendario degli interventi previsti. I criteri di attuazione del presente regolamento sono fissati nell'allegato IV che, del caso, può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3. Articolo 1 bis L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma per il periodo 1996-1999 è pari a 2 224 milioni di ECU. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma nel corso degli anni restanti sarà stabilito nel quadro delle prossime prospettive finanziarie relative al bilancio. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. Articolo 2 1. Il programma di cui all'articolo 1 si configura soprattutto come assistenza tecnica a sostegno della riforma economica in corso negli Stati partner per misure finalizzate a favorire il passaggio all'economica di mercato e a consolidare la democrazia, tra l'altro mediante il sostegno allo sviluppo di nuove strutture per la messa in opera di programmi relativi alla cultura, all'istruzione, alla salute e all'assistenza sociale e attraverso l'incoraggiamento del dialogo tra le parti sociali. Inoltre esso può coprire, con decisioni adottate caso per caso e secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, il congruo costo delle forniture necessarie all'attuazione dell'assistenza tecnica. In casi particolari, come i programmi per la sicurezza nucleare, la tutela dell'ambiente e la salute pubblica, la componente relativa alle forniture può essere consistente. Il costo dei progetti in valuta locale è coperto dalla Comunità solo nella misura strettamente necessaria. 2. L'assistenza può coprire costi relativi a piccoli progetti infrastrutturali attinenti ai passaggi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 9. 3. Il programma promuove la cooperazione industriale e sostiene la costituzione di joint-venture attraverso il finanziamento di investimenti in conto capitale in piccole e medie imprese. 3 bis. La dotazione per le attività di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 non deve superare il 10 % del bilancio annuale di TACIS. 3 ter. In ogni caso si presta particolare attenzione ai potenziali effetti moltiplicatori e derivati dei progetti finanziati. 4. L'assistenza copre anche costi relativi alla preparazione, all'attuazione, alla supervisione, alla revisione dei conti e alla valutazione dell'esecuzione di tali operazioni, nonché le spese di informazione. 4 bis. La Commissione assicura costantemente il controllo qualitativo e la valutazione dei progetti in corso, per individuare e risolvere i problemi che emergono nel corso della loro attuazione. 5. L'assistenza si concentra in particolare sui settori indicativi di cui all'allegato II, tenendo conto dell'evolversi delle esigenze dei beneficiari. Si presta particolare attenzione alle questioni relative alla sicurezza nucleare. Inoltre, possono essere finanziate analisi d'impatto ambientale o audit ambientali. 6. Nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi si terrà debito conto: - della promozione di pari opportunità per le donne nei paesi beneficiari; - degli aspetti ambientali. 7. Le azioni da finanziare a titolo del presente regolamento vengono scelte tra l'altro in funzione delle preferenze espresse dai beneficiari, nonché in base a una valutazione della loro efficacia per il conseguimento degli obiettivi che l'assistenza comunitaria si prefigge. 8. L'assistenza viene prestata al livello più decentrato possibile. A tal fine, i destinatari finali dell'assistenza comunitaria sono attivamente coinvolti nella preparazione, nell'esecuzione e, nella misura del possibile, anche nella gestione finanziaria dei progetti e, una volta che le autorità nazionali degli Stati partner hanno concordato le politiche e le strategie settoriali e le aree geografiche di concentrazione, l'individuazione e la preparazione delle misure da sostenere avviene, ovunque ciò sia possibile, direttamente a livello regionale. La Commissione stabilisce il livello adeguato di rappresentanza locale necessario al raggiungimento di tali obiettivi. Va riservata particolare attenzione ai progetti cofinanziati direttamente da enti locali od operatori economici dei paesi dell'Europa centrale e orientale ovvero per conto di essi. La Commissione e i suoi uffici di rappresentanza nei paesi beneficiari, nonché gli Stati membri, istituiscono un coordinamento costante, anche in loco, dei loro contatti con gli Stati partner nella fase di definizione e di esecuzione dei programmi. 9. L'assistenza deve essere accordata a sostegno di misure per la promozione della cooperazione interstatale, interregionale e transfrontaliera. Si presta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, tra cui ai passaggi sulle frontiere tra i nuovi Stati indipendenti e l'Unione e tra i nuovi Stati indipendenti e l'Europa centrale, alla cooperazione a livello di macroregioni geografiche e alle misure complementari a quelle intraprese in questo campo all'interno dell'Unione e dei paesi PHARE. È possibile il finanziamento congiunto a titolo del presente programma e del programma INTERREG di progetti da realizzare in ambito transfrontaliero. 10. Se viene a mancare un elemento fondamentale per il proseguimento della cooperazione attraverso l'assistenza, in particolare nei casi di violazione dei principi democratici e dei diritti umani, su proposta della Commissione il Consiglio può decidere, a maggioranza qualificata, le opportune misure relative all'assistenza allo Stato partner in questione. Articolo 3 1. L'assistenza comunitaria è erogata in forma di aiuti non rimborsabili versati in quote successive a mano a mano che si attuano i progetti. 1 bis. La Comunità fornisce il sostegno in modo autonomo oppure in cofinanziamento con gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti, paesi terzi, istituzioni multilaterali o con i paesi beneficiari. 2. Le decisioni di finanziamento e tutti i contratti stipulati nel loro ambito prevedono espressamente l'esecuzione di controlli da parte della Commissione e della Corte dei conti, se del caso in loco. Articolo 4 1. Per ciascuno degli Stati partner si elabora un programma indicativo triennale secondo la procedura di cui all'articolo 6. Detti programmi definiscono gli obiettivi e gli orientamenti principali dell'assistenza comunitaria nei settori indicativi di cui all'articolo 2 e includono previsioni finanziarie. Essi possono essere modificati con la stessa procedura durante il periodo di realizzazione. Prima di definire i programmi indicativi, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 6 delle priorità individuate con gli Stati partner. 2. I programmi d'azione basati sui suddetti programmi indicativi sono adottati anno per anno secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3. Tali programmi d'azione comprendono un elenco dei principali progetti da finanziare nei settori indicativi di cui all'articolo 2. Il contenuto dei programmi è specificato nei particolari, onde fornire agli Stati membri le informazioni necessarie perché il comitato di cui all'articolo 6 possa esprimere il suo parere. Articolo 5 1. La Commissione esegue le azioni conformemente ai programmi d'azione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e al titolo IX del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, nonché all'articolo 5 bis del presente regolamento. 2. Gli appalti di opere e forniture sono aggiudicati mediante bando di gara, salvo nei casi previsti dall'articolo 116 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. I bandi di gara per l'aggiudicazione di appalti di forniture prevedono un limite per la presentazione delle offerte non inferiore a 52 giorni dalla data di invio dell'avviso di gara alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, conformemente all'articolo 114 del regolamento finanziario delle Comunità europee. Gli appalti di servizi sono aggiudicati, di norma, mediante licitazione privata e mediante trattativa privata per interventi non superiori ai 300 000 ECU. Alle gare di appalto e ai contratti di appalto sono ammesse, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, degli Stati partner e dei paesi PHARE. La partecipazione a gare d'appalto di persone fisiche e giuridiche, in casi specifici, di paesi mediterranei legati da tradizionali rapporti economici, commerciali o geografici può essere autorizzata caso per caso dalla Commissione qualora i programmi o i progetti in questione richiedano specifiche forme di assistenza disponibili in particolare in detti paesi. 3. Le imposte, i dazi e l'acquisto di immobili sono esclusi dal finanziamento comunitario. 4. In caso di cofinanziamento, la partecipazione di paesi terzi interessati alle gare d'appalto e ai contratti d'appalto può essere autorizzata dalla Commissione soltanto caso per caso. In questi casi la partecipazione di imprese dei paesi terzi è ammessa solo se è riconosciuta la reciprocità. Articolo 5 bis I principi che disciplinano l'aggiudicazione di contratti mediante bando di gara, in particolare mediante licitazione privata, sono contenuti nell'allegato III, il quale può essere modificato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. La Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione di tali principi entro il 31 dicembre 1997. Articolo 6 1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (in appresso denominato il «comitato»), che prende il nome di «comitato per l'assistenza agli Stati indipendenti e alla Mongolia». 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è espresso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato CE per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui al suddetto articolo. Il presidente non partecipa al voto. 3. La Commissione adotta le misure prospettate se sono conformi al parere espresso dal comitato. Se le misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, o in mancanza del parere, la Commissione trasmette immediatamente al Consiglio una proposta sulle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se allo scadere di tre mesi dalla data in cui è stato adito il Consiglio non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte. 4. Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione relativa all'applicazione del presente regolamento che gli venga sottoposta dal presidente, anche su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, e in particolare le questioni relative all'attuazione in generale, alla gestione del programma, al cofinanziamento e al coordinamento di cui all'articolo 7. 5. Il comitato adotta il suo regolamento interno a maggioranza qualificata. 6. La Commissione tiene regolarmente informato il comitato, fornendogli informazioni specifiche e particolareggiate sugli appalti aggiudicati per l'esecuzione dei progetti e dei programmi. Inoltre, per i progetti per i quali è prevista la licitazione privata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione, prima di procedere alla stesura di elenchi ristretti, fornisce in tempo utile informazioni preliminari, tra cui i criteri di selezione e di valutazione, in modo da agevolare la partecipazione degli operatori economici. 7. Anche il Parlamento europeo è tenuto regolarmente informato sull'attuazione dei programmi TACIS. Articolo 7 La Commissione assicura un efficace coordinamento degli interventi di assistenza attuati negli Stati partner dalla Comunità e dai singoli Stati membri sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri. Si assicurano inoltre il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali e con gli altri donatori. Nel contesto dell'assistenza prestata ai sensi del presente regolamento, la Commissione promuove il cofinanziamento con organismi pubblici o privati degli Stati membri. Articolo 8 Entro il 1° settembre di ogni anno la Commissione trasmette agli Stati membri, al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, una relazioni globale sull'avanzamento dei progetti e sui relativi effetti sul processo di sviluppo negli Stati partner. Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. C 134 dell'1. 6. 1995, pag. 16. (2) GU n. L 187 del 29. 7. 1993, pag. 1. ALLEGATO I Stati partner di cui all'articolo 1 Armenia Azerbaigian Bielorussia Georgia Kazakistan Kirgizistan Moldavia Federazione russa Tagikistan Turkmenistan Ucraina Uzbekistan Mongolia ALLEGATO II Settori indicativi di cui all'articolo 2 L'assistenza privilegia i seguenti settori: 1. Sviluppo delle risorse umane: - istruzione e formazione, compresa la formazione di personale direttivo e di manodopera e la cooperazione interculturale; - ristrutturazione della pubblica amministrazione; - consulenza in materia di servizi di collocamento e di sicurezza sociale; - consolidamento della società civile, promozione della democrazia e della preminenza del diritto; - consulenza in campo politico e macroeconomico; - assistenza giuridica, compreso il ravvicinamento delle legislazioni. 2. Ristrutturazione e sviluppo delle imprese: - sostegno per lo sviluppo delle piccole e medie imprese; - riconversione delle industrie collegate alla difesa; - ristrutturazione e privatizzazione; - servizi finanziari. 3. Infrastrutture: - trasporti; - telecomunicazioni. 4. Energia, compresa la sicurezza nucleare. 4 bis. Sviluppo del settore sociale: - potenziamento delle prestazioni nel settore della cultura, dell'istruzione, della sanità e dell'assistenza sociale; - sostegno allo sviluppo delle istituzioni nel settore dell'assistenza sociale. 5. Produzione, trasformazione e distribuzione di generi alimentari. 6. Ambiente: - rafforzamento istituzionale; - legislazione; - formazione. ALLEGATO III Principi per l'aggiudicazione degli appalti mediante gara e in particolare mediante licitazione privata 1. Tutte le informazioni necessarie sono rese note nell'«Invito agli offerenti» trasmesso a tutti gli offerenti che sono stati registrati nell'elenco ristretto oppure a quelli che presentano richiesta in tal senso in seguito alla pubblicazione dell'avviso di gara. Le informazioni devono contenere, in particolare, i criteri di valutazione. La valutazione tecnica dell'offerta può comportare un colloquio con le persone proposte nell'offerta. 2. La Commissione presiede tutti i comitati di valutazione e nomina un numero adeguato di periti prima dell'indizione delle gare. Un perito deve provenire dall'istituzione beneficiaria dei paesi beneficiari. Tutti i periti [frase soppressa] devono firmare una dichiarazione di imparzialità. 3. L'offerta è valutata sulla base di una ponderazione della qualità tecnica rispetto al prezzo. La ponderazione dei due criteri viene annunciata in ciascun bando di gara. La valutazione tecnica è effettuata secondo i seguenti principi: organizzazione, scadenzario, metodi e piano di lavoro proposti per fornire i servizi, qualifiche, esperienza, competenza del personale proposto per la fornitura dei servizi e ricorso a società o esperti locali, compresa la loro integrazione nel progetto e loro contributo alla sostenibilità dei risultati del progetto. Non si tiene invece conto di esperienze specifiche degli offerenti nel programma TACIS. 4. Gli offerenti respinti sono informati mediante lettera, contenente altresì l'indicazione delle ragioni della loro esclusione e il nome dell'offerente prescelto. 5. Qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta nella preparazione di un progetto è esclusa dalla partecipazione all'attuazione del progetto. Se un offerente partecipante impiega tali persone, con qualsivoglia funzione, entro sei mesi dalla fine del loro coinvolgimento nella procedura di gara, può essere escluso dalla partecipazione al progetto. Qualsiasi offerente incluso in un elenco ristretto è escluso dalla partecipazione alla valutazione di dette offerta. 6. La Commissione garantisce che tutte le informazioni relative ad un'offerta proposta e sensibili dal punto di vista commerciale restino riservate. 7. Quando un'impresa, un'organizzazione o un ente hanno seri motivi per chiedere la revisione di un'offerta, ci sarà sempre la possibilità di rivolgersi alla Commissione. In tal caso occorrerà fornire una spiegazione motivata per tale richiesta. 8. In caso di aggiudicazione di contratti dopo licitazione privata di cui all'articolo 116 del regolamento finanziario delle Comunità europee, tutte le candidature scritte sono registrate dalla Commissione che utilizzerà tale registrazione al momento di redigere l'elenco ristretto. Nella redazione dell'elenco ristretto possono essere prese in considerazione anche altre informazioni, in particolare dal registro centrale TACIS di consultazione. Il registro è aperto a tutte le imprese e organizzazioni e a tutti gli enti interessati alla registrazione. 9. Nella redazione dell'elenco ristretto la Commissione tiene conto dei criteri di qualifica, interesse e disponibilità dell'impresa, dell'organizzazione o dell'ente. Il numero di imprese, organizzazioni ed enti inseriti in un elenco ristretto dipende dalle dimensioni e dalla complessità del progetto e deve offrire la più ampia scelta possibile, comprendendo, laddove possibile, gli operatori dei paesi beneficiari. Alle imprese, alle organizzazioni e agli enti che hanno manifestato per iscritto interesse in un progetto è comunicato se sono state incluse o meno nell'elenco ristretto. 10. La Commissione presenta annualmente al comitato un elenco delle imprese, delle organizzazioni e degli enti prescelti. 11. Nel caso di progetti di grande complessità la Commissione può suggerire la formazione di consorzi tra le imprese, le organizzazioni e gli enti inseriti in un elenco ristretto. In questi casi, tale proposta e l'elenco ristretto completo sono trasmessi a tutte le imprese e organizzazioni e a tutti gli enti inseritivi. 12. Nelle licitazioni private è previsto un periodo minimo di 60 giorni tra la data in cui il comitato trasmette il suo parere finale e la data di indizione della gara. Tuttavia, in caso di urgenza, tale periodo può essere abbreviato dalla Commissione, purché venga trasmessa una spiegazione dettagliata al comitato. Una licitazione privata tiene conto di un limite di 60 giorni dalla data di consegna dell'invito a presentare l'offerta. In casi urgenti questo periodo può essere abbreviato, ma non può mai essere inferiore a 40 giorni. In casi eccezionali la Commissione può prorogare tale termine, purché venga trasmessa una spiegazione dettagliata al comitato. Tutte le modifiche riguardanti il termine devono essere debitamente notificate alle imprese, alle organizzazioni e agli enti interessati. ALLEGATO IV Modalità di attuazione del regolamento 1. Cooperazione transfrontaliera La cooperazione transfrontaliera (CTF) servirà in primo luogo per assistere le regioni di confine a superare i problemi di sviluppo specifici derivanti dal relativo isolamento dalle economie nazionali, per incoraggiare la creazione di reti di cooperazione e di legami tra reti da entrambi i lati della frontiera, inclusi i passaggi di frontiera, e per accelerare il processo di trasformazione nei nuovi Stati indipendenti integrandoli nella cooperazione con le regioni di confine dell'Unione o dei PECO. La CTF può aver luogo lungo tutti i confini tra l'Unione e i nuovi Stati indipendenti, tra questi e i PECO nonché all'interno dei nuovi Stati indipendenti stessi, ivi compresi i confini marittimi. La CTF include misure nel settore dell'assistenza tecnica e dell'infrastruttura. Le attività in tutti i settori prioritari possono essere finanziate con questa forma di cooperazione. 2. Cooperazione industriale, capitale sociale delle joint-venture (articolo 2, paragrafo 3) Nel quadro dell'assistenza fornita ai sensi del presente regolamento, la promozione della cooperazione industriale di cui all'articolo 2, paragrafo 3, sarà attuata incoraggiando progetti pilota di cooperazione tra l'Unione europea e le società nei nuovi Stati indipendenti e contatti diretti tra le industrie. Qualsiasi attività in questo contesto verrà svolta nel pieno rispetto del presente regolamento, in particolare l'impostazione basata sulla domanda e le procedure d'appalto. Nel caso di programmi di sicurezza nucleare, nell'appalto si terrà debito conto dell'impegno dei paesi beneficiari a perseguire gli obiettivi dell'assistenza tecnica in materia di sicurezza nucleare. In aggiunta, una struttura specifica («JOPP») sosterrà la creazione di joint-venture mediante il finanziamento di investimenti in conto capitale in piccole e medie imprese. Questa struttura opererà secondo gli orientamenti e i criteri del «JOPP». 2 bis. Informazioni sugli appalti Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5 del presente regolamento, la Commissione fornisce, su richiesta, a tutte le imprese, le organizzazioni e gli enti interessati nell'Unione una documentazione sugli aspetti generali del programma TACIS nonché sulle modalità e i requisiti specifici per la partecipazione al programma. Le informazioni relative ai progetti da appaltare sono rese disponibili il più rapidamente possibile dopo che il progetto in questione è stato sottoposto agli Stati membri nell'ambito del comitato TACIS. Esse vengono trasmesse ad ogni impresa, organizzazione o ente interessato che sia iscritto nell'indirizzario TACIS. Ogni due mesi viene edita una pubblicazione per aggiornare le informazioni sopraelencate e comunicare alle imprese, alle organizzazioni e agli enti se i progetti sono ancora in fase di prequalificazione. 3. Supervisione, controllo e valutazione Ai fini della piena applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4 del presente regolamento, la Commissione assicura in ogni momento un controllo efficace di tutto il ciclo del progetto. Per garantire che gli obiettivi del TACIS vengano raggiunti a un livello soddisfacente per tutte le parti interessate è necessario attuare un programma indipendente di controllo e valutazione (C& V). La spesa destinata a tal fine non può essere superiore al 3 % degli appalti totali aggiudicati ogni anno. Nel contesto del programma TACIS, il controllo consiste nel preparare/presentare una valutazione analitica, effettuata ad intervalli regolari, in forma di sintesi dettagliata scritta dei progetti TACIS con la finalità di indicare ai responsabili del progetto e alle altre parti interessate il grado di realizzazione degli obiettivi prestabiliti nei progetti. Ciò serve ad accertare che i progetti sono «in corso» e a segnalare «tempestivamente» i potenziali problemi per consentire che gli adeguamenti necessari siano apportati con il minimo di perturbazioni. L'obiettivo immediato del controllo è di fornire un meccanismo di informazione regolare affinché i responsabili del progetto possano prendere decisioni più pertinenti per assicurare che il progetto rimanga orientato al conseguimento dei suoi obbiettivi. La valutazione consiste in un esame oggettivo indipendente del contesto, degli obiettivi, delle attività, dei mezzi impiegati e dei risultati nell'ottica di ricavarne esperienze applicabili anche a livello più ampio. È possibile ricorrere a taluni criteri obiettivi, per esempio la sostenibilità, l'impatto e l'esperienza acquisita. Il sistema è istituito e attuato attraverso gli uffici regionali e una sezione centrale C& V presso la Commissione. Gli uffici di controllo saranno creati e mantenuti nei nuovi Stati indipendenti, si avvarranno di esperti europei e di controllori locali del paese partner che non possono partecipare alla preparazione di alcun progetto, secondo i criteri di cui all'allegato III, punto 3, ultimi capoversi. Tali uffici sono responsabili del controllo quotidiano dei progetti e dell'elaborazione, se necessario, di relazioni specifiche a livello di settore, paese e regione. Essi copriranno progetti sia interstatali che settoriali. Gli esperti europei provvederanno inoltre alla formazione dei controllori locali. Gli uffici di controllo terranno i contatti con tutti i partecipanti ai programmi, ossia i servizi della Commissione (incluse le delegazioni), le unità di coordinamento, i partner del progetto e gli appaltatori. Su base sistematica e concordata, forniranno ai partecipanti sopraindicati relazioni di controllo sui progetti e prepareranno relazioni regionali e valutazioni, se del caso, per la sezione C& V della Commissione. Tutto il programma sarà coordinato da una sezione C& V, situata nell'ambito dei servizi TACIS a Bruxelles. Questa sarà responsabile della politica e della direzione globale del servizio e provvederà a elaborare sintesi regolari di gestione e relazioni di valutazione sui programmi TACIS per i servizi interni. Al Parlamento europeo e al comitato TACIS verranno fornite, ogni sei mesi, sintesi di valutazione e, su richiesta, relazioni di valutazione globali. 4. Programmazione Prima di elaborare i programmi indicativi di cui all'articolo 4 del presente regolamento la Commissione informerà il comitato di cui all'articolo 6 in merito alle priorità individuate con gli Stati partner. All'inizio di ogni anno la Commissione fornirà uno scadenzario indicativo per la presentazione dei programmi d'azione al comitato di cui all'articolo 6 del regolamento. I programmi d'azione saranno definiti in stretta cooperazione con gli Stati partner e, in questo contesto, le unità di coordinamento svolgeranno un ruolo importante. Queste dovrebbero essere formate da rappresentanti del governo locale che, se necessario, saranno assistiti da esperti nominati dalla Commissione. In questo caso la Commissione provvederà ad una procedura di selezione appropriata atta a garantirne l'indipendenza, la qualifica e una grande rappresentatività delle varie nazionalità. I programmi d'azione conterranno le seguenti informazioni: collegamento tra il programma indicativo e il programma d'azione; inserimento del programma d'azione nel processo di riforma in corso nello Stato partner; coordinamento del programma d'azione con altre attività dei donatori; organizzazione generale per l'attuazione e la gestione del programma; elenco dei progetti da finanziare. Ove possibile, l'obiettivo, il beneficiario e le principali componenti di ogni progetto saranno specificati nell'appendice dei programmi d'azione. Per ciascun progetto superiore ad 1 milione di ECU, una scheda di progetto sarà allegata all'appendice del programma d'azione. Per ogni progetto superiore a 3 milioni di ECU, nell'appendice del programma d'azione verrà indicato un contesto logico. 4 bis. Coordinamento Ai fini dell'attuazione dell'articolo 7, di norma ogni trimestre la Commissione tiene nei paesi partner, in cui è presente una delegazione, una riunione informativa sui programmi onde garantire il coordinamento degli sforzi comunitari e bilaterali in loco. Gli Stati membri vengono informati delle riunioni di coordinamento in loco con un preavviso sufficiente da consentire che queste siano preparate accuratamente e che vi partecipino un massimo di Stati membri. Verranno incoraggiati il coordinamento e la cooperazione con altri donatori. Al fine di ottenere un'effettiva cooperazione con le istituzioni finanziatrici internazionali si terranno consultazioni regolari tra la Commissione e tali istituzioni, a livello centrale e locale. 5. Relazione Conformemente all'articolo 8 del presente regolamento, ogni anno la Commissione presenta una relazione sullo stato di avanzamento del programma. Essa include un panorama generale e i dati pertinenti sull'attuazione del programma TACIS per paese. Nella relazione sono inclusi anche altri aspetti di carattere operativo o amministrativo che potrebbero avere ripercussioni importanti sull'attuazione del programma. Su richiesta, la relazione può essere messa a disposizione del pubblico. Ulteriori relazioni saranno presentate al comitato TACIS e al Parlamento europeo su base trimestrale, contenenti una revisione della posizione relativa agli appalti, alle autorizzazioni dei pagamenti e degli impegni e, in particolare: i) elenco di imprese, organizzazioni ed enti e loro nazionalità, cui sono stati aggiudicati appalti superiori a 100 000 ECU e procedura seguita per la loro aggiudicazione; ii) elenco sulla distribuzione degli appalti aggiudicati per paese d'origine. L'elenco di cui al punto i) sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 117 del regolamento finanziario.