Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi /* COM/96/0177 DEF - CNS 96/0120 */
Gazzetta ufficiale n. C 191 del 02/07/1996 pag. 0007
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (96/C 191/07) COM(96) 177 def. - 96/0120(CNS) (Presentata dalla Commissione il 13 maggio 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che attualmente la situazione nel settore degli agrumi è caratterizzata dal sussistere di gravi difficoltà nello smercio della produzione comunitaria; che l'origine di tali difficoltà va ricercata soprattutto nelle caratteristiche varietali della produzione, nelle eccedenze di quest'ultima e nelle condizioni di commercializzazione degli agrumi freschi e trasformati; considerando che l'offerta comunitaria di arance, mandarini e limoni rimane più adattata alla domanda del mercato di prodotti freschi per talune varietà; che la produzione di clementine si è notevolmente sviluppata negli ultimi anni sino a creare eccedenze; che anche per i satsuma, i quali vengono sostituiti dalle clementine sul mercato dei prodotti freschi, si riscontra una situazione eccedentaria; che un regime di sostegno ai produttori potrà pertanto favorire lo smercio degli agrumi suddetti ai fini della loro trasformazione in succhi o in segmenti; considerando che è opportuno attuare questo regime nel quadro di contratti conclusi tra i trasformatori e le organizzazioni di produttori al fine di garantire, da un lato, l'approvvigionamento regolare delle industrie e, dall'altro, un controllo efficace dei prodotti da consegnare; che tale regime deve permettere di garantire l'approvvigionamento dei consumatori a prezzi e qualità ragionevoli; considerando che, per indurre i produttori ad avviare i loro prodotti alla trasformazione anziché al ritiro, è opportuno prevedere la concessione di un aiuto alle organizzazioni di produttori che consegnano gli agrumi all'industria di trasformazione; che è opportuno fissare gli importi dell'aiuto per un periodo transitorio di cinque anni, al termine del quale essi rappresenteranno una somma fissa; che tali importi sono calcolati in base al rapporto esistente nel 1995/1996 tra la compensazione finanziaria e il prezzo minimo e, per rispondere alle finalità generali perseguite nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato degli ortofrutticoli freschi, vengono progressivamente ridotti ogni anno nel corso del periodo transitorio, escluso l'aiuto per i mandarini satsuma e per le clementine; considerando che la produzione agrumicola è caratterizzata da carenze strutturali sul piano della commercializzazione, che si traducono in un'eccessiva dispersione dell'offerta; che occorre quindi far beneficiare del presente regime i singoli produttori che consegnano la totalità della loro produzione di agrumi alla trasformazione tramite organizzazioni di produttori; che, per garantire un parallelismo con il settore dei prodotti freschi, occorre disporre che in tal caso l'importo dell'aiuto sia diminuito; che per gli stessi motivi strutturali è opportuno prevedere una maggiorazione dell'aiuto per le organizzazioni di produttori che firmano contratti pluriennali e per determinati quantitativi minimi; considerando che il regolamento applicabile ai prodotti freschi limita i quantitativi che possono essere ritirati dal mercato; che occore pertanto evitare che il ricorso alla trasformazione in caso di aumento della produzione si trasformi sistematicamente in uno sbocco alternativo; che una misura appropriata per conseguire tale obiettivo può essere la fissazione di un limite di trasformazione il cui superamento determinerebbe una riduzione dell'aiuto nella campagna successiva; che è opportuno stabilire limiti fissi in base alla media dei quantitativi che hanno beneficiato della compensazione finanziaria durante un periodo di riferimento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È istituito un regime comunitario di aiuto alle organizzazioni di produttori che consegnano all'industria di trasformazione taluni agrumi raccolti nella Comunità. Tale regime riguarda: a) le arance, i mandarini, le clementine e i limoni trasformati in succo; b) i satsuma e le clementine trasformati in segmenti. Articolo 2 1. Il regime di cui all'articolo 1 si fonda su contratti fra le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n. . . ./96, da un lato, e i trasformatori o loro associazioni o unioni legalmente costituite, dall'altro. 2. Tali contratti sono conclusi prima di una data determinata e per una durata minima, definite secondo la procedura di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. . . ./96. Essi devono precisare i quantitativi su cui vertono, lo scaglionamento delle consegne alle industrie di trasformazione e il prezzo da pagare alle organizzazioni di produttori. 3. Non appena conclusi, i contratti vengono trasmessi alle competenti autorità degli Stati membri interessati, che hanno il compito di effettuare i controlli qualitativi e quantitativi: a) dei prodotti conferiti all'industria di trasformazione dalle organizzazioni di produttori; b) dall'effettiva trasformazione di tali quantitativi da parte dell'industria. Articolo 3 1. È concesso un aiuto alle organizzazioni di produttori per i quantitativi consegnati all'industria di trasformazione a norma dei contratti di cui all'articolo 2. 2. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è indicato nella tabella 1 dell'allegato. Tuttavia: a) qualora il contratto di cui all'articolo 2, paragrafo 1 copra varie campagne di commercializzazione e verta su una quantità minima di agrumi, da determinarsi secondo la procedura di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. . . ./96, l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è indicato nella tabella 2 dell'allegato; b) per le quantità conferite in virtù dell'articolo 4, l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è indicato nella tabella 3 dell'allegato. 3. Gli Stati membri versano l'aiuto alle organizzazioni di produttori, su loro richiesta, non appena le autorità di controllo dello Stato membro nel quale viene effettuata la trasformazione hanno constatato che i prodotti oggetto di contratti sono stati consegnati all'industria di trasformazione. L'aiuto ricevuto dall'organizzazione viene versato ai produttori aderenti. Articolo 4 1. Le organizzazioni di produttori ammettono a beneficiare del regime di aiuto definito nel presente regolamento i singoli produttori che non aderiscono ad alcuna organizzazione, a condizione che si impegnino a commercializzare per il loro tramite la totalità della loro produzione di agrumi destinata alla trasformazione e paghino un contributo correlato alle spese di gestione supplementari sostenute dall'organizzazione per l'applicazione della presente disposizione. 2. Quando si applica il paragrafo 1, a) l'importo dell'aiuto ricevuto dall'organizzazione di produttori è versato al singolo produttore; b) i quantitativi conferiti dai singoli produttori non possono essere inclusi nei contratti pluriennali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a). Articolo 5 1. Per le arance e per i limoni, da un lato, e per il gruppo di prodotti comprendente mandarini, clementine e satsuma, dall'altro, sono stabiliti i seguenti limiti di trasformazione: >SPAZIO PER TABELLA> 2. Se, nel corso di una determinata campagna di commercializzazione i quantitativi di arance, di limoni e di mandarini, clementine e satsuma consegnati all'industria di trasformazione nel quadro del regime definito dal presente regolamento superano i limiti di trasformazione fissati al paragrafo 1, l'aiuto fissato per i rispettivi prodotti conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 è diminuito, per la campagna di commercializzazione successiva, dell'1 % per fascia di superamento del limite di trasformazione. Le fasce di superamento sono pari all'1 % dei rispettivi limiti di trasformazione fissati al paragrafo 1. Tuttavia, per le arance e i limoni, l'eventuale superamento del limite di trasformazione per una determinata campagna di commercializzazione viene rilevato su un periodo di 12 mesi consecutivi che non coincide con la suddetta campagna. Articolo 6 Le modalità d'applicazione del presente regolamento, e segnatamente le misure di controllo e le sanzioni, le campagne di commercializzazione, le caratteristiche minime della materia prima consegnata alla trasformazione e le conseguenze finanziarie connesse al superamento dei limiti sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 45 del regolamento (CE) n. . . ./96. Articolo 7 Le misure contemplate nel presente regolamento si considerano interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1). Esse sono finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia. Articolo 8 I regolamenti (CEE) n. 1035/77 e (CE) n. 3119/93 sono abrogati. Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dalla campagna 1996/1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. ALLEGATO Importi dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1 >SPAZIO PER TABELLA> > SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>