Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi /* COM/96/0175 DEF - CNS 96/0167 */
Gazzetta ufficiale n. C 243 del 22/08/1996 pag. 0003
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (96/C 243/03) COM(96) 175 def. - 96/0167(CNS) (Presentata dalla Commissione il 25 giugno 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che il regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, introdotto dal regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (1), dispone che, qualora la somma delle superfici individuali per le quali è richiesto l'aiuto ecceda la superficie di base regionale, devono essere applicabili due tipi di misure, ovvero rispettivamente una riduzione della superficie ammissibile e un ritiro speciale dalla produzione; che, ai sensi del medesimo regolamento, qualora condizioni climatiche eccezionali abbiano provocato una diminuzione delle rese e il superamento della superficie di base regionale, i produttori interessati possono essere dispensati dal ritiro speciale; che condizioni climatiche difficili hanno conseguenze finanziarie sfavorevoli per i produttori delle regioni colpite; che è pertanto giustificato, se la situazione di bilancio lo consente, estendere il campo dell'esenzione in modo da includervi la riduzione della superficie ammissibile; che condizioni climatiche difficili sono state registrate in talune regioni dell'Unione nel corso del 1995; che l'esenzione da una o da entrambe le misure applicabili in tali condizioni deve intervenire a partire da tale anno; considerando che gli Stati membri possono stabilire una o più superfici di base nazionali; che in tal caso, le misure da adottare in caso di superamento della superficie di base vengono attualmente applicate a livello nazionale; che gli Stati membri che scelgono questa opzione dovrebbero poter suddividere ciascuna superficie di base nazionale in sotto-superfici di base; che occorre definire le dimensioni minime di queste ultime; che, qualora una superficie di base nazionale venga superata, lo Stato membro in questione dovrebbe poter concentrare la totalità o parte delle misure necessarie sulle sotto-superfici di base per le quali è stato constatato un superamento; che gli Stati membri devono essere tenuti a notificare in tempo utile alla Commissione e ai produttori il ricorso a questa opzione e il modo in cui essi intendono applicare le misure; considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92 deve essere modificato di conseguenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1765/92 è modificato come segue: 1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Nel caso di una superficie di base regionale, qualora la somma delle superfici individuali per le quali è richiesto l'aiuto a norma del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, comprese la messa a riposo prevista in tale regime e le superfici contabilizzate come superfici messe a riposo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 e a norma del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (¹), eccede la superficie di base regionale, alla regione in questione si applicano le seguenti disposizioni: - durante la stessa campagna di commercializzazione, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per tutti gli aiuti concessi a norma del presente titolo; - nella campagna di commercializzazione successiva, ai produttori che rientrano nel regime generale viene chiesto un ritiro speciale dalla produzione, senza compensazione. La percentuale del ritiro speciale deve essere uguale alla percentuale di superamento della superficie di base regionale, calcolata detraendo l'85 % delle superfici ritirate dalla produzione in virtù del ritiro volontario effettuato a norma dell'articolo 7, paragrafo 6. Ciò si aggiunge all'obbligo di ritiro delle superfici di cui all'articolo. Tuttavia, ove il superamento della superficie di base regionale conduca ad un tasso di ritiro speciale da effettuarsi per il raccolto 1996 inferiore all'1 %, quest'ultimo non si applica. Le superfici che costituiscono oggetto di un ritiro speciale ai sensi del secondo trattino del primo comma non sono prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente paragrafo. In caso di condizioni climatiche eccezionali che abbiano inciso sulla produzione a titolo della campagna per la quale è constatato un superamento, e che abbiano avuto come effetto di fare scendere i rendimenti a un livello assai inferiore alla norma e di provocare il superamento in questione, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (²), esentare totalmente o parzialmente da una o da entrambe le misure applicabili ai sensi del presente paragrafo i produttori delle zone interessate. (¹) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2387/95 (GU n. L 244 del 12. 10. 1995). (²) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 (GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1).» 2) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 7: «7. Fatto salvo l'articolo 3, qualora uno Stato membro abbia scelto di stabilire una o più superfici di base nazionali, esso può suddividere ciascuna di esse in sotto-superfici di base secondo quanto disposto al paragrafo 2. Le dimensioni di una sotto-superficie di base non possono essere inferiori a quelle corrispondenti al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS). In caso di superamento di una superficie di base nazionale lo Stato membro può concentrare, secondo criteri obiettivi, la totalità o parte delle misure di cui al paragrafo 6 sulle sotto-superfici di base per le quali è stato constatato il superamento. Ogni Stato membro che decida di avvalersi dell'opzione di cui al primo e al secondo comma deve notificare alla Commissione e ai produttori, entro il 31 marzo, la scelta effettuata e le relative modalità d'applicazione. L'applicazione dell'opzione di cui al presente paragrafo deve avere per lo Stato membro le stesse conseguenze che risulterebbero da un'applicazione delle misure a livello nazionale. Qualora ci si avvalga dell'opzione di cui al presente paragrafo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), l'espressione "superficie di base regionale" deve intendersi riferita a una sotto-superficie di base.» 3) All'articolo 12, alla fine del primo trattino è aggiunto il testo seguente: «e paragrafo 7, incluse le condizioni speciali da applicare nel caso della Germania,». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 1, sia applica a partire dalla campagna di commercializzazione 1995/1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2989/95 (GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 5).