Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari /* COM/96/0174 DEF - CNS 96/0122 */
Gazzetta ufficiale n. C 176 del 19/06/1996 pag. 0013
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (96/C 176/05) COM(96) 174 def. - 96/0122(CNS) (Presentata dalla Commissione il 29 aprile 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992 (1), la domanda di aiuto «superfici» deve essere presentata nel corso del primo trimestre dell'anno; che la Commissione può tuttavia autorizzare uno Stato membro a fissare, per la presentazione delle domande di aiuto «superfici», una data compresa tra il 1° aprile e le date di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno ai produttori di taluni seminativi (2); che, alla luce dell'esperienza acquisita, appare opportuno consentire agli Stati membri di fissare i termini ultimi sotto la loro propria responsabilità, senza chiedere l'autorizzazione della Commissione, tenendo conto fra l'altro del tempo necessario per la raccolta di tutti i dati occorrenti sia ai fini di una corretta gestione amministrativa e finanziaria degli aiuti, sia ai fini dell'esecuzione dei controlli; considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92, tutti gli elementi del sistema integrato sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1996 al più tardi; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita particolarmente nella creazione dei sistemi alfanumerici d'identificazione delle parcelle agricole e delle basi di dati, si rivela opportuno posporre tale data di un anno; considerando che, dati i notevoli investimenti necessari per l'installazione definitiva del sistema integrato, si rende opportuno prolungare di un anno il periodo durante il quale può essere concesso l'intervento finanziario della Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3508/92 è modificato come segue: 1) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. La domanda di aiuto "superfici" deve essere presentata a una data stabilita dallo Stato membro, che non può essere successiva alle date previste dagli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1765/92. In ogni caso, tale data deve essere fissata tenendo conto in particolare del lasso di tempo necessario affinché si rendano disponibili tutti i dati occorrenti sia per una corretta gestione amministrativa e finanziaria degli aiuti, sia per l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 8.» 2) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 2 è modificato come segue: a) il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente: «La partecipazione finanziaria della Comunità è concessa per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1992, nei limiti degli stanziamenti previsti a tal fine.»; b) il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente: «L'importo globale è ripartito tra gli Stati membri in base alle percentuali seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> . 3) All'articolo 13, il testo del paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal testo seguente: «b) per quanto riguarda gli altri elementi di cui all'articolo 2, al più tardi a partire: - dal 1° gennaio 1998 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia, - dal 1° gennaio 1997 per gli altri Stati membri.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 1, punto 2, si applica dal 1° gennaio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94 (GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 16). (2) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 (GU n. L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 13).