51996PC0170(02)

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE, 92/118/CEE per quanto riguarda l' organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità /* COM/96/0170 DEF - CNS 96/0110 */

Gazzetta ufficiale n. C 245 del 23/08/1996 pag. 0024


Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE, 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità

(96/C 245/06)

COM(96) 170 def. - 96/0110(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 21 maggio 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che per motivi di chiarezza e razionalità la direttiva 90/675/CEE del Consiglio (1), la quale fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 96/. . ./CE;

considerando che la sostituzione della direttiva 90/675/CEE con la direttiva 96/. . ./CE ha conseguenze sui testi vigenti delle seguenti direttive:

- direttiva 71/118/CEE, del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile (2);

- direttiva 72/462/CEE, del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi (3);

- direttiva 85/73/CEE, del Consiglio, del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e di sui alla direttiva 90/675/CEE (4);

- direttiva 91/67/CEE, del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (5);

- direttiva 91/492/CEE, del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (6);

- direttiva 91/493/CEE, del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (7);

- direttiva 92/45/CEE, del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (8);

- direttiva 92/118/CEE, del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (9);

considerando che tali direttive devono pertanto essere adeguate alla direttiva 96/. . ./CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La direttiva 71/118/CEE è modificata come segue:

a) all'articolo 14, parte B, punto 2, lettera a), è soppressa la seconda frase;

b) all'articolo 17 è soppresso il secondo comma.

2. La direttiva 72/462/CEE è modificata come segue:

a) all'articolo 31 bis, i termini «articolo 17 della direttiva 90/675/CEE» sono sostituiti dai termini «articolo 17 della direttiva 96/. . ./CE»;

b) l'articolo 31 è soppresso.

3. La direttiva 85/73/CEE è modificata come segue:

All'articolo 3, paragrafo 1, i termini «articolo 20 della direttiva 90/675/CEE» sono sostituiti dai termini «articolo 22 della direttiva 96/. . ./CE».

4. La direttiva 91/67/CEE è modificata come segue:

a) il testo dell'articolo 23 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 23

Si applicano le norme e i principi stabiliti dalle direttive 91/496/CEE e 96/. . ./CE in particolare per quanto riguarda l'organizzazione e il seguito da riservare ai controlli che devono essere effettuati dagli Stati membri e le misure di salvaguardia da attuare»;

b) l'articolo 24 è soppresso.

5. La direttiva 91/492/CEE è modificata come segue:

- all'articolo 10, è soppresso il secondo comma.

6. La direttiva 91/493/CEE è modificata come segue:

a) all'articolo 10, secondo comma, i termini «articolo 18, paragrafo 3 della direttiva 90/675/CEE» sono sostituiti dai termini «articolo 18, paragrafo 2 della direttiva 96/. . ./CE»;

b) all'articolo 12 è soppresso il paragrafo 2.

7. La direttiva 92/45/CEE è modificata come segue:

a) all'articolo 17 è soppresso il paragrafo 2;

b) all'articolo 19 è soppresso il secondo comma.

8. La direttiva 92/118/CEE è modificata come segue:

a) all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, i termini «articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 90/675/CEE» sono sostituiti dai termini «articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 96/. . ./CE»;

b) all'articolo 12 è soppresso il paragrafo 2.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima dell'1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/52/CE (GU n. L 265 dell'8. 11. 1995, pag. 16).

(2) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/65/CE (GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 10).

(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, Finlandia e Svezia.

(4) GU n. L 32 del 5. 2. 1985, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/17/CE (GU n. L 78 del 28. 3. 1996, pag. 30).

(5) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE (GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 1).

(6) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(7) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15. Direttiva modificata dalla direttiva 95/71/CE (GU n. L 332 del 30. 12. 1995, pag. 40).

(8) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(9) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. Direttiva modificata dalla decisione 96/103/CE (GU n. L 24 del 31. 1. 1996, pag. 28).