51996PC0128

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante disposizioni transitorie relative al regolamento (CE) n. 1626/94, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo /* COM/96/0128 DEF - CNS 96/0091 */

Gazzetta ufficiale n. C 176 del 19/06/1996 pag. 0014


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante disposizioni transitorie relative al regolamento (CE) n. 1626/94 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (96/C 176/06) COM(96) 128 def. - 96/0091(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 30 aprile 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'applicazione nel mare Adriatico delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo (1), pone problemi specifici connessi alla cattura inevitabile di un'alta percentuale di pesci di dimensioni inferiori alla taglia minima fissata, in particolare per quanto riguarda il nasello e la triglia;

considerando che nel mare Adriatico tale problema è aggravato dalla presenza di flotte battenti bandiera di taluni paesi terzi le quali sono in concorrenza per gli stessi stock di pesce e gli stessi mercati, ma non sono tenute a rispettare le stesse norme tecniche che si applicano ai pescatori comunitari;

considerando che è necessario trovare soluzioni che non pregiudichino l'obiettivo della normativa entrata in vigore nel 1995, intesa a migliorare la conservazione delle risorse alieutiche nel Mediterraneo; che occorre pertanto introdurre deroghe temporanee, da applicare nel mare Adriatico, alle disposizioni concernenti le taglie minime fissate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1626/94;

considerando che l'introduzione di tali deroghe temporanee mira a consentire ai pescatori della regione adriatica di adattarsi gradualmente all'attuazione di misure più selettive, in particolare per quanto riguarda le catture di naselli e di triglie;

considerando che il Parlamento europeo ha adottato, il 5 aprile 1995, una risoluzione in cui raccomanda di modificare il regolamento (CE) n. 1626/94, affinché le disposizioni ivi contenute possano essere applicate dai pescatori delle regioni italiane;

considerando che una situazione analoga potrebbe prodursi in altre zone del Mediterraneo; che occorre pertanto prevedere una procedura che consenta di estendere a tali zone le disposizioni contemplate dal regolamento;

considerando che occorre prevedere altresì disposizioni particolari per quanto riguarda la commercializzazione delle specie in questione nelle zone costiere italiane del mare Adriatico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1626/94, per quanto riguarda le catture di nasello (Merluccius merluccius) e di triglia (Mullus spp.) effettuate nel mare Adriatico con rete a strascico, sono autorizzate taglie inferiori a quelle indicate nell'allegato IV del regolamento suddetto, alle seguenti condizioni:

- fino al 31 dicembre 1996 la percentuale di naselli detenuti a bordo, espressa in numero di individui, di taglia compresa tra 14 e 20 centimetri, non può essere superiore al 30 % delle catture. Tale lunghezza minima è portata a 17 centimetri per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998.

- fino al 31 dicembre 1996 la percentuale di triglie detenute a bordo, espressa in numero di individui, di taglia compresa tra 7 e 11 centimetri, non può essere superiore al 30 % delle catture. Tale lunghezza minima è portata a 9 centimetri per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio, del 28 gennaio 1976 (1), la taglia minima di commercializzazione del nasello nelle zone costiere italiane del mare Adriatico è fissata a 14 centimetri fino al 31 dicembre 1996 e a 17 centimetri per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998.

Articolo 3

Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, la deroga prevista all'articolo 1 può essere estesa, per lo stesso periodo di cui agli articoli 1 e 2, a qualunque altra zona in cui le attività di pesca riguardino stock in comune con paesi terzi, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992 (2).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 171 del 6. 7. 1994, pag. 1.

(1) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29.

(2) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.