51996PC0127

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi /* COM/96/0127 DEF - CNS 96/0099 */

Gazzetta ufficiale n. C 157 del 01/06/1996 pag. 0015


Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi

(96/C 157/11)

COM(96) 127 def. - 96/0099(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 3 aprile 1996)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo G del trattato sull'Unione europea ha sostituito l'espressione «Comunità economica europea» con l'espressione «Comunità europea»; che all'abbreviazione «CEE» andrebbe pertanto sostituita l'abbreviazione «CE»;

considerando che l'abbreviazione «CEE» figura in alcune disposizioni delle direttive 66/400/CEE (1), 66/401/CEE (2), 66/402/CEE (3), 66/403/CEE (4), 69/208/CEE (5) e 70/458/CEE (6) del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi, in particolare per quanto concerne gli imballaggi e l'etichettatura; che in dette disposizioni è pertanto opportuno sostituire all'abbreviazione «CEE» l'abbreviazione «CE»;

considerando tuttavia che le etichette vengono in genere ordinate con largo anticipo in grandi quantitativi e che per un periodo di transizione l'uso di quelle ancora recanti l'abbreviazione «CEE» andrebbe pertanto autorizzato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE sono modificate come segue:

1) Nella direttiva 66/400/CEE, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera G, all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 11 bis, paragrafi 1 e 2, all'articolo 11 ter, all'articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino, all'allegato III, parte A, punto 1.1 e all'allegato III, parte B, titolo e punto 1, l'abbreviazione «CEE» è sostituita dall'abbreviazione «CE».

2) Nella direttiva 66/401/CEE, all'articolo 2, paragrafo 1, lettere F e G, all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 10 bis, paragrafi 1 e 2, all'articolo 10 ter, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 1, terzo trattino, all'allegato IV, parte A.I, lettera a), punto 1, all'allegato IV, parte A.I, lettera b), punto 1, all'allegato IV, parte B, titolo, all'allegato IV, parte B, lettera a), punto 1, all'allegato IV, parte B, lettera b), punto 1 e all'allegato IV, parte B, lettera c), punti 1, 3, 4, 5, 6 e 7, l'abbreviazione «CEE» è sostituita dall'abbreviazione «CE».

3) Nella direttiva 66/402/CEE, all'allegato IV, parte A, lettera a), punto 1, l'abbreviazione «CEE» è sostituita dall'abbreviazione «CE».

4) Nella direttiva 66/403/CEE, all'allegato III, parte A, punto 1, l'abbreviazione «CEE» è sostituita dall'abbreviazione «CE».

5) Nella direttiva 69/208/CEE, all'allegato IV, parte A, lettera a), punto 1 e all'allegato IV, parte A, lettera b), punto 1, l'abbreviazione «CEE» è sostituita dall'abbreviazione «CE».

6) Nella direttiva 70/458/CEE, all'articolo 25, paragrafo 1, all'allegato IV, parte A, lettera a), punto 1 e all'allegato IV, parte B, lettera a), punto 1, l'abbreviazione «CEE» è sostituita dall'abbreviazione «CE».

Articolo 2

Le scorte residue di etichette recanti l'abbreviazione «CEE» possono continuare ad essere utilizzate sino al 31 dicembre 1996.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entre il 1° luglio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66. Direttiva modificata da ultimo dal trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(2) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dal trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/6/CE (GU n. L 67 del 25. 3. 1995, pag. 30).

(4) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/16/CE (GU n. L 6 del 9. 1. 1996, pag. 19).

(5) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dal trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(6) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.