51996PC0044(21)

Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO che fissa i prezzi di base e d' acquisto applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1996/97 /* COM/96/0044 DEF - CNS 96/0072 */

Gazzetta ufficiale n. C 125 del 27/04/1996 pag. 0038


Proposta di

REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO

del . . .

che fissa i prezzi di base e d'acquisto applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1996/97

(96/C 125/21)

96/0072 (CNS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato II di questo regolamento e per ogni campagna di commercializzazione devono essere fissati un prezzo di base ed un prezzo di acquisto; che le campagne di commercializzazione di tali prodotti, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3 di detto regolamento, hanno la seguente durata;

- per i pomodori e le melanzane: dal 1° gennaio al 31 dicembre,

- per le albicocche: dal 1° maggio al 31 agosto,

- per le pesche e le nettarine (incluse le pesche noci): dal 1° maggio al 31 ottobre,

- per i cavolfiori e le uve da tavola: dal 1° maggio al 30 aprile,

- per i limoni e le pere: dal 1° giugno al 31 maggio,

- per le mele: dal 1° luglio al 30 giugno,

- per i mandarini, i satsuma e le clementine: dal 1° ottobre al 15 maggio,

- per le arance: dal 1° ottobre al 15 luglio;

considerando che tuttavia, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto non devono essere fissati per i periodi di scarsa commercializzazione di inizio e di fine campagna;

considerando che, al momento della fissazione dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto degli ortofrutticoli, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune mira in particolare ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e ad assicurare ragionevoli prezzi di consegna ai consumatori;

considerando che i prezzi di base devono essere fissati in base all'andamento della media dei corsi rilevati negli ultimi tre anni sui mercati di produzione più rappresentativi della Comunità per un prodotto definito nelle caratteristiche commerciali, quale varietà o tipo, categoria di qualità, calibro e condizionamento; che i prezzi d'acquisto devono essere fissati in funzione del prezzo di base, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1996/97, i prezzi di base e i prezzi d'acquisto degli ortofrutticoli, i periodi ai quali essi si applicano e le qualità tipo alle quali si riferiscono sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

ALLEGATO

PREZZI DI BASE E PREZZI D'ACQUISTO

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<(BLK0)NOTES>Nota:

I prezzi di cui al presente allegato non comprendono l'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale è presentato il prodotto.

</(BLK0)NOTES>