Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa /* COM/96/0044 DEF - CNS 96/0063 */
Gazzetta ufficiale n. C 125 del 27/04/1996 pag. 0020
Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO del . . . che modifica il regolamento (CEE) n. 1308/70 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (96/C 125/11) 96/0063 (CNS) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1308/70 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), l'ammontare dell'aiuto per il lino viene differenziato - ossia diminuito o maggiorato - attraverso l'applicazione di coefficienti stabiliti in base alla resa media di semi constatata nelle zone omogenee di produzione per i diversi metodi di raccolta utilizzati; che, dato l'impiego di nuovi metodi di coltivazione e di raccolta, particolarmente in talune regioni in cui la linicoltura è poco o per nulla diffusa, si è rivelato opportuno sopprimere i coefficienti attuali e prevedere una diminuzione forfettaria dell'aiuto per il caso in cui il metodo di raccolta utilizzato non implichi l'estirpazione della pianta intera; che a tal fine è d'uopo diminuire l'aiuto qualora si ricorra a metodi di raccolta diversi dall'estirpazione delle piante; considerando che, negli ultimi anni, il mercato linicolo è stato caratterizzato da brusche e rilevanti fluttuazioni dei prezzi della fibra e, pertanto, da variazioni delle superfici comunitarie investite a lino; che, per contribuire alla stabilità del mercato e per evitare un aumento eccessivo delle spese di bilancio, è opportuno istituire un regime di superfici massime garantite che preveda, in caso di superamento del massimale fissato, una riduzione proporzionale del livello dell'aiuto; che, dovendo gli operatori interessati adeguarsi a tale regime, esso non dovrebbe entrare in applicazione prima della campagna 1997/98; considerando che l'esperienza potrebbe rivelare la necessità di altri adeguamenti del regime; che è quindi opportuno adottare una procedura che consenta al Consiglio di valutare il regime stesso in base a una relazione della Commissione, che quest'ultima dovrà presentare al più tardi prima dell'inizio della campagna 1999/2000, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1308/70 è modificato come segue: 1. All'articolo 4, paragrafo 2, il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente: «L'aiuto concesso per il lino raccolto con procedimento diverso dall'estirpazione degli steli, ridotto - se del caso - della trattenuta di cui all'articolo 2, paragrafo 3 ed eventualmente, a norma del paragrafo 2 bis, è ulteriormente ridotto di un importo forfettario. Tale importo si calcola tenendo conto della differenza dei costi di produzione tra il metodo di raccolta con o senza estirpazione degli steli; da questa differenza si deduce quindi la differenza di valore delle fibre ottenute. Detto importo forfettario viene calcolato prima dell'inizio della campagna secondo la procedura descritta all'articolo 12». 2. All'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis È istituita una superficie massima garantita; l'aiuto per il lino di cui al paragrafo 1 è concesso nei limiti di detta superficie. Per ogni campagna di commercializzazione, la superficie massima ammonta a 81 500 ettari. Qualora, durante una campagna di commercializzazione, le superfici effettivamente seminate e sottoposte a raccolta superino la superficie massima garantita, l'aiuto valido per tale campagna, dal quale è stata eventualmente defalcata la trattenuta di cui all'articolo 2, paragrafo 3, viene inoltre ridotto, in ogni Stato membro, di una percentuale pari all'aliquota del superamento. L'importo di tale riduzione viene fissato secondo la procedura illustrata all'articolo 12.» 3. Il testo dell'articolo 16 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 16 Qualora, per facilitare gli adeguamenti al regime che entrerà in applicazione a partire dalla campagna 1997/98, si rendano necessarie misure transitorie, queste ultime vengono adottate secondo la procedura descritta all'articolo 12. Esse si applicano sino alla fine della campagna 1997/98 al più tardi.» 4. È inserito il seguente articolo 16 bis: «Articolo 16 bis Prima dell'inizio della campagna 1999/2000 al più tardi, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di aiuti per il lino e la canapa. Se la relazione ne evidenzia la necessità, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, decide eventualmente di apportare adeguamenti al regime stesso, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel funzionamento sia di detto regime di aiuti per il lino e la canapa, sia del regime di sostegno per i seminativi e il cotone.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1° agosto 1997, eccettuato il punto 3 dell'articolo 1, che si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a . . . Per il Consiglio . . . (1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.