51996PC0044(06)

Proposta di REGOLAMENTO (CE) N. ... DEL CONSIGLIO che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, i prezzi d' intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d' intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l' importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio /* COM/96/0044 DEF */

Gazzetta ufficiale n. C 125 del 27/04/1996 pag. 0010


Proposta di

REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO

del . . .

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio

(96/C 125/06)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. . . . del Consiglio, del . . ., che fissa, per la campagna di commercializzazione 1996/97, determinati prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualtità tipo delle barbabietole (3), ha fissato il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 63,19 ECU/100 kg per le zone non deficitarie;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che i prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco devono essere fissati per ciascuna zona deficitaria; che per questa fissazione occorre tenere conto delle differenze regionali di prezzo che è lecito supporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato;

considerando che si può prevedere una situazione di approvvigionamento deficitario nelle zone di produzione dell'Italia, dell'Irlanda, del Regno Unito, della Spagna, del Portogallo e della Finlandia;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede la fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero greggio; che occorre determinare tale prezzo a partire dal prezzo d'intervento dello zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CE) n. . . . ha fissato il prezzo di base della barbabietola a 47,67 ECU/t; che l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola A è uguale al 98 % del prezzo di base della barbabietola e che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola B è in linea di massima uguale al 68 % di detto prezzo di base, salvo il disposto dell'articolo 28, paragrafo 5, del citato regolamento;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/68 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78 (5), prevede che l'importo del rimborso nell'ambito della compensazione delle spese di magazzinaggio sia fissato per mese e per unità di peso, prendendo in considerazione le spese di finanziamento, le spese assicurative e quelle specifiche di magazzinaggio; che è opportuno, per le spese di finanziamento, tener conto di un tasso di interesse del 6 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le zone deficitarie della Comunità, il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco è fissato a:

a) 64,65 ECU/100 kg per tutte le zone del Regno Unito;

b) 64,65 ECU/100 kg per tutte le zone dell'Irlanda;

c) 64,65 ECU/100 kg per tutte le zone del Portogallo;

d) 64,65 ECU/100 kg per tutte le zone della Finlandia;

e) 64,88 ECU/100 kg per tutte le zone della Spagna;

f) 65,53 ECU/100 kg per tutte le zone dell'Italia.

Articolo 2

Il prezzo d'intervento dello zucchero greggio è fissato a 52,37 ECU/100 kg.

Articolo 3

1. Il prezzo minimo della barbabietola A applicabile nella Comunità è fissato a 46,72 ECU/t.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo minimo della barbabietola B applicabile nella Comunità è fissato a 32,42 ECU/t.

Articolo 4

L'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 0,41 ECU/100 kg di zucchero bianco per mese.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica per la durata della campagna di commercializzazione 1996/97.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

(3) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4.

(5) GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 8.