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Parere del Comitato delle regioni in merito «alla proposta di direttiva del Consiglio relativa all' accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità» CdR 15/96

Gazzetta ufficiale n. C 129 del 02/05/1996 pag. 0009


Parere del Comitato delle regioni in merito «alla proposta di direttiva del Consiglio relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità» () (96/C 129/02)

L'Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni, in data 15 novembre 1995, ha affidato alla Commissione 3 «Trasporti e reti di comunicazione» l'incarico di elaborare il parere di iniziativa in merito alla proposta di cui sopra.

La Commissione ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Kurth in data 14 dicembre 1995.

Il Comitato delle regioni ha adottato il 17 gennaio 1996, nel corso dell'11a sessione plenaria il seguente parere.

PREAMBOLO

- Ai fini dell'instaurazione del mercato interno, prevista dall'articolo 7A del Trattato che istituisce la Comunità europea, questa ha progressivamente elaborato una politica comune del trasporto aereo.

- A mente dell'articolo 59 del Trattato, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità devono essere soppresse; conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, ciò deve avvenire nel quadro della politica comune dei trasporti.

- In aggiunta ai Regolamenti (CEE) n. 2407/92, (CEE) n. 2408/92 e (CEE) n. 2409/92, del Consiglio, la Commissione, nella Comunicazione del 1° giugno 1994 «L'evoluzione dell'aviazione civile in Europa», ha annunciato un'iniziativa intesa a realizzare l'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.

- Il 13 dicembre 1994 la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta di direttiva relativa all'«Accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità».

Tale proposta mira a liberalizzare l'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità; la prestazione di tali servizi è organizzata in modo differente nei vari Stati membri e talvolta all'interno di uno stesso Stato membro. In base alla proposta di direttiva, l'accesso al mercato dei servizi in questione dev'essere realizzato in un quadro comunitario; ciononostante gli Stati membri devono continuare ad avere la possibilità di tener conto delle particolarità del settore e delle differenti situazioni locali.

MISURE DELLA COMMISSIONE

- Le misure proposte in merito alla liberalizzazione dell'accesso al mercato valgono, per quanto riguarda l'autoassistenza, in tutti gli aeroporti della Comunità; per l'assistenza fornita a terzi, l'applicazione di tali misure è limitata agli aeroporti caratterizzati da un determinato movimento minimo di passeggeri o merci (articolo 2).

- Viene introdotto il principio della separazione dei settori di attività, che prevede una separazione contabile e amministrativa tra le attività di assistenza e le altre (articolo 4).

- È possibile limitare l'accesso al mercato di determinate categorie di servizi nella misura in cui esso è incompatibile con vincoli di sicurezza, capacità o spazio disponibile. È tuttavia necessario che almeno uno dei fornitori presenti sia indipendente dall'ente di gestione dell'aeroporto e dalla compagnia aerea dominante (articoli 6 e 7).

- Per quanto riguarda il libero accesso al mercato, agli Stati membri viene data la possibilità di concedere, in caso di limitatezza dello spazio disponibile o della capacità dell'aeroporto, ulteriori deroghe, alle quali tuttavia la Commissione può opporsi.

- Sarà istituito un comitato degli utenti (articolo 5) che prende parte alla selezione dei prestatori di servizi autorizzati e cui spetta la decisione finale nei casi in cui l'ente di gestione dell'aeroporto è esso stesso un fornitore di servizi di assistenza a terra (articolo 10).

- Il Comitato economico e sociale il 13 settembre 1995 ha adottato un parere in merito al progetto di direttiva.

- Nella seduta del 17 novembre 1995, il Parlamento europeo ha emesso un circostanziato parere, con numerose proposte di modifica.

PARERE

1. Un mercato unico e competitivo del trasporto aereo richiede che vengano realizzate in tutti i settori le condizioni necessarie a introdurre e sviluppare la concorrenza. Ciò vale anche per gli aeroporti e per i servizi a terra che vi vengono prestati, che sono parte integrante del mercato del trasporto aereo. Solo riconoscendo il ruolo primario della concorrenza si potrà far sì che gli operatori del trasporto aereo realizzino delle economie, destinate a tradursi in prezzi più convenienti per i cittadini utenti.

2. L'alto livello dei servizi aeroportuali e dell'infrastruttura, che caratterizza alcuni Stati membri, è stato spesso raggiunto solo perché tali Stati hanno dato agli enti di gestione degli aeroporti la possibilità di agire in modo imprenditoriale e di aprire il mercato delle rispettive regioni. Tale attività imprenditoriale degli enti di gestione nel campo dei servizi e dell'infrastruttura non deve venire compromessa in maniera sostanziale da una liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra.

3. Gli aeroporti sono parti fondamentali dello sviluppo economico di intere regioni. Dal punto di vista occupazionale, essi svolgono una funzione di rilievo ai fini della creazione di un numero adeguato di posti di lavoro nelle regioni. In molti casi, grazie ad un posto di lavoro in un aeroporto, ne vengono creati o salvaguardati fino a due nel comprensorio. Tale funzione degli aeroporti, rilevante ai fini dello sviluppo regionale, non deve essere compromessa da una liberalizzazione troppo ampia e dalla conseguente distruzione di strutture consolidate nel settore degli aeroporti.

Occorre garantire, concordemente con la deliberazione del Parlamento europeo e con il parere del Comitato economico e sociale, un livello appropriato di tutela sociale per i lavoratori delle imprese che prestano servizi di assistenza a terra.

4. Gli enti di gestione degli aeroporti, attraverso l'attività imprenditoriale in vari settori dei servizi di assistenza a terra, contribuiscono a finanziare gli investimenti necessari per la modernizzazione e lo sviluppo dell'infrastruttura. Non appare opportuno che, con la liberalizzazione dei servizi di assistenza negli aeroporti, gli oneri di finanziamento dell'infrastruttura ricadano sugli Stati membri o sugli enti locali.

5. Il mercato del trasporto aereo, per essere efficiente, richiede tra l'altro una pubblica amministrazione che si limiti a svolgere le funzioni basilari nell'interesse generale. Sarebbe opportuno evitare di ricorrere a nuove procedure burocratiche, volte a predisporre e a sorvegliare una nuova organizzazione del mercato. Occorrerebbe che le decisioni fossero prese, nell'ambito di un regolamento quadro europeo, là dove è maggiore la conoscenza delle particolarità locali, sia pure dando la priorità ad una unione delle parti interessate. Le competenze della Commissione dovrebbero limitarsi, conformemente al principio di sussidiarietà, alle attività di sorveglianza e di verifica.

6. La liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra dovrebbe essere condotta con cautela, in tappe successive, introducendo delle differenziazioni connesse alla grandezza degli aeroporti e orientandosi in base agli effetti conseguiti.

7. Conclusioni

Sulla base delle premesse fin qui esposte si avanzano le seguenti proposte concrete di modifica del documento della Commissione:

- Il campo di applicazione della direttiva dovrebbe essere limitato agli aeroporti comunitari, aperti al traffico commerciale e che registrano un traffico annuale di almeno 1 milione di movimenti passeggeri o 25 000 tonnellate di merci. Gli articoli 4, 5, 6, 10, 11 e 12 dovrebbero essere applicabili solo agli aeroporti con almeno 4,5 milioni di movimenti passeggeri o 150 000 tonnellate di merci per anno (articolo 2).

- Occorrerebbe istituire un efficace comitato degli utenti, di cui dovrebbero far parte anche rappresentanti delle regioni. Il comitato degli utenti dovrebbe assumere funzioni consultive e di supporto (articolo 5).

- Occorrerebbe concedere agli Stati membri la facoltà di limitare il numero di operatori ammessi a prestare taluni servizi, tanto di assistenza a terzi quanto di autoassistenza (articoli 6 e 7).

- Eventuali decisioni in merito alle deroghe di cui all'articolo 9 dovrebbero essere di competenza degli Stati membri. Alla Commissione dovrebbe essere data la facoltà di verificare o rettificare le decisioni nazionali solo nel caso in cui tali decisioni non si applichino ad aeroporti definiti «pienamente coordinati» ai sensi del Regolamento (CEE) n. 95/93, del Consiglio, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di non autorizzare, oltre all'assistenza a terzi, nemmeno l'autoassistenza.

- L'ente di gestione dell'aeroporto dovrebbe poter imporre, ai prestatori di servizi e agli utenti che intendono ricorrere all'autoassistenza, il pagamento di un corrispettivo adeguato per l'utilizzazione dell'infrastruttura aeroportuale comune (diritto di infrastruttura), e di un altro corrispettivo (diritto di concessione) per l'esercizio di un'attività lucrativa organizzata.

- Occorre prevedere un periodo transitorio di tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva, per consentire l'adozione di disposizioni volte a garantire il libero esercizio dell'assistenza a terzi e dell'autoassistenza (articoli 6, 7, e 14).

- Parallelamente alla liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra, occorre procedere in modo tempestivo all'armonizzazione dei livelli di sicurezza nonché dei livelli di tutela sociale. Un livello adeguato di armonizzazione dei livelli di tutela sociale è indispensabile ai fini dalla garanzia di un alto livello di sicurezza del trasporto aereo europeo.

Bruxelles, 17 gennaio 1996.

Il Presidente del Comitato delle regioni

Jacques BLANC

() GU n. C 142 del 8. 6. 1995, pag. 7.