51996IP0187

Risoluzione sulla prima relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (COM(95)0054 - C4-0137/95)

Gazzetta ufficiale n. C 198 del 08/07/1996 pag. 0245


A4-0187/96

Risoluzione sulla prima relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (COM(95)0054 - C4-0137/95)

Il Parlamento europeo,

- vista la direttiva del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (91/308/CEE) ((GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.)),

- vista la prima relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (COM(95)0054 - C4-0137/95),

- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa su riciclaggio, identificazione, sequestro e confisca dei proventi di reato, aperta alla firma nel 1990 a Strasburgo,

- vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna nel 1988,

- viste le raccomandazioni sul riciclaggio di denaro, adottate dal Consiglio dei ministri della Giustizia e degli Affari interni riunito a Copenaghen il 1° e il 2 giugno 1993,

- visto il parere degli esperti in materia di controllo bancario e azione penale, che nella riunione del 20 dicembre 1995 hanno riferito alla commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e alla commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni sui problemi connessi all'applicazione pratica della direttiva,

- visto l'atto legislativo del Consiglio relativo alla Convenzione sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea recante creazione di un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) ((GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.)),

- vista la sua risoluzione del 14 marzo 1996 su Europol ((GU C 96 dell'1.4.1996, pag. 288.)),

- visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e i pareri della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0187/96),

A. considerando che continuano ad aver luogo transazioni finanziarie collegate ad attività criminali,

B. considerando che il sistema applicato dall'Unione europea nella lotta contro il riciclaggio di denaro presenta lacune e in particolare non tiene sufficientemente conto delle nuove forme assunte dalle transazioni finanziarie,

C. considerando che sono necessarie nuove misure legislative sia a livello nazionale che a livello comunitario per assicurare la completa sorveglianza delle persone fisiche e giuridiche che si occupano professionalmente di transazioni finanziarie,

D. considerando che la summenzionata Convenzione di Strasburgo del 1990 contiene già disposizioni in materia di assistenza legale che consentirebbero un'efficace lotta a livello europeo contro l'impiego economico dei proventi di attività illecite,

E. considerando che, nonostante le disposizioni del titolo VI del trattato sull'Unione europea in materia di cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni siano adeguate, non sono individuabili attività legislative finalizzate a migliorare il coordinamento dell'attività della giustizia e della polizia a livello europeo,

F. è convinto che la rapida creazione di un ufficio europeo di polizia, sulla base della Convenzione Europol, possa costituire un importante contributo per un'efficace lotta al riciclaggio di capitali e ai reati che l'hanno preceduto,

G. considerando che il Consiglio dei ministri della giustizia e degli affari interni, nelle sue raccomandazioni del 1993, ha definito sia la ratifica e l'applicazione della Convenzione di Strasburgo del 1990 che il coinvolgimento di Europol un passo importante per la lotta contro il riciclaggio di capitali,

1. invita la Commissione ad assicurare la piena applicazione della direttiva e a presentare una relazione dettagliata nel corso dei prossimi due anni, comprendente il numero delle transazioni notificate, il numero dei casi comprovati di riciclaggio di capitali, il numero delle persone condannate e gli importi sequestrati;

2. ritiene che il sistema dell'Unione europea per la lotta contro il riciclaggio di denaro debba diventare più incisivo e adeguarsi all'evoluzione tecnica delle transazioni finanziarie;

3. invita quindi la Commissione a riferire sulle nuove forme di riciclaggio di capitali, derivanti dalla mutata gestione degli affari e dei trasferimenti di denaro e a presentare, nel quadro della revisione della direttiva, proposte appropriate per combatterle;

4. invita la Commissione, tenendo conto dei lavori preparatori del Comitato di contatto, a presentare quanto prima, comunque entro il 6 marzo 1998, una proposta di revisione della direttiva in esame la quale preveda l'inserimento nel suo campo di applicazione di quelle professioni e categorie imprenditoriali che, sulla base di elementi certi, possono essere ritenute coinvolte o coinvolgibili in attività o atteggiamenti collegati al riciclaggio di capitali;

5. invita gli Stati membri, nella misura in cui non l'abbiano ancora fatto, a estendere la loro legislazione sulla lotta contro il riciclaggio di denaro non solo ai proventi derivanti dal traffico di droga ma anche a tutti i proventi derivanti dai reati commessi dalla criminalità organizzata;

6. si compiace dell'intenzione della Commissione di inserire esplicitamente e in modo vincolante in tutti i futuri accordi di partenariato e di associazione le disposizioni della direttiva relativa al riciclaggio di denaro e di intensificare la cooperazione in questo settore con i rispettivi partner;

7. invita gli Stati membri a ratificare e applicare la Convenzione delle Nazioni Unite, adottata il 19 dicembre 1988 a Vienna, contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e la summenzionata Convenzione del Consiglio d'Europa del 1990, dato che gli Stati membri vi si erano impegnati nella «dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio» allegata alla direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività illecite;

8. ritiene che in tutti gli Stati membri esistano o debbano essere introdotte adeguate disposizioni procedurali che consentano di

a) intercettare le comunicazioni telefoniche qualora sussista il sospetto che è stato commesso, o sarà commesso, un reato legato al riciclaggio di capitali,

b) ricorrere a misure provvisorie, come il sequestro e la confisca temporanea, per impedire lo scambio, il trasferimento o la cessione di beni patrimoniali derivanti dal riciclaggio di capitali o da un precedente reato connesso,

c) adottare misure provvisorie ai sensi della lettera b) qualora le autorità competenti siano in possesso di elementi tali da motivare un indizio di reato,

d) confiscare i proventi del riciclaggio o dei reati che lo hanno preceduto o i beni patrimoniali acquisiti tramite tali proventi;

9. invita gli Stati membri a proseguire i lavori relativi alla Convenzione Europol al fine di stabilire la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, così come richiesto dal Parlamento e previsto all'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), terzo comma, del trattato UE, e successivamente a ratificare e applicare la Convenzione;

10. auspica che le autorità competenti negli Stati membri per l'applicazione delle disposizioni della summenzionata direttiva utilizzino le esistenti possibilità di cooperazione;

11. sottolinea con forza che le banche e gli istituti finanziari debbono, anche ai sensi dell'articolo 5 della summenzionata direttiva 91/308/CEE sul riciclaggio dei capitali, disporre di personale preparato e di strumenti di controllo per far fronte correttamente ai propri obblighi di registrazione e d'informazione, onde poter effettuare le necessarie indagini in presunti casi di riciclaggio dei capitali;

12. invita la Commissione a creare un sistema di incentivi adeguati affinché le banche e gli istituti finanziari si dotino di personale preparato nonché di controlli efficaci nel senso indicato dal paragrafo precedente;

13. ritiene necessario che gli istituti creditizi e finanziari ai sensi della seconda direttiva sul coordinamento del diritto bancario, come altresì tutte le persone fisiche e giuridiche che a titolo professionale esercitano transazioni finanziarie o attività particolarmente suscettibili di essere utilizzate ai fini di riciclaggio, anche per conto terzi, siano effettivamente inclusi nel campo di applicazione della direttiva e assoggettati a sorveglianza da parte dello Stato;

14. ritiene inoltre che tale sorveglianza debba essere esercitata sulla base di criteri uniformi a livello europeo;

15. invita la Commissione a riferire, nella sua seconda relazione sull'applicazione della summenzionata direttiva, che sarà presentata a norma dell'articolo 17 della stessa direttiva, in merito agli effetti monetari potenzialmente causati dalle transazioni di tali proventi illeciti, che potrebbero essere

a) la velocità di circolazione della moneta influenzata dal flusso di fondi illeciti che si spostano tra paesi di origine e di destinazione;

b) l'impatto sulle disponibilità monetarie dei paesi coinvolti nel circuito di riciclaggio;

c) la forma di investimento che i fondi illeciti possono assumere una volta riciclati;

d) la trasmissione della politica monetaria nei paesi coinvolti;

e) la stabilità dei mercati finanziari situati nel circuito del riciclaggio dei fondi illeciti e nei paesi di destinazione finale;

16. invita la Commissione a prevedere, in detta relazione, misure di lotta contro le cause e le attività delle transazioni effettuate con proventi di attività illecite; dovrebbero essere attuate misure suscettibili di contribuire alla soluzione del problema, quali

a) l'inclusione negli accordi commerciali di articoli concernenti il riciclaggio di proventi di attività illecite, per chiedere che i paesi partner adottino norme equivalenti a quelle dell'Unione europea e garantire che le applichino;

b) il rafforzamento, negli accordi europei con i paesi dell'Europa centrale e orientale, degli articoli concernenti il riciclaggio di proventi di attività illecite, per chiedere che i paesi associati adottino norme equivalenti a quelle dell'Unione europea e garantire che le applichino;

c) il rafforzamento, negli accordi di partenariato e cooperazione con la Federazione russa e i Nuovi Stati Indipendenti dell'ex Unione Sovietica, degli articoli concernenti il riciclaggio dei proventi di attività illecite, per chiedere che i paesi associati adottino norme equivalenti a quelle dell'Unione europea e garantire che le applichino;

d) l'elaborazione di un elenco di banche «pulite»;

e) garantire che la Commissione europea e i suoi subappaltatori operino solo con banche «pulite»;

f) assicurare la vigilante applicazione della supervisione prudenziale in seno all'Unione per quanto concerne la concessione di autorizzazioni alle banche e il loro funzionamento;

g) includere negli accordi commerciali disposizioni concernenti l'adozione di norme di «supervisione prudenziale» volte a prevedere e garantire che i paesi partner adottino norme equivalenti a quelle dell'Unione europea;

17. desidera avere prove conclusive in merito al fatto che il riciclaggio di denaro è in aumento e che esso sta assumendo un peso crescente nell'ambito della criminalità organizzata;

18. desidera sottolineare che il riciclaggio di denaro può essere efficacemente affrontato solo se viene trattato a livello europeo sotto un unico controllo e operando in stretto collegamento con gli Stati Uniti;

19. invita inoltre la Commissione a proporre una misura nel cui contesto la partecipazione alla realizzazione a livello finanziario di attività criminose venga vietata e sanzionata penalmente negli Stati membri; la base giuridica di tale misura dovrebbe essere costituita dall'articolo 100 A del trattato CE;

20. invita gli Stati membri a procedere con maggiore energia contro il riciclaggio e a concedere a cittadini e imprese un sostegno sotto forma di informazione allo scopo di impedire qualsiasi forma di concorso in attività di riciclaggio;

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.