Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento all'ISDN (rete digitale di servizi integrati) e alle reti digitali radiomobili (C4-0470/96 00/0288(COD))
Gazzetta ufficiale n. C 033 del 03/02/1997 pag. 0078
A4-0415/96 Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento all'ISDN (rete digitale di servizi integrati) e alle reti digitali radiomobili (C4-0470/96 - 00/0288(COD)) (Procedura di codecisione: seconda lettura) Il Parlamento europeo, - vista la posizione comune del Consiglio C4-0470/96 - 00/0288 (COD), - visto il suo parere emesso in prima lettura ((GU C 94 del 13.4.1992, pagg. 198.)) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(90) 0314 ((GU C 277 del 5.11.1990, pag. 12.)), - vista la proposta modificata della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(94) 0128 ((GU C 200 del 22.7.1994, pag. 4.)), - visto l'articolo 189 B, paragrafo 2 del trattato CE, - visto l'articolo 72 del suo regolamento, - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0415/96), 1. modifica come segue la posizione comune; 2. invita la Commissione a esprimersi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere che è chiamata a formulare in conformità dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE; 3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento, a modificare di conseguenza la sua posizione comune e ad adottare definitivamente l'atto; 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione. (Emendamento 2) Titolo >Testo originale> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento all' ISDN (rete digitale di servizi integrati) e alle reti digitali radiomobili >Testo dopo la votazione del PE> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (Emendamento 3) Considerando 7 >Testo originale> (7) considerando che le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche adottate dagli Stati membri in materia di tutela dei dati personali, vita privata e interessi legittimi delle persone giuridiche nel settore della telecomunicazione devono essere armonizzate per evitare ostacoli al mercato interno della telecomunicazione in conformità dell'obiettivo di cui all'articolo 8 A del trattato; che l'armonizzazione secondo il principio di sussidiarietà è limitata alle esigenze strettamente necessarie per garantire che non si ostacolino la promozione e lo sviluppo di nuovi servizi e reti di telecomunicazione tra Stati membri; >Testo dopo la votazione del PE> (7) considerando che le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche adottate dagli Stati membri in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, nonché dei legittimi interessi delle persone giuridiche nel settore della telecomunicazione devono essere armonizzate per evitare ostacoli al mercato interno della telecomunicazione in base all'obiettivo di cui all'articolo 8 A del trattato; che l'armonizzazione nel settore delle telecomunicazioni non si presta all'applicazione del principio di sussidiarietà, dato il carattere eminentemente transnazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione e che, in ogni caso, detta armonizzazione dovrà garantire che non si ostacolino la promozione e lo sviluppo di nuovi servizi e reti di telecomunicazione tra Stati membri; (Emendamento 4) Considerando 7 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> (7 bis) considerando che gli Stati membri, i fornitori dei servizi e gli utenti interessati, così come gli organi comunitari competenti, debbono cooperare alla messa a punto e allo sviluppo delle tecnologie necessarie per dare applicazione alle garanzie previste dalle disposizioni della presente direttiva; (Emendamento 5) Considerando 19 >Testo originale> (19) considerando che gli elenchi sono ampiamente distribuiti e pubblicamente disponibili; che il diritto al rispetto della vita privata delle persone fisiche e gli interessi legittimi delle persone giuridiche richiedono che gli abbonati possano determinare in quale misura i loro dati personali sono pubblicati nei medesimi elenchi; che gli Stati membri possono riconoscere questa possibilità ai soli abbonati che sono persone fisiche; >Testo dopo la votazione del PE> (19) considerando che gli elenchi sono ampiamente distribuiti e disponibili al pubblico; che il diritto al rispetto della vita privata delle persone fisiche e i legittimi interessi delle persone giuridiche richiedono che gli abbonati possano determinare in quale misura i loro dati personali debbano essere pubblicati nei medesimi elenchi; che, per le persone giuridiche, occorre rispettare le deroghe a questo principio generale nei casi in cui l'interesse legittimo dell'abbonato si scontra con altri interessi, quale il diritto all'informazione da parte dell'utente; (Votazione distinta) Considerando 20 >Testo originale> (20) considerando che occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati da interferenza nella loro vita privata mediante chiamate o fax indesiderati; che gli Stati membri possono limitare tale tutela agli abbonati che sono persone fisiche; >Testo dopo la votazione del PE> (20) considerando che occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati da interferenza nella loro vita privata mediante chiamate o fax indesiderati; (Emendamento 6) Considerando 25 >Testo originale> (25) considerando che, dati gli sviluppi tecnologici e la conseguente evoluzione dei servizi offerti, è necessario specificare tecnicamente le categorie di dati elencate nell'allegato alla presente direttiva per l'applicazione dell'articolo 6 della medesima direttiva con l'assistenza del comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, così da garantire una coerente applicazione dei requisiti prescritti dalla presente direttiva, a prescindere dai mutamenti della tecnologia; >Testo dopo la votazione del PE> (25) considerando che, dati gli sviluppi tecnologici e la conseguente evoluzione dei servizi offerti, è necessario specificare tecnicamente le categorie di dati elencate nell'allegato alla presente direttiva per l'applicazione dell'articolo 6 della medesima direttiva con l'assistenza del comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri istituito dall'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, così da garantire una coerente applicazione dei requisiti prescritti dalla presente direttiva, a prescindere dall'evoluzione tecnologica, tenendo conto che la procedura in questione non potrà essere applicata per modifiche sostanziali delle suddette categorie di dati, che potranno essere apportate solo in conformità della procedura di cui all'articolo 100 A del trattato; (Emendamento 7) Articolo 5 >Testo originale> Gli Stati membri garantiscono mediante normative nazionali la riservatezza delle comunicazioni effettuate mediante la rete pubblica di telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione pubblicamente disponibili. In particolare essi vietano l'ascolto, l'intercettazione, la memorizzazione o altri generi di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni ad opera di persone diverse dagli utenti, senza il consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente. >Testo dopo la votazione del PE> Gli Stati membri garantiscono mediante normative nazionali la riservatezza delle comunicazioni effettuate mediante la rete pubblica di telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione offerti al pubblico. In particolare essi vietano l'ascolto, l'intercettazione, la memorizzazione o altri generi di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni ad opera di persone diverse dagli utenti, senza il consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente, in conformità del disposto dell'articolo 14, paragrafo 1. (Emendamento 8) Articolo 9, parte introduttiva >Testo originale> Gli Stati membri garantiscono che il fornitore di una rete pubblica di telecomunicazione e/o di un servizio di telecomunicazione pubblicamente disponibile possa rendere inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea chiamante: >Testo dopo la votazione del PE> Gli stati membri adottano le disposizioni normative che disciplinano le modalità di soppressione da parte del fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico della presentazione dell'identificazione della linea chiamante: (Emendamento 9) Articolo 11, paragrafo 2 >Testo originale> 2. Gli Stati membri possono permettere agli operatori di chiedere un pagamento agli abbonati desiderosi di assicurare che nell'elenco non figurino dati particolari, purché l'importo richiesto sia ragionevole e non costituisca un elemento di dissuasione per l'esercizio di tale diritto. >Testo dopo la votazione del PE> Soppresso (Votazione distinta) Articolo 12, paragrafo 3 >Testo originale> 3. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 agli abbonati che sono persone fisiche. >Testo dopo la votazione del PE> 3. soppresso (Emendamento 10) Allegato, trattino quinto bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> - la data della chiamata/del servizio;