Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (COM(95)0712 - C4-0127/96 - 96/0025(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura)
Gazzetta ufficiale n. C 362 del 02/12/1996 pag. 0236
A4-0354/96 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (COM(95)0712 - C4-0127/96 - 96/0025(COD)) La proposta è approvata con le seguenti modifiche: (Emendamento 1) Titolo >Testo originale> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori >Testo dopo la votazione del PE> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (Emendamento 3) Primo considerando >Testo originale> considerando che certune direttive comunitarie, il cui elenco figura nell'allegato della presente direttiva, fissano regole in materia di tutela degli interessi economici dei consumatori; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che certune direttive comunitarie, il cui elenco figura nell'allegato della presente direttiva, fissano regole in materia di tutela degli interessi economici dei consumatori, oltre che degli interessi delle persone che esercitano un'attività commerciale, industriale e artigianale e del pubblico in generale, contro determinati atti illeciti e le loro conseguenze per quanto concerne la concorrenza sleale; (Emendamento 6) Tredicesimo considerando >Testo originale> considerando che gli Stati membri devono designare sul piano nazionale gli organismi e/o le organizzazioni legittimati ai fini della presente direttiva; che occorre applicare il principio del riconoscimento reciproco agli enti così legittimati dagli Stati membri; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che gli Stati membri devono designare sul piano nazionale gli organismi e/o le organizzazioni legittimati ai fini della presente direttiva, con inclusione degli organismi e delle organizzazioni di ambito europeo stabiliti sul loro territorio; che occorre applicare il principio del riconoscimento reciproco agli enti così legittimati dagli Stati membri; (Emendamento 7) Quindicesimo considerando >Testo originale> considerando che la presente direttiva non deve ostare all'applicazione delle regole del diritto internazionale privato e delle convenzioni in vigore tra gli Stati membri; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che la presente direttiva non deve ostare all'applicazione delle regole del diritto internazionale privato e delle convenzioni in vigore tra gli Stati membri, il che implica che la legge nazionale applicabile al merito della controversia in virtù delle suddette norme dovrà applicarsi nella sua interezza; (Emendamento 8) Considerando quindicesimo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che, nel caso in cui gli Stati membri prevedano l'intervento preventivo di un ente legittimato nazionale perché questo dia avvio alle azioni contemplate dalla presente direttiva, è necessario prevedere un termine di tempo non superiore a trenta giorni lavorativi a partire dalla data di presentazione della richiesta di intervento dinanzi all'ente competente, termine alla cui scadenza, in caso di mancata risposta da parte dell'ente in questione, il richiedente è autorizzato a presentare direttamente il reclamo dinanzi all'autorità competente; (Emendamento 9) Considerando sedicesimo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che le disposizioni della presente direttiva potranno essere estese a future direttive il cui oggetto rientri tra gli obiettivi generali che ispirano le azioni inibitorie qui regolamentate; (Emendamento 10) Articolo 1, paragrafo 1 >Testo originale> 1. La presente direttiva ha per oggetto il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative a determinati ricorsi od azioni che consentono di assicurare la tutela degli interessi dei consumatori, onde garantire il buon funzionamento del mercato interno. >Testo dopo la votazione del PE> 1. La presente direttiva ha per oggetto l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative a determinati ricorsi od azioni destinati alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori, delle persone che esercitano un'attività commerciale, industriale o artigianale, come pure degli interessi del pubblico in generale, contro le violazioni di cui al paragrafo 2, onde garantire il buon funzionamento del mercato interno. (Emendamento 11) Articolo 1, paragrafo 2 >Testo originale> 2. Ai fini della presente direttiva si intende per violazione qualsiasi atto contrario alle disposizioni delle direttive riportate in allegato, e attuate nell'ordinamento interno degli Stati membri, il quale leda gli interessi dei consumatori. >Testo dopo la votazione del PE> 2. Ai fini della presente direttiva si intende per violazione qualsiasi atto contrario alle disposizioni delle direttive riportate in allegato, e attuate nell'ordinamento interno degli Stati membri, il quale leda gli interessi dei consumatori, o abbia conseguenze sleali per i concorrenti, ovvero sia contrario all'interesse del pubblico in generale. (Emendamento 13) Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) >Testo originale> a) ordinare, nel più breve termine e, se del caso, con procedimento d'urgenza, la cessazione o l'interdizione di qualsiasi atto costitutivo della violazione; >Testo dopo la votazione del PE> a) ordinare, con procedimento d'urgenza, la cessazione o l'interdizione di qualsiasi atto costitutivo della violazione; (Emendamento 14) Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) >Testo originale> b) se del caso, adottare le misure necessarie per correggere gli effetti della violazione anche mediante la pubblicazione della decisione; >Testo dopo la votazione del PE> b) se del caso, adottare o richiedere le misure necessarie per correggere gli effetti della violazione anche mediante la pubblicazione della decisione; (Emendamento 15) Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) >Testo originale> c) condannare la parte soccombente a versare alla parte attrice, in caso di non esecuzione della decisione entro il termine in essa fissato, un importo determinato per ciascun giorno di ritardo o qualsiasi altro importo previsto dalla legislazione nazionale al fine di garantire l'esecuzione delle decisioni. >Testo dopo la votazione del PE> c) condannare la parte soccombente a pagare, allo Stato o al beneficiario previsto dalla legislazione nazionale, in caso di non esecuzione della decisione entro il termine in essa fissato, una penalità per ciascun giorno di ritardo o qualsiasi altra sanzione pecuniaria prevista dalla legislazione nazionale al fine di garantire l'esecuzione delle decisioni. (Emendamento 16) Articolo 2 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> Articolo 2 bis Laddove la legislazione nazionale di uno Stato membro preveda, nella sua giurisdizione, requisiti più severi circa il riconoscimento dell'interesse ad agire per i ricorsi avviati da federazioni, tali requisiti restano impregiudicati. (Emendamento 17) Articolo 3, paragrafo 1, parte introduttiva >Testo originale> 1. Ai fini della presente direttiva, per «ente legittimato» si intende qualsiasi organismo o organizzazione avente interesse, in base alla legislazione nazionale, a far rispettare le disposizioni di cui all'articolo 1, e in particolare: >Testo dopo la votazione del PE> 1. Ai fini della presente direttiva, per «ente legittimato» si intende qualsiasi organismo o organizzazione, debitamente costituito in conformità della legislazione in vigore di uno Stato membro, avente interesse a far rispettare le disposizioni di cui all'articolo 1, e in particolare: (Emendamento 18) Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) >Testo originale> b) le organizzazioni aventi interesse alla tutela degli interessi dei consumatori nonché le organizzazioni rappresentative di imprese o confederazioni d'imprese, secondo i criteri fissati dalla loro legislazione nazionale. >Testo dopo la votazione del PE> b) le organizzazioni aventi interesse alla tutela degli interessi dei consumatori nonché le organizzazioni rappresentative di imprese o confederazioni d'imprese, a condizione che ai sensi delle loro disposizioni nazionali esse abbiano la capacità giuridica di presentare ricorso. (Emendamento 19) Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) bis (nuova) >Testo dopo la votazione del PE> b bis) le organizzazioni o federazioni che rappresentano i consumatori o imprese di ambito europeo. (Emendamenti 20 e 25) Articolo 3, paragrafo 2 >Testo originale> 2. Ai fini della presente direttiva, e salvi i diritti riconosciuti dalla legislazione nazionale ad altre entità, ciascuno Stato membro redige sul piano nazionale l'elenco degli enti legittimati a chiedere il provvedimento di cui all'articolo 2. Gli organismi e le organizzazioni iscritti in tale elenco ricevono un documento attestante la loro legittimazione dinanzi alle giurisdizioni e alle autorità competenti. >Testo dopo la votazione del PE> 2. Ai fini della presente direttiva, e salvi i diritti riconosciuti dalla legislazione nazionale ad altre entità, ciascuno Stato membro redige sul piano nazionale l'elenco degli enti legittimati a chiedere il provvedimento di cui all'articolo 2, includendo, se del caso, le organizzazioni o federazioni di cui al paragrafo 1 lettera b) bis, che siano stabilite sul suo territorio. Gli organismi e le organizzazioni iscritti in tale elenco tra cui in ogni caso le organizzazioni preposte alla tutela degli interessi dei consumatori ricevono un documento attestante la loro legittimazione dinanzi alle giurisdizioni e alle autorità competenti. (Emendamento 24) Articolo 4, paragrafo 2 >Testo originale> 2. Gli Stati membri possono stabilire che il deferimento diretto di cui al paragrafo 1 sia subordinato al previo deferimento ad un ente legittimato dello Stato membro territorialmente competente affinché detto ente agisca in conformità dell'articolo 2; in tal caso gli Stati membri impartiscono agli enti legittimati nazionali un equo termine di risposta. >Testo dopo la votazione del PE> 2. Gli Stati membri possono stabilire che il deferimento diretto di cui al paragrafo 1 sia subordinato al previo deferimento ad un ente legittimato dello Stato membro territorialmente competente affinché detto ente agisca in conformità dell'articolo 2; in tal caso gli Stati membri impartiscono all'ente legittimato territorialmente competente un termine di risposta non superiore a 20 giorni lavorativi a partire dalla data di ricevimento del ricorso dell'ente legittimato interessato. (Emendamento 22) Articolo 5, paragrafo 1 >Testo originale> 1. Gli Stati membri possono prevedere o lasciare in vigore un obbligo di preavviso a favore della parte convenuta a carico della parte che intende proporre ricorso od azione; gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà vigilano a che le modalità del preavviso consentano l'esercizio del diritto di ricorso o di azione entro un termine equo. >Testo dopo la votazione del PE> 1. Gli Stati membri possono prevedere o lasciare in vigore un obbligo di richiesta di cessazione o rettificazione del comportamento illecito o di preavviso a favore della parte responsabile dell'infrazione, quale passo preliminare all'avvio delle azioni definite all'articolo 2; gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà vigilano a che le modalità di tale richiesta o del preavviso consentano l'esercizio del diritto di ricorso o di azione nel più breve tempo possibile. (Emendamento 23) Articolo 6 >Testo dopo la votazione del PE> 1. Fermo restando l'articolo 1, paragrafo 2, le disposizioni della presente direttiva potranno essere estese a future direttive il cui oggetto rientri tra gli obiettivi generali dell'articolo 1, paragrafo 1. >Testo dopo la votazione del PE> 2. Ai fini del precedente paragrafo 1, ogni direttiva approvata dovrà contenere un riferimento alle disposizioni pertinenti, come pure all'allegato della presente direttiva. >Testo dopo la votazione del PE> 3. Fatto salvo quanto disposto in precedenza e in applicazione delle disposizioni del presente articolo, la Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di revisione dell'allegato della presente direttiva. >Testo originale> Ogni tre anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 2000, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. >Testo dopo la votazione del PE> 4. Ogni tre anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 2000, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (COM(95)0712 - C4-0127/96 - 96/0025(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura) Il Parlamento europeo, - vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(95)0712 - 96/0025(COD) ((GU C 107 del 13.4.1996, pag. 3.)), - visti gli articoli 189 B, paragrafo 2 e 100 A del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0127/96), - visto l'articolo 58 del suo regolamento, - visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0354/96), 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE; 3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2 del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento; 4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento e chiede in tal caso l'apertura della procedura di concertazione; 5. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta, quale modificata da quest'ultimo; 6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.