51996AP0155

Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (C4-0061/96 - 94/0106 (SYN)) (Procedura di cooperazione: seconda lettura)

Gazzetta ufficiale n. C 166 del 10/06/1996 pag. 0063


A4-0155/96

Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (C4-0061/96 - 94/0106 (SYN))

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (C4-0061/96 - 94/0106 (SYN),

- visto il suo parere in prima lettura ((GU C 166 del 3.7.1995, pag. 167.)) sulla proposta della Commissione al Consiglio COM(94)0109 ((GU C 216 del 6.8.1994, pag. 4.)),

- vista la proposta modificata della Commissione (COM(95)0312) ((GU C 28 del 13.9.1995, pag. 10.)),

- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189 C del trattato CE,

- visto l'articolo 67 del suo regolamento,

- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0155/96),

1. modifica come segue la posizione comune;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(Emendamento 1)

Articolo 2, punto 5

>Testo originale>

5. «valore limite»: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso, che dovrà essere raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato;

>Testo dopo la votazione del PE>

5. «valore limite»: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso, secondo il principio del «carico critico», che dovrà essere raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato;

(Emendamento 2)

Articolo 2, punto 5 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

5 bis. «livello massimo di immissione consentito»: il livello di un determinato inquinante per il quale le conseguenze in caso di assunzione ovvero di deposizione non sono nocive per l'uomo, gli animali, le piante o le merci, nel rispetto del principio del «carico critico»;

(Emendamento 3)

Articolo 2, punto 5 ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

5 ter. «carico critico»: nel caso dei depositi acidi, il carico massimo che non provoca modifiche chimiche che diano adito a effetti nocivi a lungo termine sugli ecosistemi più sensibili o, per gli inquinanti gassosi, la concentrazione di inquinanti nell'atmosfera oltre la quale, in base alle conoscenze attuali, si possono verificare effetti nocivi diretti sui recettori quali le piante, gli ecosistemi o i materiali;

(Emendamento 4)

Articolo 2, punto 6

>Testo originale>

6. «valore obiettivo»: livello fissato al fine di evitare a lungo termine ulteriori effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso, che dovrà essere raggiunto per quanto possibile nel corso di un dato periodo;

>Testo dopo la votazione del PE>

6. «valore obiettivo»: livello fissato sulla base delle conoscenze scientifiche concernenti il carico critico, ossia la concentrazione al di sopra della quale possono verificarsi direttamente effetti nocivi per gli esseri umani, gli animali, le piante o i beni, al fine di prevenire o di impedire a lungo termine ulteriori effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso, che dovrà essere raggiunto per quanto possibile nel corso di un dato periodo;

(Emendamento 5)

Articolo 2, paragrafo 10

>Testo originale>

10. «agglomerato»: zona con una concentrazione di popolazione superiore a 250.000 abitanti o, allorché la concentrazione di popolazione è pari o inferiore a 250.000 abitanti, una densità abitativa per Km2 tale da rendere necessarie per gli Stati membri la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente.

>Testo dopo la votazione del PE>

10. «agglomerato»: zona con una concentrazione di popolazione superiore a 100.000 abitanti o, allorché la concentrazione di popolazione è pari o inferiore a 100.000 abitanti, una densità abitativa per Km2 tale da rendere necessarie per gli Stati membri la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente.

(Emendamento 6)

Articolo 3, secondo comma (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

Gli Stati membri comunicano con ogni mezzo appropriato tali informazioni all'opinione pubblica.

(Emendamento 7)

Articolo 4: titolo e paragrafo 1

>Testo originale>

Determinazione dei valori limite e delle soglie d'allarme per l'aria ambiente

>Testo dopo la votazione del PE>

Determinazione dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie d'allarme per l'aria ambiente

>Testo originale>

1. Per gli inquinanti elencati nell'allegato I, la Commissione trasmette al Consiglio le proposte relative alla fissazione dei valori limite, e in modo adeguato, delle soglie di allarme, sulla base del seguente calendario:

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Per gli inquinanti elencati nell'allegato I, la Commissione trasmette al Consiglio le proposte relative alla fissazione dei valore limite, dei valori obiettivo e, in modo adeguato, delle soglie di allarme, sulla base del seguente calendario:

>Testo originale>

- non oltre il 31 dicembre 1996 per gli inquinanti 1-5;

- a norma dell'articolo 8 della direttiva 92/72/CEE per l'ozono;

- nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 per gli inquinanti 7-13.

Ai fini della fissazione dei valori limite e, in modo adeguato, delle soglie di allarme, si tiene conto, a titolo di esempio, dei fattori indicati nell'allegato II.

Per quanto concerne l'ozono, tali proposte terranno conto dei meccanismi specifici di formazione di questo inquinante e, a tal fine, potranno prevedere valori obiettivo e/o valori limite.

In caso di superamento di un valore obiettivo fissato per l'ozono gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per il raggiungimento di detto valore. In base a tali informazioni la Commissione valuta se siano necessarie misure addizionali a livello comunitario e presenta, se del caso, proposte al Consiglio.

Per altri inquinanti, la Commissione trasmette al Consiglio le proposte relative alla fissazione dei valori limite e, in modo adeguato, delle soglie di allarme se risultasse, sulla base del progresso scientifico e considerando i criteri indicati nell'allegato II, che occorre evitare, prevenire o ridurre nella Comunità gli effetti nocivi di detti inquinanti sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso.

>Testo dopo la votazione del PE>

- non oltre il 31 dicembre 1996 per gli inquinanti della prima serie (sezione I);

- a norma dell'articolo 8 della direttiva 92/72/CEE per l'ozono;

- nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 per gli inquinanti della seconda serie (sezione II);

Ai fini della fissazione dei valori limite, dei valori obiettivo e, in modo adeguato, delle soglie di allarme, si tiene conto dei fattori indicati nell'allegato II.

Per quanto concerne l'ozono, tali proposte terranno conto dei meccanismi specifici di formazione di questo inquinante e, a tal fine, vengono stabiliti valori obiettivo e valori limite.

In caso di superamento di un valore obiettivo fissato per l'ozono gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per il raggiungimento di detto valore. In base a tali informazioni la Commissione valuta se siano necessarie misure addizionali a livello comunitario e presenta, se del caso, proposte al Consiglio.

Per altri inquinanti, la Commissione trasmette al Consiglio le proposte relative alla fissazione dei valori limite, dei valori obiettivo e, in modo adeguato, delle soglie di allarme se risultasse, sulla base del progresso scientifico e considerando i criteri indicati nell'allegato II, che occorre evitare, prevenire o ridurre nella Comunità gli effetti nocivi di detti inquinanti sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso.

(Emendamento 8)

Articolo 4, paragrafo 2

>Testo originale>

2. La Commissione provvede, sulla scorta dei dati più recenti della ricerca scientifica nel settore epidemiologico in questione nonché degli ultimi progressi della metrologia, al riesame degli elementi su cui si basano i valori limite e le soglie di allarme di cui al paragrafo 1.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. La Commissione provvede, sulla scorta dei dati più recenti della ricerca scientifica nel settore epidemiologico e ambientale in questione nonché degli ultimi progressi della metrologia, al riesame degli elementi su cui si basano i valori limite, i valori obiettivo e le soglie di allarme di cui al paragrafo 1.

(Emendamento 9)

Articolo 4, paragrafo 3, parte introduttiva

>Testo originale>

3. Allorquando sono stabiliti valori limite e soglie d'allarme, sono fissati i criteri e le tecniche riguardanti:

>Testo dopo la votazione del PE>

3. Allorquando sono stabiliti valori limite, valori obiettivo e soglie d'allarme, sono fissati i criteri e le tecniche riguardanti:

(Emendamento 10)

Articolo 4, paragrafo 4

>Testo originale>

4. Per tener conto dei livelli effettivi di un dato inquinante all'atto della fissazione dei valori limite, nonché del tempo necessario per attuare i provvedimenti volti a migliorare le qualità dell'aria ambiente, il Consiglio può fissare per il valore limite anche un margine di superamento temporaneo.

>Testo dopo la votazione del PE>

4. Per tener conto dei livelli effettivi di un dato inquinante all'atto della fissazione dei valori limite, nonché del tempo necessario per attuare i provvedimenti volti a migliorare le qualità dell'aria ambiente, il Consiglio può fissare per il valore limite anche un margine di superamento temporaneo la cui durata di validità non superi i cinque anni.

>Testo originale>

Tale margine si riduce secondo modalità che saranno stabilite per ciascun inquinante, al fine di raggiungere il valore limite al più tardi entro lo scadere del termine da stabilire per ciascun inquinante all'atto della fissazione di tale valore.

>Testo dopo la votazione del PE>

Tale margine si riduce secondo modalità che saranno stabilite per ciascuno inquinante, al fine di raggiungere il valore limite al più tardi entro lo scadere del termine di cinque anni di cui al primo comma.

(Emendamento 11)

Articolo 4, paragrafo 7

>Testo originale>

7. Qualora uno Stato membro intenda fissare valori limite o soglie di allarme per inquinanti che non sono contemplati dall'allegato I e non sono oggetto di disposizioni comunitarie concernenti la qualità dell'aria ambiente della Comunità, esso ne informa la Commissione in tempo utile in modo da permettere di valutare se sia necessario agire a livello comunitario secondo i criteri di cui all'allegato III.

>Testo dopo la votazione del PE>

7. Qualora uno Stato membro intenda fissare valori limite o soglie di allarme per inquinanti che non sono contemplati dall'allegato I e non sono oggetto di disposizioni comunitarie concernenti la qualità dell'aria ambiente della Comunità, esso ne informa la Commissione in tempo utile. La Commissione è tenuta a fornire, in tempo utile, una risposta alla questione se sia necessario agire a livello comunitario secondo i criteri di cui all'allegato III.

(Emendamento 12)

Articolo 6, paragrafo 2, trattino primo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

- le zone a forte concentrazione industriale e in cui si registra un elevato consumo di combustibili minerali,

(Emendamento 13)

Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)

>Testo originale>

a) prendere in considerazione una strategia integrata a difesa dell'aria, dell'acqua e del suolo;

>Testo dopo la votazione del PE>

a) prendere in considerazione una strategia integrata a difesa dell'aria, dell'acqua, del suolo e degli ecosistemi;

(Emendamento 14)

Articolo 11, punto 1, lettera a, punto iii)

>Testo originale>

iii) le trasmettono, non oltre due anni dalla fine dell'anno durante il quale sono stati registrati i livelli in questione, i piani o i programmi di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

>Testo dopo la votazione del PE>

iii) le trasmettono, non oltre un anno dalla fine dell'anno durante il quale sono stati registrati i livelli in questione, i piani o i programmi di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

(Emendamento 15)

Articolo 12

>Testo originale>

1. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico i criteri e le tecniche di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e le modalità di trasmissione delle informazioni da fornire a norma dell'articolo 11, nonché altri compiti specificati nelle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sono stabilite in base alla procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. La Commissione è assistita da un comitato di natura consultiva, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Tale comitato procede a una consultazione degli esperti dei rami e dei settori interessati, nonché delle ONG specializzate nelle materie di sua competenza.

>Testo originale>

Tale adeguamento non deve comportare la modifica diretta o indiretta dei valori limite e delle soglie di allarme.

>Testo originale>

2. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione, se necessario attraverso una votazione.

>Testo originale>

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

>Testo dopo la votazione del PE>

2 bis. Il parere figura nel resoconto; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia menzionata nel resoconto.

2 ter. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa informa il comitato del modo in cui il suo parere è stato preso in considerazione.

>Testo originale>

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

>Testo originale>

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

(Emendamento 16)

Allegato I, sezione I, titolo

>Testo originale>

I. Inquinanti disciplinati da direttive comunitarie esistenti in materia di qualità dell'aria ambiente.

>Testo dopo la votazione del PE>

I. Inquinanti da valutare in una prima fase, compresi gli inquinanti disciplinati da direttive comunitarie esistenti in materia di qualità dell'aria ambiente.

(Emendamento 17)

Allegato I, sezione I, punto 6 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

6 bis. Benzene

(Emendamento 18)

Allegato I, sezione I, punto 6 ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

6 ter. Monossido di carbonio

(Emendamento 19)

Allegato I, sezione II, punto 7

>Testo originale>

7. Benzene

>Testo dopo la votazione del PE>

soppresso

(Emendamento 20)

Allegato I, sezione II, punto 9

>Testo originale>

9. Monossido di carbonio

>Testo dopo la votazione del PE>

soppresso

(Emendamento 21)

Allegato I, sezione II, punto 12

>Testo originale>

12. Nichel

>Testo dopo la votazione del PE>

12. Composti di nichel cancerogeni (categoria L) ai sensi della direttiva 67/548/CEE

(Emendamento 22)

Allegato I, sezione II bis (nuova)

>Testo dopo la votazione del PE>

II. bis Inquinanti da valutare in una seconda fase:

- Diossine

- Composti organici volatili (COV)

- Metano

- Ammoniaca

- Acido nitrico

(Emendamento 23)

Allegato II, frase introduttiva

>Testo originale>

All'atto della fissazione del valore limite e, in modo appropriato, della soglia di allarme, si potrà tener conto, a titolo d'esempio, dei seguenti fattori:

>Testo dopo la votazione del PE>

All'atto della fissazione del valore limite e, in modo appropriato, della soglia di allarme, si tiene conto dei seguenti fattori: