51996AP0105

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a regole comuni per lo sviluppo dei servizi postali comunitari e al miglioramento della qualità del servizio (COM(95)0227 - C4-0540/95 - 95/ 0221(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura)

Gazzetta ufficiale n. C 152 del 27/05/1996 pag. 0020


A4-0105/96

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a regole comuni per lo sviluppo dei servizi postali comunitari e al miglioramento della qualità del servizio (COM(95)0227 - C4-0540/95 - 95/0221(COD))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

Titolo

>Testo originale>

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a regole comuni per lo sviluppo dei servizi postali comunitari e al miglioramento della qualità del servizio

>Testo dopo la votazione del PE>

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali nell'Unione e al miglioramento della qualità del servizio

(Emendamento 2)

Visto sesto bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

- visto il parere del Comitato paritetico europeo delle Poste,

(Emendamento 3)

Considerando 2

>Testo originale>

2. considerando che la creazione di un mercato unico nel settore postale è importante per l'economia e per la coesione economica e sociale della Comunità, poiché i servizi postali rappresentano uno strumento essenziale di comunicazione e scambio;

>Testo dopo la votazione del PE>

2. considerando che la creazione di un mercato unico nel settore postale è importante per l'economia e per la coesione economica e sociale della Comunità, poiché i servizi postali rappresentano uno strumento essenziale di comunicazione e scambio; considerando inoltre che con l'aumento della concorrenza nel settore dei servizi postali aumenta anche la necessità di protezione sociale dei lavoratori e che, quindi, la legislazione comunitaria in campo sociale deve essere migliorata di concerto con l'apertura del mercato postale;

(Emendamento 4)

Considerando 4

>Testo originale>

4. considerando che la Commissione ha proceduto a un'ampia consultazione pubblica sugli aspetti dei servizi postali che presentano un interesse a livello comunitario;

>Testo dopo la votazione del PE>

4. considerando che la Commissione ha proceduto a un'ampia consultazione pubblica sugli aspetti dei servizi postali che presentano un interesse a livello comunitario e ha ricevuto il contributo delle parti interessate del settore postale;

(Emendamento 5)

Considerando 6

>Testo originale>

6. considerando che i collegamenti postali transfrontalieri non sempre sono tali da soddisfare le attese degli utilizzatori e dei cittadini europei; che i risultati dei servizi postali transfrontalieri comunitari in termini di qualità sono oggi particolarmente insoddisfacenti;

>Testo dopo la votazione del PE>

soppresso

(Emendamento 6)

Considerando 6 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

6 bis. considerando che per la Corte di giustizia talune restrizioni alla concorrenza, o l'esclusione di ogni concorrenza, da parte di altri operatori economici, sono ammissibili nella misura in cui risultino necessarie per consentire all'impresa investita di una missione d'interesse economico generale di assolvere questo suo compito;

(Emendamento 7)

Considerando 6 ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

6 ter. considerando che l'apertura di taluni settori del mercato postale potrà indurre gli operatori postali pubblici ad adeguare le loro strutture e che questo adeguamento potrebbe ripercuotersi pesantemente sull'occupazione nel settore pubblico;

(Emendamento 8)

Considerando 6 quater (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

6 quater. considerando che ogni armonizzazione in tale materia deve tener conto in via prioritaria degli obiettivi comunitari di coesione economica e sociale per assicurare una prestazione ininterrotta del servizio universale, nelle regioni più remote o meno favorite;

(Emendamento 9)

Considerando 8

>Testo originale>

8. considerando che è sin da ora necessario fissare delle misure che permettano un'apertura progressiva del mercato e un giusto equilibrio nell'applicazione di tali disposizioni, in modo da garantire in tutto il territorio comunitario, nel rispetto degli obblighi e dei diritti dei prestatori del servizio universale, la libera prestazione di servizi nel settore postale stesso;

>Testo dopo la votazione del PE>

8. considerando che è sin da ora necessario fissare delle misure che permettano un'apertura progressiva e controllata del mercato e un giusto equilibrio nell'applicazione di tali disposizioni, in modo da garantire in tutto il territorio comunitario, nel rispetto degli obblighi e dei diritti dei prestatori del servizio universale, la libera prestazione di servizi nel settore postale stesso;

(Emendamento 10)

Considerando 8 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

8 bis. considerando che occorre assicurare un equilibrio tra, da un lato, gli obblighi del servizio universale finalizzato al pubblico interesse e, dall'altro, i diritti specifici o esclusivi a esso concessi per il finanziamento di tali obblighi;

(Emendamento 11)

Considerando 9 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

9 bis. considerando che lo sviluppo dei servizi postali comunitari deve accompagnarsi allo sviluppo dell'occupazione e al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del personale;

(Emendamento 12)

Considerando 13 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

13 bis. considerando che la nozione di tariffa nazionale uniforme è il cardine della politica postale nazionale e dovrebbe pertanto essere alla base del principio di servizio universale;

(Emendamento 13)

Considerando 14

>Testo originale>

14. considerando che gli utenti del servizio universale devono essere adeguatamente informati della gamma dei servizi postali, delle modalità della prestazione e dell'utilizzazione nonché delle tariffe relative;

>Testo dopo la votazione del PE>

14. considerando che gli utenti del servizio universale devono essere adeguatamente informati della gamma dei servizi postali, delle modalità della prestazione e dell'utilizzazione, della qualità del servizio prestato nonché delle tariffe relative;

(Emendamento 14)

Considerando 15

>Testo originale>

15. considerando che il mantenimento della possibilità di riservare taluni servizi, nel rispetto delle norme del trattato e fatta salva l'applicazione delle norme di concorrenza, appare giustificato dalla necessità di consentire il funzionamento del servizio universale in condizioni di equilibrio finanziario;

>Testo dopo la votazione del PE>

15. considerando che il mantenimento della possibilità di riservare taluni servizi appare giustificato dalla necessità di consentire il funzionamento del servizio universale in condizioni di equilibrio finanziario; che il servizio universale dovrebbe essere considerato servizio pubblico e che occorrerebbe pertanto garantire condizioni di leale concorrenza al di fuori del settore riservato tra i prestatori del servizio universale, nonché tra questi ultimi e altri operatori;

(Emendamento 15)

Considerando 16 bis

>Testo dopo la votazione del PE>

16 bis. considerando che, conformemente alla Convenzione postale universale, in tutti gli Stati membri è previsto l'invio gratuito di articoli destinati ai non vedenti e ipovedenti; che qualunque piano di liberalizzazione dei servizi postali non dovrà limitare i servizi di cui attualmente beneficiano tali categorie; che la determinazione dei contenuti e delle caratteristiche di tali servizi sarà demandata agli Stati membri, in linea con il principio di sussidiarietà;

(Emendamento 16)

Considerando 17

>Testo originale>

17. considerando che è opportuno escludere dal numero dei servizi riservati la pubblicità diretta per corrispondenza, un segmento distinto nel mercato postale che in media, nella Comunità, rappresenta per l'organismo postale pubblico il 17% del volume e il 12% delle entrate sul totale dei servizi di trattamento della corrispondenza; che il mantenimento di questo servizio nel settore riservato può tuttavia essere giustificato fino al 31 dicembre 2000, qualora ciò si riveli necessario per l'equilibrio finanziario del prestatore del servizio universale; che entro il 30 giugno 1998 la Commissione deciderà sull'opportunità di rinviare la liberalizzazione a una data ulteriore, tenendo conto degli sviluppi (in particolare economici, sociali e tecnologici) intervenuti nel settore fino a quella data e dell'equilibrio finanziario del prestatore o dei prestatori del servizio universale;

>Testo dopo la votazione del PE>

17. considerando che la pubblicità diretta per corrispondenza e la posta transfrontaliera possono essere incluse nei servizi riservati; che nel quadro dell'ulteriore apertura del mercato postale occorrerà tener conto degli sviluppi economici, sociali e tecnologici del settore stesso, nonché dell'equilibrio finanziario e dell'efficienza dei prestatori del servizio pubblico;

(Emendamento 17)

Considerando 17 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

17 bis. considerando che la Commissione deve ancora valutare e rendere note le conseguenze della liberalizzazione della pubblicità diretta e della posta transfrontaliera sull'occupazione nel settore postale e che ha riconosciuto come la liberalizzazione di questi settori nuocerà alla capacità delle amministrazioni postali di mantenere i volumi di traffico e pertanto servizi e occupazione;

(Emendamento 18)

Considerando 17 ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

17 ter. considerando che la Commissione dovrebbe avviare uno studio sulle implicazioni della presente direttiva per quanto concerne gli attuali livelli di occupazione e servizi e riferire alle commissioni competenti del Parlamento europeo consultate in merito alla direttiva;

(Emendamento 19)

Considerando 18

>Testo originale>

18. considerando che è opportuno escludere dai servizi che possono essere riservati la distribuzione della posta transfrontaliera in entrata che in media, nella Comunità, rappresenta per l'organismo postale pubblico il 4% del volume e il 3% delle entrate sul totale dei servizi di trattamento della corrispondenza; che il mantenimento di questo servizio nel settore riservato può tuttavia essere giustificato fino al 31 dicembre 2000, qualora ciò si riveli necessario per l'equilibrio finanziario del prestatore del servizio universale; che entro il 30 giugno 1998, la Commissione deciderà sull'opportunità di rinviare la liberalizzazione ad una data ulteriore, tenendo conto degli sviluppi (in particolare economici, sociali e tecnologici) nel settore fino a quella data e dell'equilibrio finanziario del prestatore o dei prestatori del servizio universale;

>Testo dopo la votazione del PE>

soppresso

(Emendamento 20)

Considerando 19

>Testo originale>

19. considerando che è previsto un riesame globale della portata del settore riservato entro il primo trimestre dell'anno 2000;

>Testo dopo la votazione del PE>

soppresso

(Emendamento 21)

Considerando 20

>Testo originale>

20 considerando che, per ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, gli Stati membri possono avere un interesse legittimo ad affidare a uno o più organismi direttamente designati la collocazione delle cassette postali destinate a raccogliere gli oggetti postali sulla via pubblica, e che per le stesse ragioni hanno il diritto di scegliere l'organismo (o gli organismi) autorizzati a emettere francobolli recanti la denominazione del paese;

>Testo dopo la votazione del PE>

20. considerando che, per ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, gli Stati membri possono avere un interesse legittimo ad affidare a uno o più organismi direttamente designati la collocazione delle cassette postali destinate a raccogliere gli oggetti postali sulla via pubblica, e che per le stesse ragioni hanno il diritto di scegliere l'organismo (o gli organismi) autorizzati a emettere francobolli che indicano il paese d'origine e che possono altresì indicare che il paese è membro dell'Unione europea integrando il simbolo a dodici stelle;

(Emendamento 22)

Considerando 21

>Testo originale>

21. considerando che i servizi postali, ad esempio il servizio espresso (caratterizzato non solo da una maggiore rapidità ed affidabilità nella raccolta, nel trasporto e nella distribuzione della posta ma anche dal fatto che garantisce tutte o parte di queste prestazioni supplementari: garanzia di consegna entro una data ben definita, raccolta a domicilio, consegna direttamente al destinatario, possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il trattamento, conferma al mittente dell'avvenuta consegna, controllo degli invii, trattamento personalizzato dei clienti e fornitori di un servizio su misura in funzione delle esigenze), i nuovi servizi (distinti dai servizi tradizionali) e lo scambio di documenti, non fanno parte del servizio universale e che non vi è quindi ragione per riservarli ai prestatori del servizio universale; che quanto detto vale anche per l'autoprestazione (cioè l'assunzione del compito di effettuare i servizi postali da parte di una persona fisica o giuridica che è all'origine degli oggetti di corrispondenza, oppure l'assunzione del compito di effettuare la raccolta e l'inoltro di tali oggetti da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome di questa persona), che non rientra nella categoria dei servizi;

>Testo dopo la votazione del PE>

21. considerando che i servizi postali, per esempio il servizio espresso nonché i nuovi servizi (distinti dai servizi tradizionali) e lo scambio di documenti, possono parimenti, in applicazione dei criteri generali per quanto concerne le tariffe e il peso, fare parte del servizio universale;

(Votazione distinta)

Considerando 22

>Testo originale>

22. considerando che gli Stati membri debbono avere la possibilità di regolamentare sul rispettivo territorio, mediante procedure di dichiarazione, la fornitura dei serviizi postali non riservati ai prestatari del servizio universale; che queste procedure debbono essere trasparenti e non discriminatorie;

>Testo dopo la votazione del PE>

soppresso

(Emendamento 23)

Considerando 23

>Testo originale>

23. considerando che gli Stati membri debbono avere la possibilità di subordinare, se opportuno, la concessione delle licenze a obblighi di servizio universale o a contributi finanziari a un fondo di compensazione destinato a compensare i prestatori del servizio universale per l'onere finanziario eccessivo che grava su di essi a causa della fornitura di tale servizio; che gli Stati membri debbono avere la possibilità di includere nelle autorizzazioni l'obbligo che le attività autorizzate non incidano abusivamente sui diritti esclusivi e speciali concessi al prestatore o ai prestatori del servizio universale per i servizi postali riservati; che, si può prevedere l'introduzione di un sistema di identificazione della pubblicità diretta per corrispondenza per ragioni di controllo a partire dal momento in cui questa sarà liberalizzata;

>Testo dopo la votazione del PE>

23. considerando che gli Stati membri debbono avere la possibilità di subordinare, se opportuno, la concessione delle licenze a obblighi di servizio universale o a contributi finanziari a un fondo di compensazione destinato a compensare i prestatori del servizio universale per l'onere finanziario eccessivo che grava su di essi a causa della fornitura di tale servizio; che gli Stati membri debbono avere la possibilità di includere nelle autorizzazioni l'obbligo che le attività autorizzate non violino i diritti esclusivi e speciali concessi al prestatore o ai prestatori del servizio universale per i servizi postali riservati;

(Emendamento 24)

Considerando 26 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

26 bis. considerando che, per evitare il pericolo del dumping sociale, gli Stati membri devono garantire che i prestatori dei servizi assicurino un adeguato livello di protezione sociale ai lavoratori;

(Emendamento 25)

Considerando 27

>Testo originale>

27. considerando che il prestatore del servizio universale del paese di arrivo della posta transfrontaliera deve ricevere una remunerazione che copra i suoi costi; che questa remunerazione deve anche rappresentare uno stimolo a migliorare la qualità del servizio transfrontaliero comunitario;

>Testo dopo la votazione del PE>

27. considerando che il prestatore del servizio universale del paese di arrivo della posta transfrontaliera deve ricevere una remunerazione che copra i suoi costi; che questa remunerazione deve anche rappresentare uno stimolo a migliorare e a garantire la qualità del servizio transfrontaliero comunitario;

(Emendamento 26)

Considerando 27 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

27 bis. considerando che la fornitura del servizio universale intracomunitario comporta obblighi supplementari non irrilevanti rispetto agli obblighi minimi derivanti dagli atti dell'UPU (Unione postale universale), implicando in tal modo la necessità di istituire nella Comunità un sistema particolare per le spese terminali che assicuri un'opportuna copertura dei costi e che sia rapportato in modo specifico alla qualità del servizio fornito;

(Emendamento 27)

Considerando 37

>Testo originale>

37. considerando che le future attività di elaborazione delle misure relative alla qualità del servizio transfrontaliero comunitario e la normalizzazione tecnica devono essere predisposte sotto la responsabilità della Commissione, assistita dagli Stati membri su consultazione delle parti interessate, in particolare delle associazioni dei consumatori, con l'ausilio di un comitato appositamente istituito;

>Testo dopo la votazione del PE>

37. considerando che le future attività di elaborazione delle misure relative alla qualità del servizio transfrontaliero comunitario e la normalizzazione tecnica devono essere predisposte sotto la responsabilità della Commissione, assistita dagli Stati membri su consultazione delle parti interessate, in particolare delle associazioni dei consumatori, con l'ausilio di un comitato appositamente istituito; che deve essere esaminata l'eventualità di introdurre francobolli denominati in «Euro» alla luce dei progressi verso la terza fase dell'Unione economica e monetaria;

(Emendamento 28)

Considerando 39

>Testo originale>

39. considerando che si dovranno valutare gli effetti che tale armonizzazione delle condizioni esercita sul funzionamento del mercato unico dei servizi postali; che è necessario che la Commissione trasmetta al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva tre anni dopo la sua entrata in vigore, e al più tardi nel corso del primo semestre dell'anno 2000; che è opportuno che la Commissione venga assistita in questo compito da un osservatorio che controllerà l'evoluzione del settore che sarà composto da un massimo di cinque esperti indipendenti, nominati dalla Commissione che disporranno congiuntamente delle conoscenze tecniche necessarie e che raccoglieranno le informazioni pertinenti sullo sviluppo del settore, in particolare sugli aspetti economici e sociali, tecnologici, così come sulla qualità del servizio;

>Testo dopo la votazione del PE>

39. considerando che si dovranno valutare gli effetti che tale armonizzazione delle condizioni esercita sul funzionamento del mercato unico dei servizi postali; che è necessario che la Commissione trasmetta al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva al più tardi cinque anni dopo la sua entrata in vigore, nella quale siano contenute le valutazioni degli operatori del settore postale;

(Emendamento 29)

Considerando 40

>Testo originale>

40. considerando che la Corte di giustizia ha confermato l'applicabilità delle norme in materia di concorrenza al settore postale; che la presente direttiva deve essere conforme alle norme del trattato; che la Commissione ha chiarito le modalità di applicazione al settore postale delle norme di concorrenza, in particolare dell'articolo 90 del trattato, in una comunicazione; che le norme sulla concorrenza prevedono l'istituzione di un'autorità indipendente che garantisca il controllo effettivo dei servizi riservati e la trasparenza della contabilità dei prestatori del servizio universale; che le norme di concorrenza prevedono ugualmente che venga garantito l'accesso non discriminatorio alla rete postale;

>Testo dopo la votazione del PE>

40. considerando che la Corte di giustizia ha confermato, in taluni casi, l'applicabilità delle norme in materia di concorrenza al settore postale e, soprattutto, del combinato disposto dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 90 del trattato e ha sottolineato che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle norme di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di queste norme non ostacoli sul piano del diritto e dei fatti lo svolgimento della missione particolare loro conferita; che la presente direttiva deve essere conforme alle norme del trattato così come sono state precisate dalla giurisprudenza della Corte; che ciò vale anche per la comunicazione della Commissione del ..., che deve comunque essere sospesa fino all'adozione della presente direttiva in modo da essere riveduta e risultare conforme al trattato e al diritto derivato; che le norme sulla concorrenza prevedono l'istituzione di un'autorità indipendente che garantisca il controllo effettivo dei servizi riservati e la trasparenza della contabilità dei prestatori del servizio universale; che le norme di concorrenza prevedono ugualmente che venga garantito l'accesso non discriminatorio alla rete postale;

(Emendamento 30)

Considerando 41

>Testo originale>

41. considerando che la presente direttiva non incide sull'applicazione delle norme del trattato ed in particolare delle norme in materia di concorrenza e di libera prestazione dei servizi;

>Testo dopo la votazione del PE>

soppresso

(Emendamento 32)

Articolo 2, punto 1 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

1 bis) servizio pubblico: servizi di interesse economico e sociale generale per la cui prestazione i compiti sono affidati a determinate imprese;

(Emendamento 33)

Articolo 2, punto 1 ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

1 ter) servizio universale: l'insieme specifico dei servizi in relazione ai quali il/i prestatore/i del servizio universale in ciascuno Stato membro ha obblighi specifici di servizio stabiliti dall'autorità nazionale di regolamentazione; la prestazione di un servizio postale di buona qualità per tutti gli utenti in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili;

(Emendamento 31)

Articolo 2, punto 6)

>Testo originale>

6) oggetto postale: l'invio indirizzato le cui caratteristiche materiali e tecniche consentono l'inserimento nella rete postale; si tratta in particolare di oggetti di corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici nonché pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;

>Testo dopo la votazione del PE>

6) oggetto postale: l'invio indirizzato le cui caratteristiche materiali e tecniche consentono l'inserimento nella rete postale; si tratta di oggetti di corrispondenza, per esempio pacchi postali contenenti libri, cataloghi, giornali, periodici e simili e merci con o senza valore commerciale;

(Emendamento 34)

Articolo 2, punto 11

>Testo originale>

11) posta transfrontaliera in entrata: la posta in entrata in uno Stato membro e proveniente da un altro Stato membro o da un paese terzo;

>Testo dopo la votazione del PE>

11) posta transfrontaliera: la posta tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo;

(Emendamento 35)

Articolo 2, punto 12

>Testo originale>

12) pubblicità diretta per corrispondenza: gli oggetti di corrispondenza formati da un medesimo messaggio inviato ad un numero significativo di indirizzi per scopi pubblicitari o di marketing;

>Testo dopo la votazione del PE>

12) pubblicità diretta per corrispondenza: gli oggetti di corrispondenza formati da un identico messaggio inviato ad un numero significativo di indirizzi per scopi pubblicitari o di marketing;

(Emendamento 36)

Articolo 2, punti 18 bis, 18 ter e 18 quater (nuovi)

>Testo dopo la votazione del PE>

18 bis) autoprestazione: presa a carico dei servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che è all'origine degli invii di corrispondenza o presa a carico della raccolta e dell'inoltro di questi invii da parte di terzi giuridicamente distinti che agiscono esclusivamente a nome di questa persona fisica o giuridica, a titolo oneroso o a titolo commerciale;

18 ter) servizio di posta espressa: servizio postale caratterizzato da una rapidità e da una sicurezza nell'inoltro maggiori rispetto al servizio di base;

18 quater) posta ibrida: servizio che combina le nuove tecnologie di telecomunicazione per la trasmissione elettronica di dati e l'impiego del servizio postale fin dal momento in cui l'invio si materializza su un supporto cartaceo.

(Emendamento 37)

Articolo 3, primo, secondo, terzo e quarto comma

>Testo originale>

Gli Stati membri provvedono a che gli utenti godano del diritto a un servizio universale corrispondente a un'offerta di servizi postali di buona qualità in tutti i punti del territorio e a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

>Testo dopo la votazione del PE>

Gli Stati membri provvedono a che gli utenti godano del diritto a un servizio universale corrispondente a un'offerta di servizi postali di buona qualità in tutti i punti del territorio e a prezzi accessibili a tutti gli utenti, determinati mediante perequazione tariffaria.

Il principio del servizio universale opera sulla base di una tariffa nazionale uniforme.

>Testo originale>

A tal fine, gli Stati membri controllano che la densità dei punti di accesso e dei luoghi di raccolta tenga conto delle esigenze degli utenti.

>Testo dopo la votazione del PE>

A tal fine, gli Stati membri controllano che la densità dei punti di accesso e dei luoghi di raccolta tenga conto delle esigenze degli utenti.

>Testo originale>

Essi procurano che i prestatori del servizio universale garantiscano tutti i giorni lavorativi ed almeno cinque giorni la settimana, salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali, quanto meno:

- un prelevamento dai punti di raccolta;

- una distribuzione alla residenza o sede di ogni persona fisica o giuridica;

>Testo dopo la votazione del PE>

Essi procurano che i prestatori del servizio universale garantiscano tutti i giorni lavorativi ed almeno cinque giorni la settimana, salvo circostanze eccezionali, quanto meno

- un prelevamento dai punti di raccolta;

- una distribuzione alla residenza o sede di ogni persona fisica o giuridica;

>Testo originale>

Ciascun Stato membro prende le misure necessarie affinché il servizio universale comprenda almeno le seguenti prestazioni:

>Testo dopo la votazione del PE>

Ciascun Stato membro prende le misure necessarie affinché il servizio universale comprenda almeno le seguenti prestazioni:

>Testo originale>

- il prelevamento, il trasporto e la distribuzione degli oggetti di corrispondenza indirizzata, dei libri, dei cataloghi, dei giornali e dei periodici indirizzati fino a 2 kg e dei pacchi postali indirizzati fino a 20 kg;

>Testo dopo la votazione del PE>

- il prelevamento, il trasporto e la distribuzione degli oggetti di corrispondenza indirizzata, dei libri, dei cataloghi, dei giornali e dei periodici indirizzati fino a 2 kg e dei pacchi postali indirizzati fino a 20 kg;

>Testo originale>

- i servizi relativi agli oggetti raccomandati e agli oggetti con valore dichiarato.

>Testo dopo la votazione del PE>

- i servizi relativi agli oggetti raccomandati e agli oggetti con valore dichiarato;

>Testo dopo la votazione del PE>

- un servizio di invio gratuito per non vedenti e ipovedenti.

(Emendamento 38)

Articolo 5

>Testo originale>

Ciascun Stato membro procura che il servizio universale risponda alle seguenti esigenze:

>Testo dopo la votazione del PE>

Ciascun Stato membro procura che il servizio universale risponda alle seguenti esigenze, di cui garantisce il rispetto:

>Testo originale>

- fornire un servizio che garantisca l'inviolabilità della corrispondenza e il segreto postale;

>Testo dopo la votazione del PE>

- fornire un servizio che garantisca l'inviolabilità della corrispondenza e il segreto postale nonché la protezione dei dati;

>Testo originale>

- offrire agli utilizzatori, a parità di condizioni, un trattamento identico;

>Testo dopo la votazione del PE>

- offrire agli utilizzatori un trattamento identico;

>Testo originale>

- fornire un servizio esente da discriminazioni di sorta, in particolare da quelle di ordine politico, religioso o filosofico;

>Testo dopo la votazione del PE>

- fornire un servizio esente da discriminazioni di sorta, in particolare da quelle di ordine politico, religioso o filosofico;

>Testo dopo la votazione del PE>

- garantire la protezione sociale dei lavoratori;

>Testo originale>

- fornire un servizio che non possa essere sospeso o annullato, se non in casi di forza maggiore;

>Testo dopo la votazione del PE>

- fornire un servizio che non possa essere sospeso o annullato, se non in casi di forza maggiore;

>Testo originale>

- adeguarsi al contesto tecnico, economico e sociale, nonché alla domanda degli utilizzatori.

>Testo dopo la votazione del PE>

- adeguarsi al contesto tecnico, economico e sociale, nonché alle esigenze degli utilizzatori;

- assicurare gli obiettivi di coesione economica e sociale.

(Emendamento 39)

Articolo 6, primo comma

>Testo originale>

Gli Stati membri procurano che i prestatori del servizio universale forniscano regolarmente agli utenti informazioni sufficientemente precise sulle caratteristiche dei servizi universali offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. Tali informazioni sono pubblicate, segnatamente sotto forma di opuscoli o a mezzo di affissione.

>Testo dopo la votazione del PE>

Gli Stati membri procurano che i prestatori del servizio universale forniscano regolarmente agli utenti informazioni sufficientemente precise sulle caratteristiche dei servizi universali offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. Tali informazioni sono messe a disposizione del pubblico.

(Emendamento 40)

Articolo 8

>Testo originale>

1. I servizi che, nella misura necessaria per garantire l'espletamento del servizio universale, possono essere riservati al prestatore, o ai prestatori, del servizio universale di ciascuno Stato membro sono: la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di oggetti di corrispondenza interna, il cui prezzo sia inferiore al quintuplo delle tariffe pubbliche applicate per oggetti di corrispondenza del primo livello di peso, ed il cui peso sia inferiore a 350 grammi, fatto salvo il paragrafo 2.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Per garantire l'espletamento del servizio universale e la vitalità economica dell'operatore incaricato di fornirlo, i servizi che possono essere riservati al prestatore, o ai prestatori, del servizio universale di ciascuno Stato membro sono: la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di oggetti di corrispondenza interna ivi compresa la pubblicità diretta per corrispondenza, il cui prezzo sia inferiore al quintuplo delle tariffe pubbliche applicate per oggetti di corrispondenza del primo livello di peso, ed il cui peso sia inferiore a 350 grammi; per le spedizioni gratuite destinate a non vedenti ed ipovedenti sono previste deroghe alle limitazioni di peso e di tariffa.

>Testo originale>

2. La distribuzione della posta transfrontaliera in entrata e della pubblicità diretta per corrispondenza può continuare ad essere riservata fino al 31 dicembre 2000, qualora tale riserva sia necessaria per l'equilibrio finanziario del prestatore o dei prestatori del servizio universale. Entro il 30 giugno 1998, la Commissione decide sull'opportunità di riservare tali servizi anche successivamente al 31 dicembre dell'anno 2000, tenendo conto degli sviluppi (in particolare economici, sociali e tecnologici) del settore fino a quella data e dell'equilibrio finanziario del prestatore o dei prestatori del servizio universale.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. La distribuzione della posta transfrontaliera entro gli stessi limiti di peso e di tariffa può continuare ad essere riservata per i cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione presenta per tali comparti una proposta di direttiva a norma dell'articolo 100 A del trattato, tenendo conto degli sviluppi (in particolare economici, sociali e tecnologici) del settore fino a quella data e dell'equilibrio finanziario del prestatore o dei prestatori del servizio universale. Essa tiene conto inoltre delle misure che occorrerà adottare ulteriormente per garantire un servizio equivalente per i cittadini e condizioni sociali soddisfacenti per i lavoratori.

>Testo originale>

3. Fatto salvo il paragrafo 2, le disposizioni del paragrafo 1 vengono riesaminate al momento in cui la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione sull'applicazione della presente direttiva, ai sensi dell'articolo 23 e al più tardi nel corso del primo semestre dell'anno 2000.

>Testo dopo la votazione del PE>

soppresso

>Testo originale>

4. Gli Stati membri forniscono, a richiesta della Commissione, tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione di cui al paragrafo 2, nonché della valutazione di cui al paragrafo 3.

>Testo dopo la votazione del PE>

4. Gli Stati membri forniscono, a richiesta della Commissione, tutte le informazioni necessarie ai fini della proposta di direttiva di cui al paragrafo 2.

(Emendamento 41)

Articolo 9

>Testo originale>

Gli Stati membri designano l'organismo o gli organismi aventi diritto di collocare cassette postali destinate a raccogliere gli oggetti postali sulla via pubblica e di emettere francobolli recanti la denominazione del paese.

>Testo dopo la votazione del PE>

Gli Stati membri designano l'organismo o gli organismi aventi diritto di assicurare il servizio lettere raccomandate, di collocare cassette postali destinate a raccogliere gli oggetti postali sulla via pubblica e di emettere francobolli recanti l'indicazione del paese d'origine.

(Emendamento 42)

Articolo 10

>Testo originale>

1. Gli Stati membri possono applicare procedure di dichiarazione e, nei casi giustificati, procedure di autorizzazione per l'offerta commerciale al pubblico dei servizi postali che non sono riservati ai prestatori del servizio universale. Tali procedure debbono essere trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri obiettivi.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Nella misura necessaria ad assicurare l'espletamento del servizio universale, nuovi servizi potranno essere riservati ai prestatori di servizi universali in ciascuno Stato membro entro gli stessi limiti di peso e tariffa.

>Testo originale>

2. La concessione dell'autorizzazione può essere subordinata, se opportuno, a obblighi proporzionali di servizio universale e all'obbligo di non incidere abusivamente sui diritti esclusivi e speciali concessi al prestatore o ai prestatori del servizio universale per i servizi postali riservati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1.

>Testo dopo la votazione del PE>

soppresso

>Testo originale>

3. Lo Stato membro, qualora constati che gli obblighi del servizio universale previsti dalla presente direttiva rappresentano un onere finanziario eccessivo per il prestatore del servizio universale, può subordinare la concessione delle autorizzazioni all'obbligo di contribuire finanziariamente ad un fondo di compensazione appositamente creato a tale fine ed amministrato da un organismo indipendente dal o dai beneficiari. In tal caso, lo Stato membro deve garantire nella determinazione della misura dei contributi finanziari vengano rispettati i principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità.

>Testo dopo la votazione del PE>

soppresso

>Testo originale>

4. Gli Stati membri provvedono affinché i motivi di qualsiasi eventuale diniego dell'autorizzazione vengano comunicati al richiedente prevedono i relativi rimedi giuridici.

>Testo dopo la votazione del PE>

soppresso

>Testo originale>

5. Gli Stati membri possono prevedere un sistema di identificazione della pubblicità diretta per corrispondenza che ne permetta il controllo a allorché sarà liberalizzata.

>Testo dopo la votazione del PE>

soppresso

(Emendamento 43)

Articolo 11

>Testo originale>

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e in base agli articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100A del trattato, fissano le necessarie misure di armonizzazione delle procedure di autorizzazione per l'offerta commerciale al pubblico dei servizi postali non riservati, ad esclusione dei servizi che non possono essere sottoposti a tali restrizioni, come lo scambio di documenti e la posta transfrontaliera in uscita verso altri Stati membri.

>Testo dopo la votazione del PE>

soppresso

>Testo originale>

2. Le misure di armonizzazione di cui al paragrafo 1 riguardano in particolare i criteri cui deve conformarsi l'esercente postale che sollecita l'autorizzazione, le procedure cui il medesimo deve attenersi, le modalità di pubblicazione dei criteri e delle procedure, nonché i rimedi giuridici contro il diniego dell'autorizzazione.

>Testo dopo la votazione del PE>

soppresso

(Emendamento 44)

Articolo 12

>Testo originale>

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e in base agli articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100A del trattato, fissano le necessarie misure di armonizzazione affinché gli utenti ed i prestatori del servizio universale possano accedere, in condizioni di trasparenza e di non discriminazione, alla rete postale pubblica nelle varie fasi che precedono la distribuzione finale degli oggetti postali.

>Testo dopo la votazione del PE>

soppresso

(Emendamento 45)

Articolo 13, secondo trattino

>Testo originale>

- i prezzi debbono essere fissati in funzione dei costi per ciascuno dei servizi che compongono il servizio universale; gli Stati membri possono decidere di applicare sull'intero territorio nazionale una tariffa unica per ciascun servizio che rientra nel servizio universale;

>Testo dopo la votazione del PE>

- i prezzi debbono essere fissati in funzione dei costi per ciascuno dei servizi che compongono il servizio universale; gli Stati membri applicano sull'intero territorio nazionale una tariffa unica per ciascun servizio che rientra nel servizio universale;

(Emendamento 81)

Articolo 14

>Testo originale>

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le spese terminali siano determinate in base ai costi dei prestatori del servizio universale i quali effettuano il trattamento e la distribuzione in modo non discriminatorio della posta nel paese di arrivo, nonché in base alla qualità dei servizi forniti.

>Testo dopo la votazione del PE>

Gli Stati membri assicurano che le spese terminali siano determinate in base ai costi dei prestatori del servizio universale, i quali effettuano il trattamento e la distribuzione in modo non discriminatorio della posta nel paese di arrivo, nonché in base alla qualità dei servizi forniti. I prestatori del servizio universale potranno pertanto fatturare le spese terminali sulla base delle tariffe interne, in modo da coprire i costi.

>Testo dopo la votazione del PE>

Si introducono incentivi intesi a mantenere e a migliorare la qualità dei servizi forniti a livello comunitario. Devono inoltre essere previsti meccanismi di dissuasione contro qualsiasi forma di rispedizione.

>Testo dopo la votazione del PE>

Fino a quando tale obiettivo non sia stato raggiunto, gli Stati membri possono autorizzare i prestatori del servizio universale a determinare le spese terminali in conformità dell'articolo 25 della Convenzione postale universale in virtù del quale i prestatori del servizio universale possono esigere per i servizi universali transfrontalieri una remunerazione calcolata sulla base delle tariffe interne. Ciò vale soprattutto per gli invii di speditori interni, che sono stati approntati in un altro paese della Comunità.

>Testo dopo la votazione del PE>

I prestatori del servizio universale possono deferire ogni eventuale controversia alle autorità nazionali di regolamentazione. Queste coordinano i propri sforzi per comporre i litigi entro un termine di due mesi, trascorso il quale ciascuna delle parti può investire del caso la Commissione, che è tenuta a emettere un arbitrato entro il termine di tre mesi.

(Emendamento 47)

Articolo 15, paragrafo 2

>Testo originale>

2. I prestatori del servizio universale garantiscono la loro contabilità interna tenendo conti separati, da un lato per ciascun servizio rientrante nel settore riservato (facendo la distinzione tra raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione) e dall'altro per i servizi non riservati, come se i servizi in questione fossero gestiti da imprese differenti. Nel loro rendiconto annuale di gestione stabiliscono uno stato patrimoniale e conto profitti e perdite separati per i servizi riservati e per i servizi non riservati.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Onde evitare sussidi incrociati tra il settore riservato e i servizi non riservati, suscettibili di alterare le condizioni per una leale concorrenza nel settore non riservato, i prestatori del servizio universale tengono e pubblicano, se necessario, conti separati per i servizi riservati e per i servizi non riservati. Gli operatori del settore non utilizzano i profitti derivanti dal settore riservato per sovvenzionare le attività non riservate aperte alla concorrenza se non quando tali sussidi siano giustificati da costi eccezionalmente elevati dei loro obblighi in relazione al servizio universale. In ogni caso, la tariffa di un servizio aperto alla concorrenza imposta dall'operatore del servizio universale deve essere superiore al costo marginale del servizio offerto.

(Emendamento 48)

Articolo 17, primo comma

>Testo originale>

Gli Stati membri provvedono affinché siano stabilite norme per il traffico postale nazionale e procurano che queste norme siano compatibili con quelle fissate dalla Commissione per i servizi transfrontalieri intracomunitari. L'obiettivo iniziale deve comunque essere quello di far sì che anche tenendo conto delle specificità nazionali, in tutti gli Stati membri gli oggetti di corrispondenza della categoria standard più rapida abbiano un periodo di inoltro da estremo a estremo di un giorno lavorativo tra il momento della partenza e quello della distribuzione, per almeno l'80% delle spedizioni.

>Testo dopo la votazione del PE>

Gli Stati membri provvedono affinché siano stabilite norme per il traffico postale nazionale e procurano che queste norme siano compatibili con quelle fissate dalla Commissione per i servizi transfrontalieri intracomunitari. L'esigenza iniziale minima deve essere comunque quella di far sì che, anche tenendo conto delle specificità nazionali, in tutti gli Stati membri gli oggetti di corrispondenza della categoria standard più rapida abbiano un periodo di inoltro da estremo a estremo di un giorno lavorativo tra il momento della partenza e quello della distribuzione, per almeno l'80% delle spedizioni, e al massimo di due giorni lavorativi per il 95% degli invii, salvo in casi di forza maggiore ed eccezion fatta per i territori geograficamente isolati di uno Stato membro.

(Emendamento 49)

Articolo 18, primo comma

>Testo originale>

Un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione fissa le norme di qualità dei servizi trasfrontalieri intracomunitari ai sensi dell'articolo 16. La Commissione pubblica le norme nella Gazzetta ufficiale e garantisce un controllo regolare, nonché la pubblicazione dei risultati che dimostrano il rispetto di queste norme e i progressi realizzati. Le norme vengono periodicamente aggiornate.

>Testo dopo la votazione del PE>

Un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione fissa le norme di qualità dei servizi trasfrontalieri intracomunitari ai sensi dell'articolo 16. La Commissione pubblica le norme nella Gazzetta ufficiale e garantisce un controllo regolare, nonché la pubblicazione dei risultati che dimostrano il rispetto di queste norme e i progressi realizzati. Le norme vengono periodicamente aggiornate. Qualora i risultati si rivelino inferiori alla media, occorre avanzare proposte concrete per rimediare a tale situazione.

(Emendamento 50)

Articolo 19

>Testo originale>

Gli Stati membri provvedono affinché vengano stabilite procedure trasparenti, semplici e poco onerose, per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o inosservanza delle norme di qualità del servizio.

Gli Stati membri provvedono affinché venga istituito un sistema di rimborso/risarcimento rapido ed efficace, e affinché le controversie vengano risolte in maniera tempestiva.

>Testo dopo la votazione del PE>

Gli Stati membri provvedono affinché vengano stabilite procedure trasparenti, semplici e poco onerose, per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o, qualora sia stato stipulato un contratto con il cliente, inosservanza delle norme di qualità del servizio.

Gli Stati membri provvedono affinché venga istituito un sistema di rimborso/risarcimento rapido ed efficace per servizi che prevedono specificamente il risarcimento, e affinché le controversie vengano risolte in maniera tempestiva. Gli Stati membri assicurano che gli obblighi summenzionati si applichino a tutti i prestatori di servizi postali, agli operatori pubblici o privati.

>Testo originale>

Fatti salvi gli altri rimedi giuridici previsti dalla legislazione nazionale comunitaria, gli Stati membri garantiscano che gli utenti, agendo, quando il diritto nazionale lo preveda, in collegamento con gli organismi che tutelano gli interessi degli utenti e/o dei consumatori, possano presentare all'autorità nazionale di regolamentazione i casi in cui i reclami presentati dagli utenti al prestatore del servizio universale non abbiano avuto esito positivo.

>Testo dopo la votazione del PE>

soppresso

>Testo originale>

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 16, gli Stati membri controllano che i prestatori del servizio universale pubblichino, assieme al rapporto annuale sul controllo delle prestazioni, le informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui questi sono trattati.

(Emendamento 51)

Articolo 20, primo comma

>Testo originale>

L'armonizzazione delle norme tecniche viene effettuata tenendo segnatamente conto dell'interesse degli utenti.

>Testo dopo la votazione del PE>

L'armonizzazione delle norme tecniche viene assicurata tenendo segnatamente conto dell'interesse degli utenti nel quadro di un mercato interno unificato.

(Emendamento 52)

Articolo 21

>Testo originale>

La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto da rappresentati degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato consultivo stabilisce il proprio regolamento interno.

>Testo dopo la votazione del PE>

La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato consultivo stabilisce il proprio regolamento interno.

>Testo originale>

Il comitato viene consultato in merito alle misure sulla qualità del servizio previste dall'articolo 16 e in merito all'armonizzazione delle norme tecniche previste dall'articolo 20.

>Testo dopo la votazione del PE>

soppresso

>Testo originale>

Il rappresentante della Commissione sottomette al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a una votazione.

>Testo dopo la votazione del PE>

Il rappresentante della Commissione sottomette al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a una votazione.

>Testo originale>

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

>Testo dopo la votazione del PE>

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

>Testo originale>

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere.

>Testo dopo la votazione del PE>

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere.

>Testo originale>

La Commissione consulta inoltre i rappresentanti degli esercenti postali, delle imprese interessate, degli utenti, in particolare degli utenti residenziali, e delle parti sociali sulle misure relative alla qualità del servizio e sull'armonizzazione delle norme tecniche. La Commissione informa periodicamente il comitato consultivo sui risultati della consultazione e sui lavori dell'osservatorio di cui all'articolo 23.

>Testo dopo la votazione del PE>

La Commissione consulta inoltre i rappresentanti degli esercenti postali, delle imprese interessate, degli utenti, in particolare degli utenti residenziali, e delle parti sociali sulle misure relative alla qualità del servizio e sull'armonizzazione delle norme tecniche. La Commissione informa periodicamente il comitato consultivo, il Parlamento, in particolare la commissione competente per il merito, sui risultati della consultazione e sui lavori dell'osservatorio di cui all'articolo 23.

Le riunioni del comitato sono in linea di principio pubbliche, salvo qualora venga adottata una particolare decisione contraria, debitamente motivata e pubblicata in tempo utile. Il comitato pubblica i suoi ordini del giorno due settimane prima delle riunioni. Esso pubblica altresì i processi verbali delle sue riunioni. Esso istituisce un registro pubblico delle dichiarazioni d'interesse dei suoi membri.

(Emendamento 53)

Articolo 22, secondo comma

>Testo originale>

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno in particolare il compito di controllare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva; a esse può inoltre essere affidato il compito di controllare l'osservanza delle norme in materia di concorrenza nazionali e comunitarie nel settore postale.

>Testo dopo la votazione del PE>

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno in particolare il compito di controllare l'osservanza dei diritti, ivi compresi quelli previsti all'articolo 8, paragrafo 1, e degli obblighi derivanti dalla presente direttiva; a esse può inoltre essere affidato il compito di controllare l'osservanza delle norme in materia di concorrenza nazionali e comunitarie nel settore postale.

(Emendamento 54)

Articolo 23, paragrafo 1

>Testo originale>

1. Tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, e al più tardi nel corso del primo semestre dell'anno 2000, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva stessa. In questo compito la Commissione viene assistita da un osservatorio che segue l'evoluzione del settore.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva stessa. In questo compito la Commissione viene assistita da un osservatorio che segue l'evoluzione del settore.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione e sulla base degli articoli 100 A e 189 B del trattato, adottano le misure necessarie per adattare la presente direttiva a ogni nuova situazione di mercato relativamente al servizio universale e al settore riservato.

(Emendamento 55)

Articolo 23, paragrafo 2

>Testo originale>

2. L'osservatorio è composto da un massimo di cinque esperti indipendenti, nominati dalla Commissione, che congiuntamente posseggano le conoscenze teoriche necessarie. I componenti raccolgono le informazioni relative allo sviluppo del settore (in particolare per quanto riguarda gli aspetti economici, sociali e tecnologici) e alla qualità dei servizi.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. L'osservatorio è composto da esperti indipendenti a conoscenza della natura, del ruolo e della varietà dei servizi postali negli Stati membri, nominati dalla Commissione, che congiuntamente posseggano le conoscenze teoriche necessarie. I componenti raccolgono le informazioni relative allo sviluppo del settore (in particolare per quanto riguarda gli aspetti economici, sociali e tecnologici) e alla qualità dei servizi.

(Emendamento 56)

Articolo 23, paragrafo 2 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

2 bis. La Commissione inserisce nella sua relazione di cui al paragrafo 1 anche i pareri trasmessi dai rappresentanti degli operatori postali, sia pubblici che privati, dei lavoratori del settore e degli utenti nazionali in merito all'evoluzione del settore stesso e all'applicazione della direttiva in oggetto.

(Emendamento 57)

Articolo 24, primo comma

>Testo originale>

Entro sei mesi a decorrere dalla sua entrata in vigore, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presunta direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

>Testo dopo la votazione del PE>

Entro un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presunta direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(Emendamento 58)

Articolo 24, comma secondo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

In ogni caso, le ristrutturazioni derivanti dall'applicazione della presente direttiva devono accordare priorità al mantenimento dei posti di lavoro esistenti e a garantire la protezione sociale dei lavoratori.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a regole comuni per lo sviluppo dei servizi postali comunitari e al miglioramento della qualità del servizio (COM(95)0227 - C4-0540/95 - 95/0221(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(95)0227 - 95/0221(COD) ((GU C 322 del 2.12.1995, pag. 22.)),

- visti l'articolo 189 B, paragrafo 2, e gli articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 A del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0540/95),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (A4-0105/96),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento e chiede in tal caso l'apertura della procedura di concertazione;

5. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta, quale modificata da quest'ultimo;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.